Cassazione Civile, Ordinanza n. 33717/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che la società ricorrente aveva documentato l'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. dalla l. 21 giugno 2017, n. 96. Per effetto di tale definizione, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per ritenute alla fonte relative all'anno d'imposta 2005, concernente operazioni a premio effettuate in favore di clienti professionali. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma, prima della decisione nel merito, ha depositato documentazione attestante l'intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, con conseguente richiesta di prenderne atto.
Norme richiamate
art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50
La controversia, essendo stata definita agevolatamente, non richiede decisione sul merito e determina la cessazione della materia del contendere con estinzione del giudizio.
l. 21 giugno 2017, n. 96
Legge di conversione del d.l. n. 50 del 2017, richiamata quale base normativa della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente documenta la definizione agevolata della controversia prevista dalla legge, la Corte deve prendere atto della cessazione della materia del contendere e dichiarare l'estinzione del giudizio.
- La sopravvenuta definizione della lite preclude l'esame dei motivi di ricorso e rende superflua ogni valutazione sul merito della pretesa tributaria.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano regolate secondo la disciplina applicabile e, nel caso deciso, sono state poste a carico della parte che le ha anticipate.
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