Sentenza del 03/03/2017 n. 5404 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso, per l’anno 1999, un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, contestando costi ritenuti non inerenti e ricavi non contabilizzati. Dopo l’annullamento dell’accertamento da parte della CTP e la conferma da parte della CTR Puglia, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione. Ha contestato, da un lato, l’insufficienza e l’apparenza della motivazione della sentenza regionale, che aveva ritenuto non gravi, precise e concordanti le presunzioni utilizzate dall’Ufficio senza spiegare concretamente le ragioni di tale valutazione; dall’altro, ha denunciato la violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sull’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dal contribuente nel processo verbale di constatazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo sub-motivo relativo alla motivazione apparente, ritenendo che una motivazione formalmente esistesse, ma ha accolto il secondo sub-motivo relativo all’insufficienza motivazionale. La CTR non aveva indicato perché le presunzioni fossero prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, quali presunzioni fossero state sostenute da altre presunzioni e quali fossero le considerazioni erronee recepite dall’Ufficio. Tale carenza impediva di ricostruire il percorso logico della decisione. Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
Richiede che la sentenza tributaria contenga una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico e giuridico seguito dal giudice.
Costituzione, art. 111
È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e al controllo sulla razionalità della decisione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
Disciplina l’accertamento induttivo e il ricorso a elementi presuntivi per la ricostruzione del reddito, materia che dovrà essere rivalutata dal giudice del rinvio.
Codice civile, art. 2729
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti.
Gli elementi presuntivi utilizzati nell’accertamento devono essere specifici, logicamente collegati e complessivamente idonei a sostenere la ricostruzione del reddito; il giudice deve spiegare concretamente come tali requisiti siano o non siano integrati.
Codice civile, artt. 2700, 2727 ss. e 2730
Sono state invocate dall’Agenzia in relazione all’efficacia probatoria del processo verbale di constatazione, alle presunzioni e alle dichiarazioni confessorie del contribuente. La Corte non ha deciso nel merito tali questioni, perché il relativo motivo è rimasto assorbito.
Legge n. 53 del 1994, art. 4
Il richiamo errato a tale disposizione nella relata di notifica è stato considerato un mero errore materiale, non idoneo a invalidare la notificazione effettuata tramite servizio postale.
Massime di principio
- Una sentenza non è adeguatamente motivata quando si limita ad affermazioni generiche, senza indicare gli elementi concreti valutati e il ragionamento che conduce alla decisione.
- In materia tributaria, il giudice che nega valore alle presunzioni dell’Ufficio deve spiegare specificamente perché esse non siano gravi, precise e concordanti; non è sufficiente una valutazione apodittica.
- Il giudice deve individuare le singole presunzioni utilizzate e chiarire se vi sia un indebito uso di presunzioni fondate esclusivamente su altre presunzioni.
- La cassazione con rinvio non comporta automaticamente la vittoria definitiva dell’Amministrazione: impone un nuovo esame da parte del giudice di merito, con motivazione completa e verificabile.
- Le irregolarità meramente formali nella relata di notifica, come l’erroneo richiamo a una disposizione normativa, possono non determinare l’invalidità dell’atto se la modalità concreta di notificazione è comunque prevista dalla legge.
- Le dichiarazioni del contribuente contenute in un processo verbale possono avere rilievo probatorio, ma la loro efficacia e il loro valore presuntivo devono essere valutati dal giudice di merito; in questo caso la Corte non si è pronunciata definitivamente su tale profilo.
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