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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25810/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

Nel corso dell’esecuzione di una misura cautelare personale, la polizia giudiziaria ha effettuato perquisizione personale e domiciliare presso l’abitazione di un indagato, rinvenendo 23 dosi di cocaina per complessivi 10 grammi nella cucina e 12.100 euro in contanti nella camera da letto, poi sottoposti a sequestro e convalidati dal pubblico ministero come sequestro probatorio. Il Tribunale del riesame ha rigettato l’istanza, valorizzando la presenza della sostanza stupefacente e il precedente quadro investigativo per ritenere ragionevole l’ipotesi di una prosecuzione dell’attività di spaccio e, quanto al denaro, la necessità di approfondimenti sulla provenienza e genuinità delle banconote. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e nullità del decreto di convalida, sostenendo che la motivazione sul sequestro era solo apparente, sia perché il richiamo ad accertamenti sulla provenienza e genuinità delle banconote non indicava una concreta finalità probatoria, sia perché il tribunale avrebbe indebitamente colmato la carenza motivazionale del pubblico ministero, integrando ex post il titolo del vincolo; ha inoltre contestato l’irrilevanza probatoria del denaro rispetto al reato ipotizzato e l’impossibilità di trasformare il sequestro probatorio in sequestro preventivo in assenza di un nesso con i fatti contestati.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al primo profilo di doglianza, ritenendolo assorbente. Ha affermato che il decreto di convalida del sequestro probatorio deve contenere una motivazione concreta sulla specifica finalità probatoria perseguita, anche quando l’oggetto sequestrato costituisca corpo di reato e anche se il sequestro è eseguito nel corso di perquisizione. Nel caso concreto, la motivazione del pubblico ministero e quella del tribunale del riesame erano assenti o meramente apparenti quanto alla finalità probatoria del vincolo sul denaro: il riferimento a generici accertamenti sulla provenienza e genuinità delle banconote non bastava, soprattutto a fronte dell’esplicita affermazione del tribunale secondo cui non era ipotizzabile una correlazione tra il preteso spaccio del 2021 e la somma rinvenuta nel 2025. Per questo l’ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio ai sensi dell’art. 324, comma 5, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 13 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro di legalità e garanzia nella limitazione della libertà e della proprietà mediante sequestro

  • art. 14 Cost.

    richiamato dal ricorrente in tema di tutela domiciliare rispetto alla perquisizione

  • art. 352, comma 2, c.p.p.

    consente il sequestro eseguito nel corso della perquisizione, ma non esonera dall’onere di motivare la finalità probatoria

  • art. 352, comma 4, c.p.p.

    richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate

  • art. 355, commi 1 e 2, c.p.p.

    richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    le ordinanze e le sentenze devono essere motivate a pena di nullità; la motivazione apparente integra violazione di legge

  • art. 253 c.p.p.

    richiamato dalla giurisprudenza citata per affermare che il sequestro probatorio richiede finalità di accertamento concretamente indicata

  • art. 324, comma 5, c.p.p.

    indica la competenza del tribunale del riesame cui è rinviato il nuovo giudizio

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali alla violazione di legge

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    ricomprende, ai fini del ricorso, la mancanza assoluta o apparenza della motivazione quale violazione di legge

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio deve essere sorretto da una motivazione concreta e specifica sulla finalità di prova perseguita; il semplice richiamo alla necessità di ulteriori accertamenti non basta se non è chiarito quale fatto debba essere dimostrato tramite la res sequestrata.
  • Anche quando il bene sequestrato costituisce corpo di reato, l’autorità procedente deve indicare in concreto perché la prova discenda dal bene stesso e non dai soli atti di indagine sul suo rinvenimento o sulla sua disponibilità.
  • Nel sequestro probatorio di somme di denaro, la finalità di prova non è in re ipsa: occorrono elementi specifici che facciano ritenere probatorio il denaro nella sua materialità, ad esempio per particolari caratteristiche delle banconote o delle monete.
  • Il tribunale del riesame non può sostituirsi integralmente al pubblico ministero nell’individuazione ex novo delle ragioni probatorie del sequestro, se il decreto originario sia del tutto carente; può solo verificare la tenuta della motivazione già esistente nei limiti del sindacato cautelare.
  • Nel ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro reale, la mancanza assoluta o la mera apparenza della motivazione integra violazione di legge deducibile in cassazione, con conseguente annullamento con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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