Sentenza del 15/11/2021 n. 34288 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato le spese di lite (ciascuna parte sopporta le proprie spese). Decisione emessa a Roma il 9 settembre 2021, depositata in cancelleria il 15 novembre 2021.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha depositato istanza ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio in ragione della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12; si è chiesto che il processo venga dichiarato estinto per aver la controversia beneficiato della definizione agevolata
Norme richiamate
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12
La norma consente la cosiddetta "definizione agevolata" delle controversie fiscali; il Tribunale ha ritenuto che, in presenza della definizione agevolata, sussistono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio e ha disposto la compensazione delle spese.
Massime di principio
- Se una controversia fiscale viene regolarizzata mediante la definizione agevolata prevista dal legislatore (es. D.L. n. 98/2011, art. 39, comma 12), il giudice può dichiarare estinto il giudizio su istanza delle parti o dell'Amministrazione.
- La dichiarazione di estinzione per definizione agevolata è una soluzione procedurale che estingue il processo senza decidere nel merito la pretesa impositiva, pertanto non crea precedenti sul diritto tributario sostanziale.
- In assenza di diversa determinazione del giudice, la compensazione delle spese ("compensa le spese") implica che ciascuna parte sopporti i propri oneri di lite; è prassi quando la chiusura è dovuta a definizione concordata o normativa.
- Per ottenere la dichiarazione di estinzione è necessario che siano verificati i requisiti formali e sostanziali della definizione agevolata (es. adesione, pagamento o adempimenti richiesti dalla norma): è opportuno conservare e allegare la documentazione comprovante l'avvenuta definizione.
- La richiesta di estinzione può essere presentata dall'Amministrazione o dal privato; il ruolo attivo dell'Agenzia non impedisce che l'esito sia neutro sul piano sostanziale (estinzione e compensazione delle spese) e non configura una "vittoria" sul merito.
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