Cassazione Civile, Ordinanza n. 16404/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti della società contribuente due avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2013, uno ai fini IRES e uno ai fini IRAP, negando la deducibilità della quota di ammortamento del valore di avviamento iscritta in bilancio nel 2000 da una società poi incorporata, a seguito dell'acquisizione di un ramo d'azienda relativo a un ipermercato. Secondo l'Ufficio, l'operazione originaria costituiva abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 212/2000, perché priva di valide ragioni economiche e finalizzata a conseguire vantaggi fiscali indebiti mediante elusione della disciplina sul riporto delle perdite pregresse. La CTP aveva annullato gli atti ritenendo maturata la decadenza del potere impositivo; la CTR aveva confermato, affermando che, per i costi deducibili in più anni e le quote di ammortamento, il termine di decadenza dovesse decorrere dal periodo in cui il costo era stato sostenuto e l'ammortamento iscritto a bilancio. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 e sostenendo che, per i componenti reddituali a efficacia pluriennale, il termine di accertamento va calcolato con riguardo all'annualità in cui il singolo rateo è esposto in dichiarazione, non a quella di originaria iscrizione del costo; la contribuente ha resistito e, nelle more, ha definito la lite IRAP con la procedura agevolata prevista dalla legge n. 197/2022.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere limitatamente alla controversia IRAP, per intervenuta definizione agevolata con integrale pagamento e mancato diniego dell'Agenzia. Quanto alla controversia IRES, ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza impugnata sul punto e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio di diritto delle Sezioni Unite secondo cui, quando si contestano componenti di reddito a efficacia pluriennale per ragioni inerenti al fatto generatore o al presupposto costitutivo, il termine di decadenza per l'accertamento decorre dalla dichiarazione nella quale il singolo rateo è indicato, e non da quella relativa al periodo di iscrizione originaria del bene o costo. La Corte ha inoltre precisato che tale principio si applica anche ove la ripresa sia fondata su una prospettazione di abuso del diritto e che non poteva essere esaminata l'eventuale violazione della procedura speciale ex art. 10-bis l. n. 212/2000, non essendo stata dedotta con specifico motivo introduttivo nel giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 10-bis l. n. 212/2000
La Corte rileva che l'eventuale inosservanza della procedura speciale in materia di abuso del diritto non è scrutinabile se non dedotta con specifico motivo nel ricorso introduttivo, poiché delimita l'oggetto del contenzioso.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Per i componenti di reddito a efficacia pluriennale contestati per ragioni inerenti al fatto generatore o al presupposto costitutivo, la decadenza va verificata con riferimento alla dichiarazione in cui è indicato il singolo rateo, non a quella del periodo di originaria maturazione o iscrizione a bilancio.
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
È richiamato dall'Ufficio come norma non ostativa all'accertamento di fatti e negozi riferibili a periodi d'imposta precedenti i cui effetti fiscali si producono negli anni successivi.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973.
art. 1, commi 186-204, legge n. 197/2022
La definizione agevolata della lite tributaria ha comportato l'estinzione del giudizio per la parte IRAP.
art. 1, comma 198, legge n. 197/2022
primo periodo; secondo periodo
Per la controversia definita agevolmente è stata dichiarata l'estinzione del giudizio e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 102 t.u.i.r.
Richiamato come disciplina sul riporto delle perdite pregresse che, secondo l'Ufficio, sarebbe stata elusa tramite l'operazione contestata.
art. 84 t.u.i.r.
Indicata come corrispondente all'art. 102 del testo vigente ratione temporis.
Massime di principio
- Quando si contesta un componente di reddito con efficacia pluriennale per ragioni inerenti alla sua genesi o al fatto costitutivo, il termine decadenziale dell'accertamento si collega all'annualità in cui il singolo rateo è esposto in dichiarazione, non al periodo in cui il componente è sorto o è stato iscritto per la prima volta.
- L'Amministrazione finanziaria non è tenuta a contestare l'elemento economico o patrimoniale pluriennale fin dal momento genetico, potendo accertarlo nell'anno in cui produce manifestazione reddituale.
- Il principio sulla decorrenza della decadenza per i componenti pluriennali opera anche se la ripresa fiscale è prospettata come abuso del diritto, salvo che specifiche questioni procedimentali siano state ritualmente dedotte nel giudizio di merito.
- La violazione della procedura speciale in materia di abuso del diritto non può essere esaminata in cassazione se non era stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione nel ricorso introduttivo, poiché il thema decidendum del processo tributario è delimitato dai motivi originari di ricorso.
- La definizione agevolata della lite tributaria con integrale pagamento e mancato diniego dell'Ufficio determina l'estinzione del giudizio per la parte definita e la cessazione della materia del contendere.
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