Cassazione Penale, Sentenza n. 26240/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso: (1) censura di errata applicazione dell'art. 216 l.f. sostenendo che le restituzioni ai soci in epoca di dissesto, se riferite a prestiti (mutui) e non a conferimenti in conto capitale, configurano al più bancarotta preferenziale e non fraudolenta distrattiva; contesta inoltre che la qualifica del destinatario (amministratore o coniuge) possa da sola determinare la riqualificazione; (2) deduce inversione dell'onere della prova e carenza di motivazione nella ritenuta distrattiva dei prelievi di contante, poiché l'incapacità dell'imputato di comprovare la destinazione non sarebbe prova certa di distrazione e andrebbe valutata come indizio, che nel caso concreto sarebbe smentito da apporti e rinunce alla restituzione compiute dall'amministratore; (3) deduce illogicità e erronea applicazione dell'istituto della "bancarotta riparata", sostenendo che, considerati i conferimenti dei soci, non sarebbe stato integrato il dolo distrattivo perché i versamenti avrebbero reintegrato il patrimonio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che: (i) il primo motivo, pur toccando un principio condivisibile (la distinzione tra restituzioni di conferimenti in conto capitale e restituzioni di prestiti), sia inammissibile per carenza di interesse concreto e in parte generico; la Corte ha comunque ribadito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui solo la restituzione dei versamenti in conto capitale integra la bancarotta fraudolenta distrattiva mentre la restituzione di mutui integra la bancarotta preferenziale; (ii) il secondo motivo è infondato: non costituisce indebita inversione dell'onere della prova il fatto che l'amministratore debba giustificare la destinazione dei beni non rinvenuti, atteso l'obbligo di verità ex art. 87, comma 3 l.f. e la posizione di garanzia del gestore dell'impresa; (iii) il terzo motivo è manifestamente infondato: la "bancarotta riparata" richiede che le reintegrazioni avvengano con atto finalizzato a rimuovere il pregiudizio causato dalle distrazioni e siano temporaneamente e quantitativamente riferibili a quelle distrazioni; non è sufficiente una mera compensazione e, nel caso concreto, le restituzioni superavano i conferimenti, con eccedenza di oltre 50.000 euro, confermando la natura distrattiva. Conseguentemente la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale è stata confermata; la Corte d'appello aveva comunque escluso la procedibilità per bancarotta semplice per prescrizione e aveva rideterminato la pena e le sanzioni accessorie.
Norme richiamate
L'art. 216 è stato interpretato dalla Corte alla luce della giurisprudenza di legittimità: integra bancarotta fraudolenta distrattiva la restituzione di somme corrispondenti a conferimenti in conto capitale; la restituzione di somme aventi natura di mutuo è, invece, riconducibile alla bancarotta preferenziale
art. 219, co. 2 n. 1 legge fall
Riferita come aggravante la cui applicabilità era collegata alla riconduzione di talune condotte alla bancarotta semplice; la Corte territoriale ha escluso l'applicazione per estinzione del reato mediante prescrizione, rimuovendo così l'aggravante
legge fall., art. 87, comma 3
L'art. 87, comma 3 impone l'obbligo di verità al fallito circa la destinazione dei beni all'interpello del curatore; la Corte utilizza tale principio per giustificare la possibilità di desumere la distrazione dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei cespiti non rinvenuti
Massime di principio
- La qualificazione tra bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta preferenziale dipende dalla causale del credito soddisfatto: restituzioni di conferimenti in conto capitale integrano la distrazione (bancarotta fraudolenta), restituzioni di mutui/finanziamenti configurano preferenza (bancarotta preferenziale).
- La sola qualifica soggettiva del beneficiario (es. amministratore o coniuge) non determina automaticamente la fattispecie di bancarotta fraudolenta: è decisiva la natura giuridica del credito soddisfatto.
- Quando i beni o il denaro non sono rinvenuti, l'amministratore ha l'onere (non ingiustificata inversione probatoria) di dimostrarne la destinazione: l'assenza di giustificazione può fondare una presunzione relativa di distrazione, alla luce dell'obbligo di verità previsto dalla legge fallimentare.
- Perché si configuri la "bancarotta riparata" è necessario che la reintegrazione del patrimonio avvenga in funzione di eliminare il pregiudizio cagionato dalle distrazioni e sia logicamente e temporalmente connessa a tali distrazioni; apporti anteriori o compensazioni non sempre soddisfano questo requisito.
- La riqualificazione del reato in sede di impugnazione deve perseguire un interesse concreto e vantaggioso per il ricorrente (es. riduzione effettiva della pena o delle conseguenze civili): la mera correttezza giuridica non è sufficiente a fondare un interesse impugnatorio automatico.
- La prescrizione di reati concorrenti può incidere sulle aggravanti o su ulteriori contestazioni ma non annulla la responsabilità per le condotte illecite già riconosciute quando l'elemento soggettivo e gli effetti patrimoniali sono dimostrati.
- La prova della distrazione può essere rafforzata da perizie contabili che evidenzino eccedenze nelle restituzioni rispetto ai prestiti o alle giustificazioni presentate; tali riscontri contabili hanno valore decisivo se non adeguatamente confutati dall'imputato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25999/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26001/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26003/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26004/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26005/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26007/2023 del 16/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →