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Sentenza

Sentenza del 21/05/2019 n. 3089 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Irap - Richiesta di rimborso - mancanza dei requisiti autonoma organizzazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma che la verifica concreta dell’autonoma organizzazione spetta al giudice di merito. La relativa valutazione è insindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione congrua. Dal testo fornito non emergono elementi sufficienti per individuare l’esito concreto del giudizio, né per stabilire se il rimborso sia stato riconosciuto o negato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la debenza dell’IRAP in assenza di autonoma organizzazione. Ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 446/1997, l’imposta presuppone l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata. Il requisito ricorre quando il contribuente è responsabile dell’organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale, in modo non occasionale, di lavoro altrui oltre il limite di un collaboratore addetto a mansioni di segreteria o meramente esecutive.

Norme richiamate

  • Art. 2 del D.lgs. n. 446/1997

    Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

    L’IRAP è dovuta solo se l’attività è esercitata con un’autonoma organizzazione. Questa sussiste, in linea generale, quando il contribuente è responsabile dell’organizzazione e utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale oltre la soglia delle mansioni di segreteria o meramente esecutive.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 9451/2016

    Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.

    La sussistenza dell’autonoma organizzazione deve essere accertata concretamente dal giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • Un professionista o lavoratore autonomo non è automaticamente soggetto a IRAP: occorre verificare caso per caso l’esistenza di una struttura organizzativa autonoma.
  • Sono indici rilevanti l’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo necessario e l’utilizzo non occasionale di personale, soprattutto se con mansioni non meramente esecutive o di segreteria.
  • La presenza di un solo collaboratore addetto esclusivamente a mansioni di segreteria o meramente esecutive, entro i limiti indicati dalla giurisprudenza, non comporta necessariamente l’esistenza dell’autonoma organizzazione.
  • Il contribuente deve fornire elementi concreti sulla propria struttura, sui beni strumentali e sul personale impiegato per sostenere una richiesta di rimborso IRAP.
  • La valutazione dei fatti spetta principalmente al giudice di merito e può essere contestata in Cassazione solo per vizi motivazionali o violazioni di legge adeguatamente dedotti.
  • Poiché il testo non riporta l’esito concreto della controversia, non è possibile individuare con certezza il vincitore effettivo; l’indicazione del resistente come vincitore riflette esclusivamente l’assenza, nel materiale fornito, di una decisione favorevole al contribuente.

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