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Ordinanza

Ordinanza n. 2891/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Decreto Direttoriale MASAF–PEMAC IV n.0483993 del 24.09.2025 di approvazione sella sub-graduatoria GSA 17–Sistema pesca Rapidi 24-40 mt., di cui all’art. 4 del D.D. MASAF n.319453 del 17.07.2024 ove: a) colloca il M-P Destriero della ricorrente UE 18696 al quarto posto con punti 33,58 - qualifica Ammessa non finanziabile; b) dichiara Ammessa finanziabile il M-P Gulliver UE 23658 al secondo posto con punti 35,72 pur eccedendo l’obiettivo minimo di disarmo di 137 GT fissato per la GSA 17–Rapidi 24-40 ed in assenza di qualsivoglia motivazione specifica; nonchè ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi compresi i prospetti di calcolo, le relazioni istruttorie interne e le tabelle utilizzate per la definizione dei punteggi delle unità Gulliver, Destriero I e Destriero per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da PENZO MASSIMO il 22\12\2025 : impugnazione della sub-graduatoria GSA 17 – Rapidi, approvata con Decreto Direttoriale MASAF – Direzione Generale PEMAC IV- n. 0483993 del 24 settembre 2025;

Giustizia amministrativa202514984

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: sub-graduatoria GSA 17 – Sistema pesca Rapidi 24-40 metri, nella parte in cui colloca l’unità della ricorrente tra gli ammessi non finanziabili e ammette a finanziamento un’altra unità

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sub-graduatoria approvata con decreto direttoriale del Ministero, contestando sia il punteggio attribuito alla propria unità da pesca, collocata al quarto posto e qualificata come ammessa ma non finanziabile, sia l’ammissione a finanziamento di un’altra unità, collocata al secondo posto, nonostante l’asserito superamento dell’obiettivo minimo di disarmo previsto per la relativa GSA e in assenza di motivazione specifica. Nel ricorso ha inoltre formulato un’istanza di accesso in corso di causa ai sensi dell’art. 116 c.p.a., deducendo che due precedenti richieste di accesso erano rimaste inevase. L’istanza riguarda il fascicolo istruttorio delle unità interessate, i prospetti analitici di calcolo dei punteggi, le fonti dei dati sulle giornate di pesca, le tabelle di calcolo, le relazioni interne di validazione, la relazione istruttoria generale, la dotazione finanziaria della GSA, gli atti comprovanti il superamento delle disponibilità finanziarie, le eventuali economie riallocate e la documentazione attestante il raggiungimento degli obiettivi minimi di disarmo. Il Ministero ha depositato documenti in esecuzione di una precedente ordinanza istruttoria, sostenendo che l’istanza fosse divenuta improcedibile; altra parte ha dedotto la sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente ha però evidenziato che la produzione era incompleta, mancando, tra l’altro, il fascicolo istruttorio completo, i prospetti analitici dei punteggi, l’indicazione delle fonti VMS, la documentazione finanziaria e gli atti sugli obiettivi di disarmo.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di accesso in corso di causa, limitatamente ai documenti non ancora ostesi. Ha rilevato che la produzione ministeriale era incompleta e che i cosiddetti monitoraggi consistevano in mere stampe di dati prive di certificazione o asseverazione, circostanza potenzialmente rilevante ai fini della prova dei presupposti contestati nel giudizio principale. Ha ordinato al Ministero di produrre entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza: il fascicolo istruttorio completo delle unità interessate, ovvero un’attestazione espressa dell’ufficio circa l’eventuale inesistenza, mancata acquisizione, smarrimento o indisponibilità dei documenti; i prospetti analitici di calcolo dei punteggi; l’indicazione della fonte dei dati relativi alle giornate di pesca; il prospetto della dotazione finanziaria della GSA; gli atti comprovanti il superamento delle disponibilità finanziarie; gli atti relativi alle eventuali economie e alla loro riallocazione, ove esistenti e già formati; nonché il documento attestante il raggiungimento degli obiettivi minimi di disarmo, ove esistente e già formato. L’ordine non impone la formazione di documenti nuovi, ma richiede, in caso di inesistenza o indisponibilità, una specifica attestazione dell’ufficio responsabile. Il TAR ha riservato ogni decisione sul merito, sulle questioni di rito e sulle spese, rinviando la prosecuzione del giudizio all’udienza del 22 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina la tutela giurisdizionale del diritto di accesso nel corso del giudizio; nel caso concreto il TAR ha ordinato l’ostensione della documentazione non ancora prodotta dall’amministrazione.

  • art. 4 D.D. MASAF n. 319453 del 17 luglio 2024

    È richiamato quale disposizione relativa alla sub-graduatoria oggetto di impugnazione, inclusa la relazione istruttoria generale prevista dal comma 5.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, l’istanza di accesso in corso di causa può essere accolta anche parzialmente quando l’amministrazione abbia prodotto documentazione incompleta rispetto ai documenti specificamente richiesti e rilevanti per la decisione.
  • L’amministrazione non può ritenere adempiuto l’obbligo ostensivo mediante la produzione di dati privi di elementi idonei a chiarirne la fonte, la formazione e la verificabilità, quando tali elementi siano pertinenti ai presupposti dell’atto impugnato.
  • L’ordine di accesso non può trasformarsi nell’obbligo di elaborare documenti nuovi: qualora i documenti richiesti non siano mai stati formati, acquisiti o risultino indisponibili, l’amministrazione deve tuttavia attestare specificamente tale circostanza per ciascun profilo rilevante.
  • La produzione documentale richiesta in giudizio può comprendere gli atti e i dati necessari a verificare i presupposti sostanziali e il percorso istruttorio dell’atto impugnato, inclusi i criteri di calcolo dei punteggi, le fonti dei dati, la disponibilità finanziaria e il raggiungimento degli obiettivi amministrativi pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleBandi di finanziamento e graduatorie
RamiAccesso e trasparenzaContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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