Ordinanza n. 357/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, delle ordinanze di occupazione temporanea, non preordinata all’esproprio, prot. CDG – 0045873-I in data 20 gennaio 2026, trasmesse con note prot. CDG – 0086130-U in data 2 febbraio 2026, prot. CDG – 0086139-U in data 2 febbraio 2026, prot. CDG – 0086120-U in data 2 febbraio 2026, prot. CDG – 0086112-U in data 2 febbraio 2026, prot. CDG – 0086184-U in data 2 febbraio 2026, prot. CDG – 0086166-U in data 2 febbraio 2026 prot. CDG – 0086158-U in data 2 febbraio 2026 e prot. CDG – 0086175-U in data 2 febbraio 2026; del dispositivo di approvazione della perizia di variante tecnica n. 132983 del 16 febbraio “che ha determinato, tra l’altro, l’apposizione della pubblica utilità sulle maggiori aree necessarie all’esecuzione dei lavori” non conosciuto; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio di terreni agricoli e atto di approvazione di una perizia di variante tecnica recante, tra l'altro, l'apposizione della pubblica utilità sulle maggiori aree necessarie ai lavori
Esito
Favorevole al ricorrente (usufruttuaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, le ordinanze con cui Anas S.p.A. ha disposto, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 327/2001, l'occupazione temporanea per un anno di aree di cui la società agricola è usufruttuaria, determinando la relativa indennità, nonché il dispositivo di approvazione di una perizia di variante tecnica nella parte relativa alle maggiori aree necessarie all'esecuzione dei lavori. Il giudice ha rilevato, ai fini cautelari, che le ordinanze non motivano l'individuazione delle specifiche aree occupate, nonostante nella zona interessata dai lavori sulla S.S. n. 9 Via Emilia, nel Comune di Casalpusterlengo, vi sia una pluralità di fondi. La motivazione non risulta ricavabile neppure dalla perizia di variante prodotta in giudizio. Inoltre, l'amministrazione non ha esplicitato la concreta esigenza di occupare proprio i terreni della ricorrente per la corretta esecuzione dei lavori, limitandosi a un generico richiamo alla richiesta dell'appaltatore. È stato altresì rappresentato un pregiudizio economico derivante dall'impossibilità di effettuare il raccolto e dal rischio di perdita dei contributi PAC già ottenuti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Il fumus deriva dalla carenza di motivazione delle ordinanze in ordine all'individuazione delle aree e alla concreta necessità dell'occupazione, requisito richiesto dall'art. 49, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001. Il periculum è stato ravvisato nel pregiudizio alla possibilità di effettuare il raccolto e di conservare i contributi PAC già ottenuti. La domanda cautelare è stata accolta ai fini di un riesame amministrativo, da svolgersi in contraddittorio con la ricorrente, con adozione di un atto conclusivo espresso entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Nelle more, sono state sospese le ordinanze impugnate. Il prosieguo dell'esame della domanda cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 22 maggio 2026; le spese sono state riservate al prosieguo.
Norme richiamate
art. 49 d.P.R. 327/2001
L’occupazione temporanea è consentita solo se necessaria per la corretta esecuzione dei lavori.
L'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio richiede la dimostrazione e l'esplicitazione della necessità concreta dell'occupazione ai fini della corretta esecuzione dei lavori; il provvedimento deve inoltre motivare l'individuazione delle specifiche aree interessate.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale e per l'adozione della misura di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Massime di principio
- L'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. 327/2001 è legittima solo quando sia concretamente necessaria per la corretta esecuzione dei lavori; un generico richiamo alla richiesta dell'appaltatore non è sufficiente a dimostrare tale presupposto.
- Il provvedimento di occupazione temporanea deve motivare l'individuazione delle specifiche aree da occupare, soprattutto quando nell'area dei lavori siano presenti una pluralità di fondi; la motivazione non può essere desunta in via meramente ipotetica da atti tecnici privi di un'esplicita indicazione.
- In sede cautelare, il pregiudizio alla possibilità di effettuare il raccolto e alla conservazione di contributi agricoli già ottenuti può integrare il periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione dell'occupazione temporanea.
- Quando emergano carenze motivazionali e istruttorie nell'atto di occupazione temporanea, il giudice può accogliere la domanda cautelare ai fini del riesame, ordinando all'amministrazione di riattivare il contraddittorio con l'interessato e di adottare un atto conclusivo espresso entro un termine determinato.
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