Cassazione Civile, Ordinanza n. 18514/2024 del 08/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Una società titolare di un conto corrente intrattenuto sin dal 1990 con un istituto di credito aveva agito per far accertare la nullità di varie clausole del rapporto e per ottenere la ripetizione di quanto asseritamente pagato senza causa, deducendo l'applicazione di interessi anatocistici e usurari, nonché di spese e commissione di massimo scoperto non pattuite. In primo grado la domanda era stata rigettata perché la società non aveva prodotto tutti gli estratti conto necessari alla ricostruzione del rapporto; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo incomplete le produzioni documentali e inattendibile la consulenza tecnica che aveva colmato i vuoti con integrazioni matematiche prive di adeguato supporto documentale. Con il ricorso per cassazione la società lamentava: (1) nullità della sentenza e violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale disatteso la consulenza tecnica senza adeguata motivazione; (2) violazione degli artt. 119 TUB, 210 c.p.c., 2697 c.c. e degli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che la produzione incompleta degli estratti conto poteva essere superata mediante richiesta di esibizione e attraverso la documentazione comunque disponibile, specie per gli anni per i quali non era decorso il termine decennale di conservazione; (3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c. per omesso esame della domanda di nullità delle clausole; (4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 24 Cost. e 6 CEDU in punto spese. La banca intimata non si costituiva in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo, e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame, osservando che, in presenza di estratti conto incompleti ma relativi solo a periodi circoscritti, il giudice di merito non può limitarsi a negare la ricostruzione del rapporto per la sola mancanza di tutta la documentazione, dovendo invece valutare se la documentazione disponibile consenta comunque la rideterminazione del saldo secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza recente; in alternativa, deve motivare specificamente sull'insufficienza del materiale prodotto. È stato invece escluso il vizio denunciato sulla consulenza tecnica, poiché il giudice di merito può dissentire dalla CTU purché motivi adeguatamente e non ricorra a scienza privata, mentre nel caso concreto la Corte territoriale aveva evidenziato la mancanza di supporti documentali alle integrazioni aritmetiche del consulente.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Il giudice può disattendere le conclusioni del consulente tecnico, ma deve motivare adeguatamente il proprio convincimento; non vi è violazione della norma se il dissenso dalla CTU è sorretto da una valutazione del materiale probatorio e dall'assenza di supporto documentale alle operazioni peritali.
art. 119 TUB
La richiesta di esibizione della documentazione bancaria rileva nel contesto dell'acquisizione degli estratti conto; la Corte richiama il tema del diritto del correntista ad ottenere la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto.
art. 210 c.p.c.
L'ordine di esibizione può essere utilizzato per acquisire documenti bancari, ma il giudice deve verificare le condizioni per disporlo e non può usarlo per colmare automaticamente carenze probatorie senza un adeguato quadro documentale.
art. 2697 c.c.
La ripartizione dell'onere della prova resta centrale nella domanda di ripetizione di indebito bancario; tuttavia, in presenza di documentazione parziale, la prova va valutata secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza per i conti correnti incompleti.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull'accesso alla prova e sul trattamento delle lacune documentali.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa e della possibilità di ricostruire il rapporto mediante gli strumenti processuali di acquisizione della documentazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo all'omesso esame della domanda di nullità di alcune clausole.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in tema di condanna alle spese di lite.
art. 92 c.p.c.
Richiamato in tema di compensazione o regolazione delle spese di lite.
art. 6 CEDU
Richiamato in relazione al diritto a un equo processo e alla disciplina delle spese.
art. 2709 c.c.
La Corte richiama le risultanze delle scritture contabili come possibile materiale utilizzabile ai fini della ricostruzione del rapporto.
art. 2710 c.c.
Le scritture contabili dell'imprenditore possono essere valorizzate, insieme ad altra documentazione bancaria, per la ricostruzione del saldo.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal correntista per la ripetizione di addebiti indebitamente applicati, la mancata produzione integrale degli estratti conto non comporta automaticamente il rigetto della domanda: il giudice deve verificare se la documentazione disponibile consenta comunque la ricostruzione del rapporto e del saldo.
- Quando gli estratti conto sono incompleti solo per periodi circoscritti, il giudice deve applicare il criterio di ricostruzione del conto elaborato dalla giurisprudenza, valutando la documentazione disponibile e, in difetto, l'azzeramento dei saldi intermedi nei limiti in cui manchi la prova dei movimenti.
- La consulenza tecnica contabile non può supplire alla totale assenza di base documentale, ma il giudice di merito può comunque valorizzare documenti diversi dagli estratti conto, come contabili bancarie, scritture contabili, estratti scalari e altre risultanze idonee a descrivere le movimentazioni.
- Il giudice può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ma deve spiegare in modo puntuale le ragioni del dissenso e non può fondarsi su mere apodissi o su un uso improprio di conoscenze tecniche private.
- Nelle controversie bancarie la disciplina dell'onere della prova va coordinata con i poteri di acquisizione documentale e con l'effettiva disponibilità delle scritture relative al rapporto, al fine di evitare sia saldi duplici sia ingiustificate preclusioni difensive.
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