Cassazione Penale, Sentenza n. 26186/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello che aveva, in parziale riforma del Tribunale, riconosciuto in capo a Nardelli Pasquale, Lanzillotta e Nardelli Massimo il vincolo associativo e la continuazione fra i reati, confermando altresì la condanna di Erutto per tentata rapina aggravata. Le censure principali dedotte dai difensori erano: vizio di motivazione e violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p. per insufficienza, genericità e contraddittorietà della motivazione (in particolare sul valore delle intercettazioni); contestazione della configurazione del reato associativo ex art. 416 c.p. versus semplice concorso di persone; contestazione del ruolo apicale o di promotore attribuito a taluni imputati; travisamento della prova sul coinvolgimento nei singoli reati-fine (capo C, capo E, capo D); violazione delle norme sulla misura della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva (artt. 62-bis, 63, 99 c.p.); eccezione di prescrizione sollevata da uno dei difensori (Lanzillotta).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili per genericità e aspecificità: le doglianze non hanno fornito una correlazione critica utilmente devolvibile rispetto alla motivazione della Corte territoriale. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse compiuto un esame dettagliato e logico degli elementi probatori (intercettazioni, geolocalizzazione, dichiarazioni testimoniali e attività investigativa) e che da questi emergesse una struttura delinquenziale stabile, con programma criminoso indeterminato e rapporti di "affectio" anche fondati su legami di parentela. Ha confermato la correttezza della qualificazione dell'organizzatore e dell'applicazione del vincolo della continuazione, nonché la legittima quantificazione delle pene in funzione degli artt. 133 e 99 c.p. La Corte ha, inoltre, respinto le critiche sulle singole imputazioni ritenute sufficientemente motivate nei provvedimenti di merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di motivazione; la Cassazione rileva che i motivi dei ricorrenti contestano la motivazione in termini generici senza fornire una critica puntuale.
art. 546 cod. proc. pen.
Norma relativa al contenuto del provvedimento motivato; la Corte sottolinea che le censure devono confrontarsi criticamente con le argomentazioni reiettive del giudice di merito.
art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Fondamento dell'inammissibilità per carenza di correlazione critica fra censure e motivazione impugnata; la Corte dichiara inammissibili i ricorsi per genericità ai sensi di questa norma.
art. 416 cod. pen.
Definisce il reato di associazione per delinquere; la Corte conferma che il programma criminoso può essere indeterminato e che la ripetizione di delitti analoghi e la stabilità dei rapporti sono indici utili alla sua configurazione.
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato; la Corte distingue correttamente tra concorso occasionale e associazione stabile, rigettando le censure che tendevano a ridurre l'impostazione probatoria a semplice concorso.
artt. 62-bis e 63 cod. pen.
Attenuanti e circostanze del reo; la Corte osserva che la valutazione delle attenuanti generiche è stata adeguatamente motivata e che la recidiva è stata considerata nella comparazione.
art. 99, commi 4 e 5 cod. pen.
Recidiva qualificata: la Corte ha applicato la recidiva qualificata e l'ha giudicata equivalente, ai fini del confronto, alle attenuanti ex art. 62-bis, impedendo così il riconoscimento prevalente delle attenuanti richieste dalla difesa.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la dosimetria operata dai giudici di merito, anche alla luce del riconoscimento della continuazione.
art. 69, comma 4 cod. pen.
Richiama il vincolo applicativo relativo al confronto fra recidiva e attenuanti; la Corte ha ritenuto insuscettibile di rivisitazione il giudizio sulla recidiva così come svolto in merito.
Massime di principio
- Le impugnazioni in Cassazione devono contenere censure specifiche e la correlazione critica con le argomentazioni della sentenza impugnata; motivi generici e aspecifici sono causa di inammissibilità.
- Per la configurazione dell'associazione per delinquere non è necessaria la definizione di un piano criminoso dettagliato: è sufficiente un programma indeterminato e la stabilità dei rapporti tra i soci, anche se fondati su legami di parentela.
- Rapporti di parentela o affinità tra i partecipanti non escludono, e possono anzi rafforzare, la prova di un vincolo associativo stabile.
- Intercettazioni, geolocalizzazioni e dichiarazioni testimoniali, valutate congiuntamente, possono costituire elemento sufficiente per ricostruire fasi organizzative e ruoli (organizzatore, basista, esecutore) all'interno di un sodalizio criminoso.
- La qualificazione del ruolo di organizzatore richiede prova dell'autonomia nell'uso di risorse e nel coordinamento dell'attività illecita; il giudice può ricavarla da condotte ripetute e da attività di reperimento mezzi e coordinamento.
- Nella comparazione tra recidiva qualificata e attenuanti generiche la decisione del giudice di merito è vincolante in Cassazione se adeguatamente motivata; la mera ripetizione di critiche generiche non è idonea a superare tale valutazione.
- La continuazione fra reati, se riconosciuta, incide direttamente sulla determinazione della pena e può comportare riduzioni rispetto alla sommatoria astratta delle pene per i singoli reati.
- L'eccezione di prescrizione deve essere sollevata e sviluppata con specificità in Cassazione; censure vaghe o non correlate alla motivazione del giudice di merito sono inammissibili.
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