Cassazione Penale, Ordinanza n. 24145/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva confermato una condanna per estorsione e truffa. I motivi di ricorso riproducevano in modo pressoché pedissequo i motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi in modo specifico con le risposte fornite dalla Corte territoriale. In particolare, la difesa contestava: la mancata identificazione dell'imputato come autore dei fatti e l'attendibilità della persona offesa; la sussistenza del delitto di estorsione; il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; il diniego delle attenuanti generiche; e la riconducibilità all'imputato della truffa realizzata tramite una carta postepay e una falsa inserzione di vendita. La Cassazione ha ritenuto i motivi aspecifici e comunque infondati alla luce di una doppia conforme di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che tutti i motivi erano la riproposizione quasi letterale di quelli di appello e che la Corte di merito aveva già dato risposta adeguata. Ha inoltre osservato che vi era una doppia conforme, con convergente valutazione delle due sentenze di merito: attendibilità della persona offesa corroborata da riscontri, sussistenza dell'estorsione per la condotta minatoria finalizzata all'accesso a un conto bloccato, legittimo diniego dell'attenuante di speciale tenuità del danno per l'entità del profitto e lo stato di timore della vittima, legittimo diniego delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi e presenza di precedenti penali, nonché attribuzione all'imputato della truffa tramite carta postepay e falsa inserzione pubblicitaria. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è esclusa quando l'importo sottratto è rilevante e la condotta abbia determinato uno stato di timore nella persona offesa.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di circostanze positive, potendo essere valorizzati anche i precedenti penali dell'imputato.
art. 640 c.p.
La truffa è stata ritenuta realizzata mediante falsa inserzione pubblicitaria di vendita e indicazioni ingannevoli sul pagamento all'acquirente.
art. 629 c.p.
L'estorsione è stata ritenuta integrata dalla richiesta alla persona offesa di accedere a un conto bloccato mediante minacce di morte.
Massime di principio
- È inammissibile, per aspecificità, il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo pedissequo i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità può essere escluso quando le decisioni di merito concordano sulla ricostruzione del fatto e non presentano contraddizioni o illogicità manifeste.
- L'attendibilità della persona offesa può essere valorizzata quando risulti supportata da riscontri esterni e le censure difensive non incidano specificamente sulla motivazione di merito.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando il profitto o danno sia di importo rilevante e la condotta abbia generato un significativo stato di soggezione nella vittima.
- Le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche in ragione dei precedenti penali dell'imputato, ove manchino elementi positivi idonei a giustificarne il riconoscimento.
- La truffa può essere integrata anche da condotte poste in essere tramite strumenti telematici o inserzioni pubblicitarie false, quando l'artificio sia idoneo a indurre in errore la vittima e a conseguire un profitto indebito.
- L'estorsione è configurabile quando la vittima sia costretta, mediante minacce gravi, a tenere una condotta dispositiva del proprio patrimonio a vantaggio dell'agente.
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