Sentenza del 20/01/2020 n. 136 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IMU - avviso di accertamento - motivazione - necessaria - indicazione immobile - soggetto passivo - ammontare imposta - atto richiamato - allegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto l'avviso di accertamento sufficientemente motivato: nell'atto erano indicati i dati identificativi dell'immobile, il soggetto passivo e l'ammontare dell'imposta; inoltre l'avviso richiamava un atto allegato che ne integrava la motivazione, soddisfacendo l'obbligo informativo necessario per consentire la difesa del contribuente. Di conseguenza l'impugnazione è stata respinta
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento IMU per carenza di motivazione; il contribuente contestava che l'avviso non indicava in modo sufficiente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che giustificavano l'imposizione
Norme richiamate
Principio di motivazione degli atti amministrativi (L. 241/1990 - principio generale)
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato alla formazione dell'atto, permettendo al destinatario di esercitare la propria difesa
Normativa IMU (disciplina tributaria sull'imposta municipale propria)
In materia IMU l'avviso di accertamento è considerato sufficientemente motivato se contiene l'identificazione dell'immobile, l'indicazione del soggetto passivo e l'ammontare dell'imposta; la presenza di un atto allegato richiamato nell'avviso integra e conferma l'adempimento dell'obbligo motivazionale
Massime di principio
- Per gli avvisi di accertamento IMU la motivazione essenziale richiede almeno: identificazione univoca dell'immobile (dati catastali o altra indicazione idonea), individuazione del soggetto passivo e quantificazione dell'imposta richiesta
- Documenti allegati e atti richiamati nell'avviso possono integrare la motivazione, purché siano concretamente accessibili e richiamati in modo chiaro nell'atto principale
- Se nell'avviso mancano le informazioni essenziali (immobile, soggetto, importo) l'atto può essere annullato per carenza motivazionale; viceversa un avviso che riporta tali elementi è presumibilmente valido e difficilmente annullabile per sola carenza di motivazione formale
- La motivazione non deve essere una esposizione filosofica delle norme: è sufficiente che siano indicati i fatti e le ragioni giuridiche in grado di consentire al contribuente di organizzare una difesa efficace
- In contestazioni simili il contribuente dovrebbe verificare la presenza e l'effettiva accessibilità degli atti allegati richiamati nell'avviso e, se assenti o generici, chiedere l'integrazione o sollevare l'eccezione per carenza di motivazione
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