Sentenza n. 273/2026 - Venezia, Sezione 4
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, 11 luglio 2023 n. 411
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all’emissione della carta e all’accredito delle somme. La sentenza era stata notificata al Ministero il 20 luglio 2023 e non era stata impugnata. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, l’accredito di 2.000 euro, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur ritualmente notificato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché risultavano il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che anche una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, in assenza di qualsiasi prova dell’adempimento, ha ordinato al Ministero di accreditare sul portafoglio Carta docente del ricorrente la somma complessiva di 2.000 euro entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale persistente inadempimento, il Direttore della competente Direzione generale ministeriale quale commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione sostitutiva, previa istanza del ricorrente. Ha invece ritenuto non sussistenti, allo stato, i presupposti per liquidare la penalità di mora, considerata la nomina del commissario ad acta, salva una futura rivalutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la penalità di mora; nel caso concreto la penalità non è stata riconosciuta allo stato, salva una successiva istanza in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando siano rimaste ineseguite statuizioni recanti obblighi per la pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997 n. 30
termine di centoventi giorni
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proponibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, che il Ministero deve attuare mediante accredito sulla Carta docente in esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione rimasto ineseguito, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La notificazione della sentenza all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 integrano i presupposti per la proposizione dell’azione di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
- In presenza di un giudicato amministrativo o ordinario ineseguito, il giudice dell’ottemperanza può prescrivere puntualmente le modalità di adempimento e fissare un termine ultimativo per l’amministrazione, anche indicando l’importo dovuto e le modalità di accredito.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l’eventualità dell’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, subordinandone l’intervento a un’istanza della parte interessata.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può non essere riconosciuta allo stato quando la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a fronteggiare l’eventuale inadempimento, salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione.
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