Cassazione Penale, Sentenza n. 3775/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato ex art. 544-ter, comma 2, cod. pen. (fatti accertati il 25/07/2013 e il 02/08/2013). Tre motivi di ricorso: (1) violazione degli artt. 220 e 223 disp. att. cod. proc. pen. con riferimento all'esito delle analisi sui campioni ematici; (2) mancata motivazione della Corte d'appello sugli esiti della consulenza tecnica presentata dalla difesa; (3) errata applicazione dell'art. 544-ter, comma 3, cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondati alcuni profili di censura (in particolare l'omesso riscontro riguardo all'avviso ex art. 223 disp. att. e la mancata considerazione della consulenza difensiva) ma ha constatato che è decorso il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) il 2 febbraio 2021. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; non è stata disposta l'assoluzione perché non sussistono elementi tali da renderla immediatamente possibile senza nuova istruttoria.
Norme richiamate
art. 544-ter cod. pen.
La norma è la fattispecie penale contestata (maltrattamento/uccisione di animali). La Corte d'appello l'aveva applicata per confermare la condanna; la Cassazione non ha riformato il merito ma ha estinto il reato per prescrizione.
artt. 220 e 223 disp. att. cod. proc. pen.
Riguardano le modalità di prova e gli avvisi relativi agli accertamenti tecnici. La Cassazione rileva che la Corte d'appello non ha fornito risposta sul mancato avviso ex art. 223 (ossia su possibili vizi procedurali relativi alle analisi), gravando ciò sul corretto esame delle prove.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina l'assoluzione quando emerge l'insussistenza del fatto o il fatto non sussiste in modo assolutamente non contestabile. La Cassazione ritiene che non sussistano elementi incontrovertibili che consentano l'assoluzione, per cui, esaurita la prescrizione, procede all'annullamento senza rinvio.
richiamo giurisprudenziale: Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Citato come principio secondo cui l'assoluzione per insufficienza della prova richiede elementi tali da escludere la necessità di una nuova valutazione probatoria; in mancanza, non si può assolvere d'ufficio in Cassazione.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello omette di rispondere a censure sul mancato avviso o su specifici accertamenti tecnici (art. 223 disp. att.), la Cassazione può rilevarlo come vizio, ma ciò non obbliga automaticamente al rinvio se il reato è prescritto.
- Quando la prescrizione del reato è già maturata, la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza per estinzione del reato; l'assenza di rinvio impedisce una nuova valutazione di merito pur rilevando vizi procedurali.
- Per ottenere l'assoluzione in sede di legittimità ai sensi dell'art. 129 c.2, è necessario che i fatti risultino assolutamente incontestabili; se l'accoglimento dei motivi richiederebbe nuova valutazione delle prove, la Cassazione non assolve d'ufficio.
- Le contestazioni relative agli esami tecnici (catena di custodia, avvisi, perizia) vanno documentate e motivate in grado di incidere sul giudizio di merito: se il giudice di appello non le affronta, è terreno valido di censura in Cassazione.
- In casi simili è cruciale verificare i termini di prescrizione prima di proporre o sostenere impugnazioni: anche ragioni di merito fondate possono restare inutili se il reato è ormai estinto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3755/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3756/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3758/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3760/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3761/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3763/2022 del 03/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →