Sentenza del 19/04/2018 n. 757 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava ingiunzioni di pagamento relative alla TIA per gli anni 2009, 2010 e 2011, emesse da VP. s.r.l. dopo la dichiarazione di fallimento della società, ma durante l'esercizio provvisorio autorizzato dal Tribunale. I contribuenti sostenevano che la società non avesse più la legittimazione attiva a emettere gli atti impositivi, lamentando inoltre l'indeterminatezza soggettiva degli atti e la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000. La C.T.P. aveva accolto il ricorso ritenendo insussistente la legittimazione attiva di VP. s.r.l. In appello è stato sostenuto, invece, che la società, interamente partecipata dal Comune di Viareggio e incaricata della gestione e riscossione dei tributi, fosse legittimata a operare in quanto gli atti erano stati emessi dopo l'autorizzazione all'esercizio provvisorio.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la dichiarazione di fallimento non impedisse a VP. s.r.l. di compiere gli atti necessari all'esercizio provvisorio, compresa l'emissione di ingiunzioni fiscali. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 175/2016, poiché la vicenda si era esaurita prima della sua entrata in vigore, e ha ritenuto irrilevante il venir meno del controllo analogo nella fase successiva alla costituzione della società in house. I ricorsi dei contribuenti sono stati quindi rigettati, con condanna degli stessi, in solido, al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 2.500,00 per ciascuna parte costituita.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
I contribuenti ne hanno dedotto la violazione per l'indeterminatezza soggettiva degli atti impositivi; la sentenza, tuttavia, non accoglie tale censura, avendo ritenuto legittima l'azione di VP. s.r.l.
Art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 175/2016
La disposizione è stata ritenuta non applicabile perché la fattispecie si era interamente esaurita prima della sua entrata in vigore.
Disciplina delle società in house e del controllo analogo
Il controllo analogo è considerato un requisito per l'affidamento diretto e per la costituzione o qualificazione della società in house, ma non viene meno automaticamente dopo la dichiarazione di fallimento e non esclude, durante l'esercizio provvisorio autorizzato, la legittimazione della società a svolgere le funzioni pubbliche affidatele.
Disciplina fallimentare dell'esercizio provvisorio
La società dichiarata fallita, se autorizzata all'esercizio provvisorio, può compiere gli atti funzionali alla prosecuzione dell'attività autorizzata, inclusa la riscossione dei tributi e l'emissione di ingiunzioni riferite a obbligazioni già accertate.
Massime di principio
- La dichiarazione di fallimento non comporta automaticamente la perdita di ogni legittimazione operativa della società: se è autorizzato l'esercizio provvisorio, la società può compiere gli atti necessari alla prosecuzione delle attività comprese nell'autorizzazione.
- Una società interamente pubblica incaricata della gestione e riscossione di tributi può mantenere la propria legittimazione a emettere atti ingiuntivi durante l'esercizio provvisorio, purché agisca nell'ambito delle funzioni affidatele.
- Il controllo analogo rileva principalmente ai fini dell'affidamento in house e non viene meno automaticamente per effetto del fallimento della società; la sua assenza non determina, da sola, l'illegittimità degli atti emessi durante l'esercizio provvisorio.
- Le norme sopravvenute non si applicano retroattivamente a procedimenti e fatti già integralmente esauriti prima della loro entrata in vigore, salvo specifiche disposizioni contrarie.
- Quando la debenza del tributo è già stata accertata con atti non impugnati, le successive ingiunzioni di pagamento non riaprono normalmente la contestazione sul merito del tributo: le censure devono riguardare vizi propri dell'ingiunzione o la legittimazione del soggetto che l'ha emessa.
- In caso di soccombenza dei contribuenti in entrambi i gradi, il giudice può condannarli in solido al pagamento delle spese processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 apr 2018Sentenza del 19/04/2018 n. 46 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 19 apr 2018Sentenza del 19/04/2018 n. 85 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 19 apr 2018Sentenza del 19/04/2018 n. 108 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 19 apr 2018Sentenza del 19/04/2018 n. 261 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 19 apr 2018Sentenza del 19/04/2018 n. 371 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 19 apr 2018Sentenza del 19/04/2018 n. 376 - Comm. Trib. Prov. Avellino
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →