Cassazione Penale, Sentenza n. 19375/2023 del 08/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Catania che l'aveva ritenuta responsabile agli effetti civili e la aveva condannata al risarcimento dei danni. Deduce un unico motivo, nei limiti dell'art. 173 disp. att. c.p.p.: errata applicazione degli artt. 371, comma 2, lett. b), e 210 c.p.p. per mancata formulazione degli avvertimenti di rito alle persone offese (le quali risultavano anch'esse imputate per reati nello stesso contesto), oltre a vizi di motivazione sulle statuizioni civili. Sostiene che le persone offese siano state escusse senza gli avvertimenti dovuti, che la loro attendibilità non sia stata adeguatamente valutata e che vi siano contraddizioni nelle loro dichiarazioni; inoltre le dichiarazioni dei parenti non sarebbero dirimenti in assenza di referto medico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità della censura e per mancata dimostrazione della "prova di resistenza" (cioè dell'incidenza decisiva dell'eventuale vizio sull'insieme probatorio). Anche assumendo sussistente la violazione formale relativa agli avvertimenti, la ricorrente non ha indicato gli atti specificamente affetti e non ha provato che le deposizioni ritenute inutilizzabili fossero decisive per la decisione. La Corte ha inoltre osservato che la sentenza di merito si fondava su plurime prove, non limitandosi alle sole deposizioni delle parti civili, e che la reciproca violenza non esclude la responsabilità civile di ciascuno. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi della normativa vigente.
Norme richiamate
art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b)
Norma richiamata in relazione all'obbligo di formulare avvertimenti alle persone escusse che hanno rapporti di parte o che sono imputate; la Corte segnala che l'eventuale inosservanza non vale automaticamente a inficiare la decisione se non è dimostrata la sua incidenza decisiva sul compendio probatorio
art. 210 c.p.p.
Richiamato in combinato disposto con l'art. 371 c.p.p. circa le formalità da osservare all'escussione delle persone che hanno posizione di parte; la Corte osserva che la mancata osservanza, se non contestata con precisazione della sua incidenza, non basta a rendere inammissibile il ricorso
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti della censura in cassazione: il ricorso deve rispettare i vincoli formali e di specificità delle motivazioni ammessi in questa sede
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito con legge 18/12/2020 n.176
Norma richiamata per la trattazione del ricorso senza intervento delle parti, con conclusioni scritte delle parti e del Pubblico Ministero
Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009 (Giurisprudenza citata)
Principio di diritto secondo cui chi deduce l'inutilizzabilità di una prova deve indicare gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne l'incidenza decisiva sul complessivo compendio indiziario
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese di procedimento per i ricorsi inammissibili; applicata per ordinare il pagamento delle spese processuali alla ricorrente
Massime di principio
- La mancata formulazione delle formalità di rito (avvertimenti) alle persone escusse può rendere problematico l'utilizzo delle loro dichiarazioni, ma chi impugna deve dimostrare specificamente quali atti siano viziati e provare che tali atti fossero decisivi per la decisione (prova di resistenza).
- La contestazione generica di 'travisamento della prova' è insufficiente in Cassazione: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con i motivi e gli argomenti esposti nella decisione impugnata e indicare con precisione l'incidenza degli errori denunciati.
- La presenza di reciproche condotte illecite tra le parti non esclude automaticamente la responsabilità civile di ciascuna: il giudice può riconoscere la reciprocità dei comportamenti e, comunque, disporre responsabilità autonome in capo ai singoli.
- Le sentenze fondate su un compendio probatorio plurimo (testimonianze di terzi, documenti, ecc.) sono meno vulnerabili a censure basate esclusivamente sull'inutilizzabilità di singole deposizioni di parte.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per negligenza o colpa del ricorrente, il giudice può condannare al versamento di una somma alla cassa delle ammende oltre al pagamento delle spese processuali.
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