Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26186/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello che aveva, in parziale riforma del Tribunale, riconosciuto in capo a Nardelli Pasquale, Lanzillotta e Nardelli Massimo il vincolo associativo e la continuazione fra i reati, confermando altresì la condanna di Erutto per tentata rapina aggravata. Le censure principali dedotte dai difensori erano: vizio di motivazione e violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p. per insufficienza, genericità e contraddittorietà della motivazione (in particolare sul valore delle intercettazioni); contestazione della configurazione del reato associativo ex art. 416 c.p. versus semplice concorso di persone; contestazione del ruolo apicale o di promotore attribuito a taluni imputati; travisamento della prova sul coinvolgimento nei singoli reati-fine (capo C, capo E, capo D); violazione delle norme sulla misura della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva (artt. 62-bis, 63, 99 c.p.); eccezione di prescrizione sollevata da uno dei difensori (Lanzillotta).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili per genericità e aspecificità: le doglianze non hanno fornito una correlazione critica utilmente devolvibile rispetto alla motivazione della Corte territoriale. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse compiuto un esame dettagliato e logico degli elementi probatori (intercettazioni, geolocalizzazione, dichiarazioni testimoniali e attività investigativa) e che da questi emergesse una struttura delinquenziale stabile, con programma criminoso indeterminato e rapporti di "affectio" anche fondati su legami di parentela. Ha confermato la correttezza della qualificazione dell'organizzatore e dell'applicazione del vincolo della continuazione, nonché la legittima quantificazione delle pene in funzione degli artt. 133 e 99 c.p. La Corte ha, inoltre, respinto le critiche sulle singole imputazioni ritenute sufficientemente motivate nei provvedimenti di merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria indicata nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di motivazione; la Cassazione rileva che i motivi dei ricorrenti contestano la motivazione in termini generici senza fornire una critica puntuale.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma relativa al contenuto del provvedimento motivato; la Corte sottolinea che le censure devono confrontarsi criticamente con le argomentazioni reiettive del giudice di merito.

  • art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Fondamento dell'inammissibilità per carenza di correlazione critica fra censure e motivazione impugnata; la Corte dichiara inammissibili i ricorsi per genericità ai sensi di questa norma.

  • art. 416 cod. pen.

    Definisce il reato di associazione per delinquere; la Corte conferma che il programma criminoso può essere indeterminato e che la ripetizione di delitti analoghi e la stabilità dei rapporti sono indici utili alla sua configurazione.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato; la Corte distingue correttamente tra concorso occasionale e associazione stabile, rigettando le censure che tendevano a ridurre l'impostazione probatoria a semplice concorso.

  • artt. 62-bis e 63 cod. pen.

    Attenuanti e circostanze del reo; la Corte osserva che la valutazione delle attenuanti generiche è stata adeguatamente motivata e che la recidiva è stata considerata nella comparazione.

  • art. 99, commi 4 e 5 cod. pen.

    Recidiva qualificata: la Corte ha applicato la recidiva qualificata e l'ha giudicata equivalente, ai fini del confronto, alle attenuanti ex art. 62-bis, impedendo così il riconoscimento prevalente delle attenuanti richieste dalla difesa.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la dosimetria operata dai giudici di merito, anche alla luce del riconoscimento della continuazione.

  • art. 69, comma 4 cod. pen.

    Richiama il vincolo applicativo relativo al confronto fra recidiva e attenuanti; la Corte ha ritenuto insuscettibile di rivisitazione il giudizio sulla recidiva così come svolto in merito.

Massime di principio

  • Le impugnazioni in Cassazione devono contenere censure specifiche e la correlazione critica con le argomentazioni della sentenza impugnata; motivi generici e aspecifici sono causa di inammissibilità.
  • Per la configurazione dell'associazione per delinquere non è necessaria la definizione di un piano criminoso dettagliato: è sufficiente un programma indeterminato e la stabilità dei rapporti tra i soci, anche se fondati su legami di parentela.
  • Rapporti di parentela o affinità tra i partecipanti non escludono, e possono anzi rafforzare, la prova di un vincolo associativo stabile.
  • Intercettazioni, geolocalizzazioni e dichiarazioni testimoniali, valutate congiuntamente, possono costituire elemento sufficiente per ricostruire fasi organizzative e ruoli (organizzatore, basista, esecutore) all'interno di un sodalizio criminoso.
  • La qualificazione del ruolo di organizzatore richiede prova dell'autonomia nell'uso di risorse e nel coordinamento dell'attività illecita; il giudice può ricavarla da condotte ripetute e da attività di reperimento mezzi e coordinamento.
  • Nella comparazione tra recidiva qualificata e attenuanti generiche la decisione del giudice di merito è vincolante in Cassazione se adeguatamente motivata; la mera ripetizione di critiche generiche non è idonea a superare tale valutazione.
  • La continuazione fra reati, se riconosciuta, incide direttamente sulla determinazione della pena e può comportare riduzioni rispetto alla sommatoria astratta delle pene per i singoli reati.
  • L'eccezione di prescrizione deve essere sollevata e sviluppata con specificità in Cassazione; censure vaghe o non correlate alla motivazione del giudice di merito sono inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.