Cassazione Penale, Sentenza n. 03781/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, ritenendo sussistente il vizio motivazionale segnalato (riconoscimento della colpevolezza per fatto diverso da quello contestato e carenza di motivazione). La decisione è stata pronunciata il 20/01/2026. In precedenza il Procuratore generale aveva anch'egli chiesto l'annullamento con rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce la nullità della motivazione in quanto la Corte di appello avrebbe confermato la condanna per ricettazione riferendosi in varie parti a un "flex" (oggetto non indicato nel capo di imputazione riportato in epigrafe) e ad un furto ai danni di altra persona; inoltre viene evidenziata una incongruenza temporale tra la data indicata per la ricettazione del flex (21/01/2020) e la data degli altri reati (28/02/2020), sicché si tratterebbe di fatti diversi e, in parte, già oggetto di giudizio in altro procedimento. In sostanza si sostiene che la sentenza di merito contempli la condanna per un fatto diverso da quello formalmente contestato, determinando una motivazione mancante e imperscrutabile.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza deve essere congruente con il capo di imputazione: non è ammissibile che il giudice accerti la responsabilità per un fatto diverso da quello per cui l'imputato è stato formalmente contestato.
- Se la sentenza di merito fa riferimento a oggetti, persone offese o date non corrispondenti al contenuto dell'imputazione, ciò può configurare una carenza motivazionale rilevante e comportare l'annullamento con rinvio.
- La discrepanza temporale tra episodi indicati nella motivazione e quelli contestati (es. date diverse) è elemento che può dimostrare l'insussistenza di una corretta identificazione del fatto oggetto del processo.
- Se parte del materiale oggetto della motivazione è già stato giudicato in altro procedimento, il giudice deve chiarire la preclusione o la distinzione dei fatti; l'omissione di tali chiarimenti può essere causa di annullamento.
- Il rimedio tipico per la mancanza o incongruenza della motivazione è l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione per nuovo esame, salvo che l'appello non possa portare ad una decisione più favorevole senza nuovo giudizio.
- Per la difesa è fondamentale contestare tempestivamente nei motivi d'impugnazione ogni riferimento a fatti/oggetti non indicati nell'imputazione e richiedere l'annullamento per carenza motivazionale; per il pubblico ministero e il giudice è essenziale specificare chiaramente i fatti ritenuti provati e il loro nesso con il capo di imputazione.
- In situazioni simili, gli organi giudicanti devono garantire la trasparenza del percorso logico-giuridico: indicare quali elementi probatori valgono a sostenere la fattispecie contestata e perché, evitando riferimenti contraddittori o estranei all'imputazione.
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