Sentenza n. 259/2026 - L'aquila, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - in parte qua, di tutti gli atti relativi alla “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di accordi quadro per la fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza, di cui al DPCM del 12 gennaio 2017 (GU n.65 del 18/03/2017), a minor impatto ambientale, occorrenti alle aziende sanitarie delle Regioni Abruzzo e Valle D'Aosta”, e quindi del bando di gara pubblicato in G.U.U.E. in data 17 ottobre 2025, della pubblicazione in piattaforma Anac di pubblicità legale in data 20 ottobre 2025, del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico, degli Allegati, nonché di tutti gli atti istruttori, presupposti, preparatori, conseguenti e connessi a quelli sopraindicati, ivi compresi la Determinazione del Direttore Generale di AreaCom n. 202 del 14 ottobre 2025 di indizione della procedura di gara; - di ogni atto anche istruttorio, di contenuto non conosciuto, con il quale AreaCom ha individuato e stabilito il CCNL applicabile; - di ogni altro atto ad essi presupposto, anche di natura istruttoria e di programmazione, connesso e/o consequenziale; nonché per la condanna della resistente all'adozione degli atti conseguenti all'invocato annullamento, ed in ogni caso al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente in forma specifica o, in subordine, per equivalente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Santex SpA il 27 gennaio 2026: per l’annullamento: - dei chiarimenti pubblicati in data 7 gennaio “FAQ1”, 8 gennaio “FAQ2”, e 20 gennaio 2025 “FAQ3”, ed in particolare dei chiarimenti 1 PI037939-25, 2 PI037878-25 e 11 PI001291-26; - della Determinazione n. 3 del 9 gennaio 2026 avente ad oggetto “Rettifica atti di gara e ulteriore proroga termini”; - in parte qua, di tutti gli atti rettificati, ed in particolare del Disciplinare di gara, del Capitolato tecnico, Allegato B – valori test, Allegato C – protocollo valutazione, Allegato 10 – schema offerta economica Lotto, Allegati 11A-11B-11C; - degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo; nonché per la condanna della resistente all’adozione degli atti conseguenti all’invocato annullamento, ed in ogni caso al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: lex specialis e successivi chiarimenti di una gara centralizzata per accordi quadro relativi alla fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza, con particolare riguardo all’individuazione dei CCNL applicabili
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando, il disciplinare, il capitolato tecnico e gli atti connessi, nonché i successivi chiarimenti, sostenendo che la disciplina di gara relativa ai CCNL fosse illegittima. Con il ricorso introduttivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 41, 57, 108 e 119 e dell’allegato I.01 del d.lgs. 36/2023, violazione della par condicio, del principio di proporzionalità, eccesso di potere, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. In particolare, ha contestato l’indicazione di tre diversi CCNL applicabili e l’individuazione del CCNL ritenuto pertinente dalla stazione appaltante, sostenendo che l’obbligo di applicare uno dei CCNL indicati o di dimostrarne l’equivalenza avrebbe reso impossibile la partecipazione, poiché l’impresa applicava il CCNL Industria tessile. Con i motivi aggiunti ha impugnato i chiarimenti pubblicati nel gennaio 2026, la determinazione di rettifica degli atti di gara e gli atti rettificati, deducendo anche violazione dell’art. 41 Cost., della direttiva 2014/24/UE e del principio di proporzionalità, oltre a difetto di motivazione e istruttoria, contraddittorietà e illogicità. La stazione appaltante ha eccepito l’inammissibilità per difetto di immediata lesività delle clausole e, successivamente, per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la ricorrente aveva presentato offerte in sei dei sette lotti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, per difetto di interesse. Ha ritenuto decisivo che la ricorrente avesse presentato offerte in sei dei sette lotti, tutti soggetti alle medesime condizioni di partecipazione, dimostrando così in concreto che le clausole contestate non impedivano la predisposizione e la presentazione dell’offerta. La semplice presentazione delle offerte è stata considerata sufficiente a escludere sia l’immediata lesività della lex specialis sia l’interesse attuale all’impugnazione anticipata. È stata ritenuta irrilevante la circostanza che le offerte non fossero ancora state valutate: l’eventuale interesse a contestare la disciplina di gara avrebbe potuto sorgere solo in caso di mancata aggiudicazione o di futura esclusione. Il TAR ha inoltre escluso che l’indicazione dei CCNL e la previsione della possibilità di applicare CCNL equivalenti producessero un effetto escludente immediato. Le censure di merito non sono state esaminate. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di AreaCom, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 36/2023
La disciplina del contratto collettivo applicabile negli appalti è stata richiamata dalla ricorrente, ma il TAR non ne ha esaminato nel merito la corretta applicazione.
art. 41 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alla determinazione dell’importo a base di gara e alla disciplina del costo della manodopera; la questione non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso.
art. 57 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione agli obblighi sociali e alla previsione del CCNL applicabile; il TAR non ha deciso la relativa censura di merito.
art. 108 d.lgs. 36/2023
Indicato quale base normativa del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e richiamato nei motivi di ricorso; non è stato oggetto di scrutinio sostanziale.
art. 119 d.lgs. 36/2023
Richiamato nei motivi di ricorso; il TAR non ne ha valutato l’applicazione concreta.
allegato I.01 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione all’individuazione del CCNL applicabile e alla verifica di equivalenza; il TAR non ha esaminato la legittimità sostanziale della disciplina.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale del rito applicabile alle controversie in materia di appalti.
art. 91 c.p.c.
Applicato per porre le spese di lite a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Le clausole della lex specialis devono essere impugnate immediatamente soltanto quando risultino oggettivamente e direttamente lesive, perché impediscono o rendono incongruamente difficoltosa la partecipazione, impongono oneri manifestamente incomprensibili o sproporzionati, oppure presentano altre anomalie tali da precludere un’utile formulazione dell’offerta.
- La presentazione dell’offerta da parte dell’operatore economico dimostra, in concreto, che le clausole contestate non hanno impedito la partecipazione alla gara e, di regola, esclude l’interesse attuale all’impugnazione immediata delle stesse.
- L’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’azione, ma anche al momento della decisione; l’interesse a contestare la lex specialis per ragioni non immediatamente escludenti può sorgere soltanto con la mancata aggiudicazione o con l’esclusione dalla gara.
- La mera indicazione, nella disciplina di gara, di determinati CCNL applicabili, accompagnata dalla possibilità di applicare un contratto collettivo equivalente, non produce di per sé un effetto escludente immediato quando l’operatore possa comunque presentare l’offerta indicando il CCNL concretamente applicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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