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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-48/20

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 3 March 2021. — Sahaj Marg Spirituality Foundation v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – International registration designating the European Union – Figurative mark Heartfulness – Absolute ground for refusal – Descriptiveness – Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-48/20

Giurisprudenza europea62020TJ0048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha confermato il diniego di registrazione del segno figurativo "Heartfulness" per prodotti e servizi relativi a meditazione, formazione e consulenza spirituale. Ha ritenuto che il termine fosse descrittivo perché indicava direttamente un particolare metodo di meditazione e relax, accessibile al pubblico senza bisogno di ulteriori elaborazioni mentali. Ha inoltre escluso che la prassi precedente dell’EUIPO potesse imporre una diversa soluzione. Di conseguenza, il ricorso è stato integralmente respinto e le spese poste a carico della ricorrente.

Marchio UE internazionale "Heartfulness": conferma del rifiuto di registrazione per carattere descrittivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se il segno figurativo "Heartfulness", oggetto di registrazione internazionale designante l’Unione europea per prodotti e servizi di editoria, formazione e consulenza spirituale, fosse descrittivo dei prodotti/servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001; se, per ciò stesso, fosse anche privo di carattere distintivo ai sensi della lettera b); e se l’EUIPO fosse tenuto a conformarsi alla propria precedente prassi decisionale di registrazione di segni contenenti la parola "heart" o di precedenti registrazioni del segno "heartfulness".

Principio di diritto

Un segno è rifiutato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 quando il pubblico pertinente lo percepisce immediatamente, senza ulteriori riflessioni, come indicazione diretta della natura o dell’oggetto dei prodotti o servizi; ciò vale anche se il segno è stato creato dal richiedente per designare un metodo o tecnica specifica e anche se è presentato in semplice veste figurativa priva di elementi distintivi. La sussistenza del motivo di rifiuto per descrittività assorbe l’esame del motivo di cui alla lettera b), e il richiedente non può fondare la registrazione su eventuali precedenti decisioni favorevoli dell’EUIPO, dovendo ogni domanda essere valutata autonomamente secondo la legalità della normativa applicabile.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 2, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-71 regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE internazionale "Heartfulness": rifiuto per descrittività

La pronuncia è resa dal Tribunale dell’Unione europea, sesta sezione, su ricorso avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO. Oggetto della controversia è il rifiuto di protezione nell’Unione di una registrazione internazionale designante l’UE per il segno figurativo "Heartfulness" in classi relative a materiali stampati, istruzione/formazione e consulenza spirituale.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente, Sahaj Marg Spirituality Foundation, aveva designato l’Unione europea in una registrazione internazionale n. 1433232 per il segno figurativo riprodotto negli atti. I prodotti e servizi rivendicati ricadevano nelle classi 16, 41 e 45 della classificazione di Nizza, con la seguente descrizione essenziale:

  • classe 16: materiale stampato, materiali didattici e istruttivi;
  • classe 41: educazione, formazione e attività culturali;
  • classe 45: servizi di consulenza in spiritualità.

L’esaminatore aveva respinto la domanda sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001. La commissione di ricorso ha confermato il rigetto, ritenendo che il termine "heartfulness" descrivesse una tecnica specifica di rilassamento e meditazione e che il pubblico lo avrebbe percepito come riferimento diretto all’oggetto dei prodotti e servizi richiesti.

Questioni giuridiche esaminate

La ricorrente ha dedotto un motivo unico articolato in tre profili:

  • errata applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), per avere l’EUIPO ignorato che il termine era stato creato dalla stessa ricorrente per designare una specifica tecnica e che i consumatori lo assocerebbero a essa;
  • conseguente errata applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), poiché il segno sarebbe stato dotato di carattere distintivo;
  • violazione della precedente prassi decisionale dell’EUIPO, che avrebbe registrato segni contenenti la parola "heart" e persino un precedente marchio figurativo "heartfulness".

Normativa rilevante e criteri applicati

Il Tribunale richiama anzitutto l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione dei segni composti esclusivamente da indicazioni atte a designare, in commercio, specie, qualità, quantità, destinazione, valore, origine geografica, epoca di produzione o altre caratteristiche dei prodotti o servizi. Richiama inoltre l’articolo 7, paragrafo 2, che estende tale divieto anche quando il motivo di rifiuto sussiste solo in una parte dell’Unione.

Sul piano giurisprudenziale, ribadisce che:

  • tali segni non sono idonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, ossia identificare l’origine التجارية dei prodotti o servizi;
  • esiste un interesse pubblico a mantenerli liberi per l’uso di tutti;
  • per integrare la descrittività è necessario un rapporto sufficientemente diretto e specifico tra segno e prodotti/servizi, tale da consentire al pubblico pertinente di percepire immediatamente, senza ulteriori riflessioni, una descrizione dei beni o di una loro caratteristica;
  • la valutazione va compiuta in relazione ai prodotti o servizi interessati e alla percezione del pubblico di riferimento.

Ragionamento del Tribunale sulla descrittività

Il Tribunale approva la definizione del pubblico pertinente operata dall’EUIPO: i prodotti e servizi in questione erano rivolti sia al pubblico generale sia a professionisti dell’educazione e della consulenza spirituale.

Condivide poi l’accertamento secondo cui "heartfulness" indica una specifica tecnica di rilassamento e meditazione. È irrilevante che tale termine sia stato coniato dalla ricorrente: un segno creato dal richiedente non diventa automaticamente registrabile se il pubblico lo percepisce come denominazione di un metodo o contenuto dei servizi, e non come indicazione della loro origine imprenditoriale.

Secondo il Tribunale, il segno sarebbe inteso immediatamente come informazione diretta sulla natura e sull’oggetto dei prodotti e servizi, cioè come riferimento a beni o servizi aventi ad oggetto un determinato metodo di meditazione e rilassamento. Proprio per l’interesse pubblico sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), il termine deve restare disponibile per tutti e non può essere monopolizzato da un singolo operatore.

Il fatto che il segno sia rappresentato in un font normale, senza elementi grafici distintivi, non è sufficiente a neutralizzarne il contenuto descrittivo.

Rapporto tra lettere b) e c) dell’articolo 7, paragrafo 1

Poiché il Tribunale conferma la correttezza del rifiuto per descrittività ai sensi della lettera c), osserva che non è necessario esaminare nel merito il secondo profilo relativo al difetto di carattere distintivo ex lettera b). Basta infatti che uno solo dei motivi assoluti di rifiuto sussista perché il segno non sia registrabile come marchio UE.

Prassi precedente dell’EUIPO e principio di legalità

Quanto al richiamo della ricorrente alla prassi precedente dell’EUIPO, il Tribunale ricorda che le decisioni di registrazione sono adottate nell’esercizio di poteri vincolati e non discrezionali. Perciò, la loro legittimità deve essere valutata solo alla luce del regolamento e della giurisprudenza dell’Unione, non in base a precedenti amministrativi eventualmente difformi.

Il Tribunale precisa comunque che l’EUIPO deve tener conto dei precedenti in nome dei principi di parità di trattamento e buona amministrazione, ma tale considerazione non può prevalere sul principio di legalità. Nessun operatore può invocare a proprio favore un eventuale atto illegittimo concesso a terzi.

Nel caso concreto, inoltre, la commissione di ricorso aveva effettivamente esaminato i precedenti invocati: in particolare, aveva rilevato che l’EUIPO aveva in passato rifiutato altre domande della stessa ricorrente per marchi verbali "HEARTFULNESS" e "center for heartfulness" relativi a prodotti e servizi sostanzialmente analoghi. Ne derivava che non esisteva una prassi consolidata di registrazione del termine privo di elementi figurativi distintivi per i medesimi prodotti e servizi.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna la ricorrente a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute dall’EUIPO.

Principio affermato

La pronuncia conferma che un segno verbale o figurativo che il pubblico percepisce come nome di una tecnica, metodologia o contenuto dei prodotti e servizi richiesti è descrittivo e non registrabile, anche se ideato dal richiedente e anche se l’ufficio abbia in passato adottato decisioni di segno diverso. La valutazione resta sempre ancorata alla normativa dell’Unione e alla percezione del pubblico pertinente, non alla prassi amministrativa invocata dal richiedente.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europearegistrazioni internazionali designanti l’unione europeamotivi assoluti di rifiutocarattere descrittivoprassi amministrativa dell’euipo

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