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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-746/18

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 marzo 2021. — Procedimento penale a carico di H.K. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus. — Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/58/CE – Fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche – Riservatezza delle comunicazioni – Limitazioni – Articolo 15, paragrafo 1 – Articoli 7, 8 e 11, nonché articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa che prevede la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione da parte dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche – Accesso delle autorità nazionali ai dati conservati per finalità di indagine – Lotta contro la criminalità in generale – Autorizzazione concessa dal pubblico ministero – Utilizzazione dei dati nel quadro del processo penale come elementi di prova – Ammissibilità. — Causa C-746/18

Giurisprudenza europea62018CJ0746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha affrontato il tema dell’accesso ai dati di traffico e di ubicazione conservati dagli operatori di comunicazioni elettroniche in un procedimento penale estone. Ha chiarito che l’accesso a un insieme di dati capace di rivelare dettagli precisi sulla vita privata è misura particolarmente invasiva e può essere ammesso solo per la lotta contro la criminalità grave o per la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica. Ha inoltre escluso che il pubblico ministero, quando dirige l’indagine ed è poi parte dell’accusa, possa essere considerato autorità indipendente ai fini dell’autorizzazione preventiva.

Accesso ai dati di traffico e di ubicazione conservati dai fornitori di servizi elettronici: necessità di limitazione alle forme gravi di criminalità e incompatibilità del potere autorizzatorio del pubblico ministero che dirige l’indagine

La questione giuridica

Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta, osti a una normativa nazionale che consenta l’accesso ai dati di traffico e di ubicazione per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati anche ordinari, indipendentemente dalla durata o quantità dei dati richiesti; e se il pubblico ministero che dirige l’indagine e successivamente esercita l’azione penale possa essere considerato autorità indipendente idonea ad autorizzare tale accesso.

Principio di diritto

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, interpretato alla luce della Carta, osta a una normativa nazionale che consenta l’accesso delle autorità pubbliche a un insieme di dati di traffico o di ubicazione idonei a rivelare precise informazioni sulla vita privata per la sola prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati in generale: un accesso di tale intensità è giustificabile solo per la lotta contro la criminalità grave o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, a prescindere dalla durata del periodo o dalla quantità dei dati richiesti. Inoltre, il pubblico ministero che dirige l’istruttoria e rappresenta poi l’accusa non è un soggetto terzo indipendente e non può quindi autorizzare validamente, in via preventiva, l’accesso a tali dati; il controllo deve essere svolto da un giudice o da un’autorità amministrativa realmente indipendente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2002/58/CE
  • Direttiva 2009/136/CE
  • Direttiva 95/46/CE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1
  • Articolo 15, paragrafo 1, direttiva 2002/58/CE
  • Articolo 5 direttiva 2002/58/CE
  • Articolo 6 direttiva 2002/58/CE
  • Articolo 9 direttiva 2002/58/CE

Accesso ai dati di traffico e di ubicazione nel procedimento penale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Riigikohus (Corte suprema estone) nell’ambito del procedimento penale a carico di H.K. La questione centrale è la compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa estone che impone la conservazione generalizzata dei dati di traffico e di ubicazione e ne consente l’accesso ai fini investigativi penali.

Fatti e procedimento principale

H.K. era stata condannata in primo grado e in appello per vari furti, uso della carta bancaria di un terzo e violenze nei confronti di persone partecipanti a un procedimento giudiziario. La condanna si fondava anche su processi verbali redatti sulla base di dati relativi alle comunicazioni elettroniche, acquisiti dall’autorità investigativa presso un operatore, previa autorizzazione della procura distrettuale estone ai sensi dell’articolo 901 del codice di procedura penale.

Nel ricorso per cassazione, H.K. contestava l’ammissibilità di tali elementi di prova, sostenendo che la disciplina nazionale fosse incompatibile con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE;
  • l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58;
  • gli articoli 5, 6 e 9 della direttiva 2002/58;
  • gli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta.

I considerando 2 e 11 della direttiva sono utilizzati per ribadire la centralità della riservatezza delle comunicazioni e il carattere eccezionale delle limitazioni ammissibili.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede, in sintesi:

  • se l’accesso a dati di traffico e di ubicazione che consentano di ricostruire comunicazioni, abitudini, spostamenti e relazioni private debba essere limitato alla lotta contro la criminalità grave, indipendentemente dal periodo oggetto di richiesta;
  • se, quando i dati richiesti sono pochi o circoscritti nel tempo, la giustificazione possa essere l’obiettivo generale di prevenzione e repressione dei reati;
  • se il pubblico ministero, che dirige l’istruttoria e poi esercita l’azione penale, possa essere considerato autorità amministrativa indipendente idonea ad autorizzare l’accesso.

Ragionamento della Corte sulla prima e seconda questione

La Corte osserva che la normativa estone imponeva una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati per un anno e che i dati richiesti consentivano di trarre precise conclusioni sulla vita privata dell’interessato, compresi spostamenti, luoghi frequentati, frequenza delle comunicazioni e relazioni sociali.

Richiamando la sentenza La Quadrature du Net e la sentenza Ministerio Fiscal, la Corte ribadisce che:

  • solo la lotta contro le forme gravi di criminalità e la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica possono giustificare ingerenze gravi nei diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta;
  • l’obiettivo generale della prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati può giustificare solo ingerenze non gravi, come nel caso dei dati di identità civile non collegati alle comunicazioni;
  • la durata del periodo richiesto o la quantità limitata dei dati non sono elementi idonei, di per sé, a trasformare in non grave un’ingerenza che, per natura, consente di ricostruire in modo preciso la vita privata.

La Corte aggiunge che anche l’accesso a pochi dati o per un breve periodo può rivelare informazioni molto precise sulla vita privata; per questo la gravità dell’ingerenza va valutata in astratto in funzione della categoria di dati richiesta, non dei risultati concreti della consultazione. Quanto all’ammissibilità processuale delle prove ottenute, la Corte ricorda che spetta in linea di principio al diritto nazionale disciplinare l’utilizzazione delle prove, ma il giudice nazionale deve escludere gli elementi di prova ottenuti in violazione del diritto dell’Unione quando ciò sia necessario per garantire il diritto a un processo equo e il principio di effettività.

Ragionamento della Corte sulla terza questione

La Corte ricorda che il controllo preventivo sull’accesso ai dati deve essere effettuato da un giudice o da un’autorità amministrativa indipendente, dotata di terzietà rispetto all’autorità richiedente e in grado di operare in modo obiettivo e imparziale.

Secondo la Corte, il pubblico ministero estone non soddisfa tale requisito perché:

  • dirige il procedimento istruttorio;
  • può esercitare l’azione penale nel successivo giudizio;
  • non è quindi terzo rispetto agli interessi in gioco, ma parte del procedimento penale.

La circostanza che sia formalmente indipendente e soggetto solo alla legge non basta a conferirgli la neutralità richiesta. Inoltre, un controllo successivo del giudice non è sufficiente, perché il controllo deve essere preventivo, salvo urgenza debitamente giustificata.

Dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce della Carta:

  • osta a una normativa nazionale che consenta l’accesso a un insieme di dati di traffico o di ubicazione, idonei a rivelare precise informazioni sulla vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, se tale accesso non è limitato alla lotta contro la criminalità grave o alla prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica;
  • osta altresì a una normativa che attribuisca al pubblico ministero, che dirige l’indagine e successivamente esercita l’azione penale, il potere di autorizzare l’accesso a tali dati.

Principi pratici per l’operatore

Per il professionista, la sentenza conferma che:

  • i dati di traffico e di ubicazione sono altamente sensibili sul piano della vita privata;
  • la loro conservazione e il loro accesso sono ammessi solo entro limiti rigorosi;
  • in ambito penale, non ogni reato consente l’accesso: occorre la soglia della criminalità grave o di minacce gravi alla sicurezza pubblica;
  • l’autorizzazione deve provenire da un soggetto realmente terzo e indipendente, non dalla procura che conduce l’indagine.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personalicomunicazioni elettronichediritto processuale penaleintercettazioni e accesso ai datidiritto alla vita privata

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