Cassazione Penale, Sentenza n. 36427/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per ricettazione di due biciclette. Deduce due motivi: (1) violazione dell'art. 178, comma 3, c.p.p. per mancata valutazione delle conclusioni scritte depositate in appello, nelle quali la difesa aveva richiesto la sostituzione della pena con una pena sostitutiva ex art. 20-bis c.p.; omessa pronuncia su tale richiesta avrebbe leso il diritto di difesa; (2) contraddittorietà e travisamento della prova sulla determinazione del valore delle biciclette, con la conseguente possibile riqualificazione del fatto nell'ipotesi contravvenzionale dell'incauto acquisto anziché ricettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo: ritiene che la Corte d'appello abbia omesso di menzionare e motivare la richiesta difensiva di sostituzione della pena (art. 545-bis c.p.p., art. 53 legge 689/1981, disciplina transitoria art. 95 d.lgs. 150/2022) e annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione dell'applicabilità delle sanzioni sostitutive, rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia per nuovo giudizio su quel punto. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per aspecificità, poiché il ricorrente non ha dedotto la decisività degli ulteriori elementi probatori (verniciatura manubrio, sostituzione ruote) sui quali la Corte territoriale ha fondato la valutazione del dolo.
Norme richiamate
art. 178, comma 3, cod. proc. pen.
norma richiamata in relazione al diritto dell'imputato ad intervento nel giudizio d'appello e alla valutazione delle conclusioni difensive
la mancata considerazione delle conclusioni scritte che contenevano una richiesta rilevante per la decisione integra violazione del diritto di difesa se il giudice omette di menzionarle e motivare la decisione
art. 545-bis cod. proc. pen.
"il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689"
consente al giudice di sostituire la pena detentiva con pene sostitutive quando ricorrono i presupposti; la Corte richiama l'obbligo del giudice d'appello di pronunciarsi sulla richiesta difensiva di applicazione delle pene sostitutive se formulata nei termini processuali
art. 20-bis cod. pen.
norma sulle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi richiamata quale disciplina sostanziale applicabile in via transitoria ai procedimenti pendenti
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
contiene l'elenco delle pene sostitutive richiamate dall'art. 545-bis c.p.p.; la Corte ne valuta l'applicabilità secondo la disciplina transitoria
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
prevede l'applicabilità delle nuove pene sostitutive, se più favorevoli, ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs.
la norma transitoria consente l'applicazione delle pene sostitutive ai giudizi d'appello in corso senza imporre limiti relativi alla fase processuale in cui la richiesta debba essere formulata
art. 597 cod. proc. pen.
richiamato per ricordare i limiti del potere del giudice di appello di pronunciarsi d'ufficio su taluni punti; la Corte coordina tale disciplina con la disposizione transitoria per le pene sostitutive
legge n. 689/1981, art. 58
richiamata in relazione al limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva con pena sostitutiva, nella giurisprudenza citata
Massime di principio
- Se la difesa in appello formula entro i termini una richiesta di applicazione di pene sostitutive (anche in conclusioni scritte depositate per l'udienza cartolare), la Corte d'appello è tenuta a menzionare e motivare espressamente la decisione su tale richiesta; la sua omissione può determinare annullamento limitato al punto.
- La disciplina transitoria del d.lgs. 150/2022 (art. 95) permette l'applicazione delle nuove pene sostitutive ai procedimenti pendenti in appello senza obbligare la difesa a riproporre la richiesta in una specifica fase, ma la richiesta difensiva resta comunque necessaria per attivare l'obbligo motivazionale del giudice.
- Nelle censure sulla valutazione della prova č necessario indicare la decisività degli elementi censurati (cd. prova di resistenza); la mera asserzione di travisamento o discrepanza nei valori non sufficiente a rendere ammissibile il motivo.
- Il giudice d'appello può fondare la ritenuta responsabilità anche su elementi indiziari diversi dal prezzo di acquisto (es. alterazioni del bene per impedirne il riconoscimento); chi impugna deve affrontare tali elementi specificamente per provarne l'inutilizzabilità o l'irrilevanza.
- In presenza di omissioni formali o di valutazioni non motivate su richieste rilevanti della difesa, la Cassazione può disporre l'annullamento limitato e il rinvio ad altra sezione per un nuovo giudizio sul punto specifico.
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