Sentenza del 21/05/2019 n. 3089 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Irap - Richiesta di rimborso - mancanza dei requisiti autonoma organizzazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che la verifica concreta dell’autonoma organizzazione spetta al giudice di merito. La relativa valutazione è insindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione congrua. Dal testo fornito non emergono elementi sufficienti per individuare l’esito concreto del giudizio, né per stabilire se il rimborso sia stato riconosciuto o negato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la debenza dell’IRAP in assenza di autonoma organizzazione. Ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 446/1997, l’imposta presuppone l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata. Il requisito ricorre quando il contribuente è responsabile dell’organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale, in modo non occasionale, di lavoro altrui oltre il limite di un collaboratore addetto a mansioni di segreteria o meramente esecutive.
Norme richiamate
Art. 2 del D.lgs. n. 446/1997
Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L’IRAP è dovuta solo se l’attività è esercitata con un’autonoma organizzazione. Questa sussiste, in linea generale, quando il contribuente è responsabile dell’organizzazione e utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale oltre la soglia delle mansioni di segreteria o meramente esecutive.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 9451/2016
Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.
La sussistenza dell’autonoma organizzazione deve essere accertata concretamente dal giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Massime di principio
- Un professionista o lavoratore autonomo non è automaticamente soggetto a IRAP: occorre verificare caso per caso l’esistenza di una struttura organizzativa autonoma.
- Sono indici rilevanti l’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo necessario e l’utilizzo non occasionale di personale, soprattutto se con mansioni non meramente esecutive o di segreteria.
- La presenza di un solo collaboratore addetto esclusivamente a mansioni di segreteria o meramente esecutive, entro i limiti indicati dalla giurisprudenza, non comporta necessariamente l’esistenza dell’autonoma organizzazione.
- Il contribuente deve fornire elementi concreti sulla propria struttura, sui beni strumentali e sul personale impiegato per sostenere una richiesta di rimborso IRAP.
- La valutazione dei fatti spetta principalmente al giudice di merito e può essere contestata in Cassazione solo per vizi motivazionali o violazioni di legge adeguatamente dedotti.
- Poiché il testo non riporta l’esito concreto della controversia, non è possibile individuare con certezza il vincitore effettivo; l’indicazione del resistente come vincitore riflette esclusivamente l’assenza, nel materiale fornito, di una decisione favorevole al contribuente.
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