Corte di giustizia, Sentenza C-824/18
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 marzo 2021. — A.B. e a. contro Krajowa Rada Sądownictwa e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 2 e articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio dell’indipendenza dei giudici – Procedura di nomina a un posto di giudice al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Nomina da parte del presidente della Repubblica di Polonia sulla base di una delibera emessa dal Consiglio nazionale della magistratura – Mancanza d’indipendenza di tale Consiglio – Mancanza di effettività del ricorso giurisdizionale esperibile avverso una simile delibera – Sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) che abroga la disposizione su cui si fonda la competenza del giudice del rinvio – Adozione di una normativa che dispone un non luogo ipso iure a provvedere in cause pendenti e che esclude per il futuro qualsiasi ricorso giurisdizionale in simili cause – Articolo 267 TFUE – Facoltà e/o obbligo per i giudici nazionali di procedere a un rinvio pregiudiziale e di mantenerlo – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Primato del diritto dell’Unione – Potere di disapplicare le disposizioni nazionali non conformi al diritto dell’Unione. — Causa C-824/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una riforma polacca che ha neutralizzato i ricorsi contro le delibere della KRS relative alle nomine alla Corte suprema e ha inciso sul rinvio pregiudiziale già pendente. Ha ritenuto che, se il giudice nazionale accerta che tali modifiche sono state adottate per impedire il controllo giurisdizionale e il dialogo con la Corte, esse violano gli articoli 267 TFUE e 4, paragrafo 3, TUE. Inoltre, qualora il quadro complessivo susciti dubbi legittimi sull’indipendenza dei giudici nominati, le norme contrastano anche con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e devono essere disapplicate.
Indipendenza giudiziaria e tutela giurisdizionale effettiva nella procedura di nomina dei giudici del Sąd Najwyższy polacco, con obbligo di disapplicare norme nazionali che neutralizzano i ricorsi e i rinvii pregiudiziali.
La questione giuridica
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 267 TFUE, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e, per quanto invocati, la Carta e la direttiva 2000/78 ostino a norme nazionali che: 1) rendono di fatto ineffettivo il ricorso contro le delibere della KRS sulle candidature a giudice del Sąd Najwyższy, attribuendo carattere definitivo alla proposta dei candidati nominati e limitando il sindacato giurisdizionale; 2) sopprimono la competenza del giudice adito e dichiarano estinti i procedimenti pendenti, impedendo inoltre il mantenimento del rinvio pregiudiziale alla Corte; 3) in caso di violazione, impongano al giudice nazionale di disapplicare tali norme e di continuare a conoscere delle controversie.
Principio di diritto
L’articolo 267 TFUE, in combinato con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, osta a norme nazionali adottate allo scopo o con l’effetto specifico di impedire che un giudice mantenga un rinvio pregiudiziale già proposto e di precludere future questioni analoghe; l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osta inoltre a norme che rendano privo di effettività il controllo giurisdizionale sulle delibere di un organo come la KRS, quando tali norme, nel contesto complessivo della procedura di nomina, possono suscitare dubbi legittimi sull’indipendenza e imparzialità dei giudici nominati. In caso di violazione, il giudice nazionale deve disapplicare anche norme di origine costituzionale e proseguire il giudizio secondo il diritto previgente.
Norme richiamate
- Articolo 2 TUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE
Indipendenza giudiziaria e controllo giurisdizionale sulle nomine alla Corte suprema polacca
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) in una controversia tra candidati a posti di giudice del Sąd Najwyższy e la Krajowa Rada Sądownictwa. La Corte è chiamata a valutare l’effetto di riforme legislative che hanno reso ineffettivo il ricorso contro le delibere della KRS, hanno inciso sulla competenza del giudice del rinvio e hanno tentato di far cadere i procedimenti pendenti e il rinvio pregiudiziale già investito alla Corte.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti avevano impugnato dinanzi al giudice amministrativo supremo polacco le delibere della KRS che, nelle procedure per coprire posti di giudice della Corte suprema, avevano presentato al Presidente della Repubblica altri candidati e non i ricorrenti stessi. Il giudice del rinvio aveva sospeso l’esecuzione delle delibere, ma successivamente il legislatore polacco è intervenuto modificando il regime dei ricorsi e disponendo anche l’estinzione ipso iure dei procedimenti pendenti. La controversia si inserisce nel più ampio contesto della riforma della Corte suprema e della composizione della KRS.
Normativa richiamata
La Corte richiama anzitutto:
- l’articolo 2 TUE, sullo Stato di diritto;
- l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sul principio di leale cooperazione;
- l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, sulla tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione;
- l’articolo 267 TFUE, sul rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 47 della Carta, sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice indipendente e imparziale. Richiama inoltre la direttiva 2000/78/CE e, in particolare, i suoi articoli 2, 3 e 9, ma poi esclude la sua applicabilità al caso concreto.
Prima e terza questione: effetto delle modifiche legislative sui ricorsi e sui rinvii pregiudiziali
La Corte distingue due profili. Da un lato, afferma che uno Stato membro può in linea di principio modificare le proprie regole di riparto delle competenze giurisdizionali; tuttavia non può adottare modifiche che abbiano lo specifico effetto di impedire a un giudice nazionale di mantenere, dopo la proposizione, un rinvio pregiudiziale e di escludere future domande analoghe. Se il giudice del rinvio accerta che la legge del 26 aprile 2019 è stata concepita o ha operato in tal senso, essa viola l’articolo 267 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
Dall’altro lato, la Corte osserva che la soppressione del controllo giurisdizionale sui ricorsi contro le delibere della KRS relative alle nomine alla Corte suprema, letta nel contesto delle altre riforme sulla Corte suprema e sulla KRS, può suscitare dubbi legittimi nei cittadini sulla indipendenza e imparzialità dei giudici nominati dal Presidente della Repubblica. In tale ipotesi, la normativa contrasta con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
Effettività del ricorso contro le delibere della KRS
Quanto alla prima questione, la Corte sottolinea che il ricorso previsto dalla normativa polacca era diventato, nella sostanza, privo di effettività: le delibere della KRS restavano definitive nella parte in cui proponevano altri candidati, consentendo la nomina senza attendere l’esito del giudizio, mentre l’eventuale annullamento della parte relativa al ricorrente non poteva più produrre effetti utili sulla sua candidatura. Inoltre, rispetto alla disciplina previgente, la nuova normativa aveva ridotto l’intensità del controllo giurisdizionale e aveva riservato questo regime restrittivo solo alle nomine alla Corte suprema, non a quelle ad altri giudici.
La Corte afferma quindi che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osta a disposizioni che, in questo contesto, svuotano di effettività il ricorso contro le delibere della KRS, se tali disposizioni sono idonee a compromettere la percezione di indipendenza dei giudici nominati.
Ruolo della KRS e indice di possibile mancanza di indipendenza
Nel valutare il contesto, la Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza A.K. e a., e osserva che il ruolo della KRS è determinante nel processo di nomina alla Corte suprema, poiché la proposta della KRS è una condicio sine qua non per la nomina presidenziale. La Corte richiama vari elementi che possono incidere sulla valutazione dell’indipendenza della KRS: la nuova modalità di elezione dei suoi quindici membri togati da parte della Dieta, la riduzione del mandato dei componenti precedenti, eventuali irregolarità nel processo di nomina, i collegamenti con il potere esecutivo e il contesto della riforma della Corte suprema che ha abbassato l’età di pensionamento dei giudici, consentendo al Presidente della Repubblica di incidere sulla permanenza in servizio.
Carta e direttiva 2000/78
La Corte esclude invece che la direttiva 2000/78 si applichi al caso, poiché le controversie non riguardano discriminazioni fondate su religione, convinzioni, handicap, età o orientamento sessuale. Per la stessa ragione, l’articolo 47 della Carta non è invocabile autonomamente nel procedimento principale, poiché non emerge l’esistenza di un diritto conferito ai ricorrenti dal diritto dell’Unione che sia stato violato.
Primato del diritto dell’Unione e obbligo di disapplicazione
Se il giudice del rinvio constata la violazione degli articoli 267 TFUE, 4, paragrafo 3, TUE o 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, deve disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti, anche se di rango costituzionale. La Corte sottolinea che il primato del diritto dell’Unione prevale su ogni norma interna che impedisca il funzionamento del meccanismo pregiudiziale o comprometta la tutela giurisdizionale effettiva. In assenza di un altro giudice nazionale designato che soddisfi i requisiti di indipendenza, l’unica misura effettiva è la prosecuzione del giudizio da parte del giudice che aveva originariamente adito la Corte.
Dispositivo
La Corte dichiara, in sintesi, che:
- l’articolo 267 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE ostano a riforme nazionali che impediscano il mantenimento di un rinvio pregiudiziale e l’emissione di future questioni analoghe, se ciò risulta dall’assetto complessivo e dallo scopo specifico della riforma;
- l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osta a norme che rendano ineffettivo il controllo giurisdizionale sulle delibere della KRS e possano generare dubbi legittimi sull’indipendenza dei giudici nominati;
- in caso di violazione, il giudice nazionale deve disapplicare le norme contrastanti, comprese quelle di origine costituzionale, e continuare a esercitare la propria competenza secondo il diritto previgente. La seconda questione non è esaminata separatamente perché assorbita dalla soluzione data alle altre questioni.
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