Cassazione Penale, Ordinanza n. 09297/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per truffa. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 192, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che i giudici di merito avrebbero male valutato le risultanze probatorie. Ha inoltre riproposto la doglianza relativa alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, già esaminata e respinta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure sulla valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. non sono deducibili come violazione di legge, e che il ricorso riproponeva questioni già affrontate e disattese dalla Corte territoriale. In particolare, è stata ritenuta corretta la conclusione della sentenza impugnata secondo cui, in tema di truffa contrattuale, il momento consumativo e quindi il dies a quo della prescrizione coincidono con la protestazione o l'insolvenza dei titoli, con conseguente mancata maturazione della prescrizione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È stata invece rigettata la richiesta di rifusione delle spese della parte civile, non avendo questa svolto un'effettiva attività difensiva sulle questioni oggetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
Le doglianze concernenti la valutazione delle risultanze probatorie non possono essere veicolate come violazione di legge; la censura richiede un effettivo vizio motivazionale nei limiti consentiti in cassazione.
art. 158 c.p.
Per la truffa contrattuale, il termine di prescrizione decorre dal momento consumativo del reato, individuato nella protestazione o nell'insolvenza dei titoli.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La deduzione di violazioni dell'art. 192 c.p.p. non può essere utilizzata per surrettiziamente ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio in sede di legittimità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, questioni già esaminate e disattese dal giudice di appello.
- Nella truffa contrattuale il momento consumativo coincide con la presentazione del titolo risultato insoluto o protestato; da tale momento decorre il termine di prescrizione.
- La parte civile non ha diritto alla rifusione delle spese nel giudizio di legittimità se non svolge un'effettiva attività argomentativa di contrasto sulle questioni dedotte nel ricorso.
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