Sentenza n. 2088/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso principale: - della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - CPGT n.-OMISSIS-di approvazione della graduatoria, assunta in ottemperanza al Bando c.d. “Massimario Nazionale” approvato con deliberazione consiliare n. -OMISSIS-, pubblicato in data 13/06/2024 con cui è stata prevista la candidatura per la individuazione dei 15 componenti e un Direttore destinati a comporre l’Ufficio del Massimario Nazionale come da Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. -OMISSIS- avente ad oggetto l’attuazione dell’Ufficio del Massimario Nazionale, istituito dall’ art. 24 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 545, come mod. con L. 31 agosto 2022 n. 130. - del “Regolamento Attuativo dell’ufficio del massimario nazionale” allegato “A” alla delibera n. -OMISSIS- dell’11 giugno 2024 nelle parti in cui viene assunto in violazione di legge o contra legem o praeter legem e in eccesso di delega e/o di potere; - dei verbali della Commissione insediata presso la Commissione II Studi e Riforme esaminatrice - non conosciuti negli estremi - con i quali venivano approvati gli eventuali sub-criteri di attribuzione dei punteggi ai candidati, nella parte in cui essi hanno illegittimamente interpretato e/o modificato e/o introdotto nuovi criteri di selezione lesivi per gli interessi della ricorrente; - del/i verbale/i - non conosciuto/i negli estremi di valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente, nella parte in cui non venivano attribuiti i punteggi relativi alle attività di collaboratrice per la ricerca e selezione delle sentenze da trasmettere al locale Ufficio del massimario presso la Commissione Tributaria del Piemonte ( oggi Corte di Giustizia Tributaria), alle discenze segnalate dalla ricorrente all’atto della domanda nonché di quelli relativi all’attribuzione di punteggi deteriori rispetto al richiesto per le pubblicazioni; - di quanto di occorrenza deliberato in relazione all’oggetto nel verbale di plenum n. 5 (seduta n. 1029 del 18/02/2025 (non pubblicata); - delle delibere di nomina degli idonei e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale se ed in quanto lesivo degli interessi giuridici della ricorrente, non conosciuto, né conoscibile. Per quanto riguarda il ricorso incidentale proposto da -OMISSIS-: - a) della delibera 20.2.2025, n.-OMISSIS-del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella sola parte in cui, previo recepimento dell’attività istruttoria e di valutazione della candidatura del dott. Alessio-OMISSIS-svolta dalla Commissione II - Studi e Riforme, ha disposto la nomina del dott.-OMISSIS-quale componente dell’Ufficio del Massimario Nazionale della Giustizia Tributaria con il punteggio complessivo di -OMISSIS- (di cui 0,7 punti per le docenze), pari a quello della dott.ssa -OMISSIS-, preceduta in graduatoria dal dott.-OMISSIS-per la sua maggiore età; - b) di tutti i verbali della Commissione II - Studi e Riforme del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che hanno portato all’assegnazione del punteggio complessivo di -OMISSIS- al dott.-OMISSIS-(di cui 0,7 punti per le docenze) ed, in particolare, del verbale della seduta telematica della predetta Commissione in data 14.2.2025, n. 6 (doc. 22); -c) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, anche non noto, se ed in quanto lesivo degli interessi della dott.ssa -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e nomine per la selezione dei componenti e del direttore dell'Ufficio del Massimario Nazionale della Giustizia Tributaria, nonché regolamento attuativo, verbali di valutazione dei titoli e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, magistrata tributaria non collocata in posizione utile, ha impugnato la graduatoria e gli atti della procedura selettiva deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 24-bis del d.lgs. 545/1992 e del bando, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, sostenendo che due candidati ammessi non possedessero il requisito di almeno sette anni di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie, poiché nel computo era stato incluso il periodo svolto come componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. In secondo luogo, ha contestato il punteggio attribuitole, pari a 4,2 punti, deducendo l'erronea valutazione dell'attività di massimazione, della partecipazione ad attività formative e delle pubblicazioni scientifiche, con violazione dei criteri regolamentari, irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento e violazione dei principi di buona fede e collaborazione. In terzo luogo, ha lamentato la mancata attivazione del soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990, asseritamente attivato nei confronti di altri candidati. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale condizionato, contestando il punteggio attribuito a un candidato nominato e la relativa posizione in graduatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato. Quanto al requisito dei sette anni, ha ritenuto legittimo il computo del periodo svolto come componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. La Tabella F allegata al d.lgs. 545/1992 equipara infatti tale attività al servizio di presidente di commissione tributaria regionale; l'equiparazione è prevista da una norma primaria e non è limitata al solo trattamento economico. Inoltre, i componenti del Consiglio sono esonerati dalle funzioni proprie, ma non collocati fuori ruolo, conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico. Anche assumendo quale termine di riferimento la data di presentazione della candidatura, i candidati contestati avevano comunque maturato dodici anni di anzianità. La censura relativa alla modifica del termine regolamentare è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, perché non avrebbe potuto incidere sull'esito. Quanto alla valutazione dei titoli, il Collegio ha ribadito l'ampia discrezionalità tecnica della commissione e il limite del sindacato giurisdizionale, circoscritto ai casi di manifesta arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, travisamento o errore su dati non opinabili. L'attività di collaborazione informale nella raccolta e selezione delle sentenze non era equiparabile all'attività di delegato formalmente attribuita; mancavano inoltre attestazioni formali. Gli eventi indicati come attività formative, rispettivamente di presentazione istituzionale di un progetto e di contenuto culturale e filosofico, non rientravano nelle attività formative giuridiche valutabili secondo il regolamento; la candidata aveva l'onere di descrivere analiticamente nella domanda le esperienze rilevanti. Le pubblicazioni erano state correttamente valutate con 0,1 punti ciascuna, poiché costituivano contributi in opere collettanee e non pubblicazioni in riviste scientifiche di fascia A o monografie non compilative in materia tributaria, cui spettava il punteggio maggiore. È stata respinta anche la censura sul soccorso istruttorio. Nelle procedure selettive opera il principio di autoresponsabilità del candidato: l'indicazione incompleta o omessa dei titoli nella domanda non può essere integrata dopo la scadenza, poiché ciò violerebbe la par condicio. La generica disparità di trattamento non era stata provata mediante dimostrazione dell'identità delle situazioni comparate e dell'irragionevole diversità del trattamento. Il ricorso incidentale, espressamente condizionato all'accoglimento del ricorso principale, è stato assorbito per difetto di interesse concreto e attuale alla decisione. Le spese sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 24-bis d.lgs. 545/1992
la nomina del direttore e dei componenti dell'ufficio è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali
Il requisito dei sette anni deve essere interpretato alla luce delle norme dell'ordinamento della giustizia tributaria che equiparano l'attività consiliare dei componenti del Consiglio di Presidenza a servizi e funzioni rilevanti ai fini dell'anzianità.
Tabella F allegata al d.lgs. 545/1992
è equiparata al servizio di presidente di commissione tributaria regionale l'attività prestata dai giudici tributari quali componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
L'equiparazione legislativa consente di computare il periodo svolto come componente del Consiglio di Presidenza ai fini della maturazione del requisito temporale per l'accesso alla selezione.
art. 11, comma 4-bis, d.lgs. 545/1992
Il richiamo alla Tabella F nelle procedure di trasferimento conferma la rilevanza generale dell'equiparazione dell'attività consiliare.
art. 27, comma 1, d.lgs. 545/1992
i componenti del Consiglio di Presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie, conservano la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico
Il regime di esonero dalle funzioni proprie, anziché di collocamento fuori ruolo, e la conservazione della titolarità dell'ufficio sostengono la piena rilevanza istituzionale dell'attività consiliare.
art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale
La commissione deve applicare i criteri regolamentari per la valutazione delle esperienze di massimazione, delle attività formative e delle pubblicazioni; le valutazioni tecniche sono sindacabili solo in presenza di vizi macroscopici.
art. 7, comma 2, del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale
l’aspirante alla nomina al fine di comprovare l’esperienza professionale rappresenterà tutto quanto ritenuto utile sia in relazione ai criteri di valutazione indicati al comma 7.1. sia in relazione ad ogni altra esperienza ritenuta rilevante
Grava sul candidato l'onere di descrivere analiticamente nella domanda i titoli e le esperienze ritenuti rilevanti.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Il soccorso istruttorio non impone all'amministrazione di integrare, dopo la scadenza del termine, una domanda concorsuale carente nell'indicazione dei titoli, quando l'integrazione comporterebbe una rimessione in termini e la violazione della par condicio.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione della valutazione dei titoli è sufficiente quando rende percepibile il percorso logico seguito dalla commissione.
art. 134 c.p.a.
Il sindacato sostitutivo sulle valutazioni tecniche è ammesso solo nei tassativi casi previsti dalla legge; non è consentito al giudice sostituire il proprio punteggio a quello della commissione.
art. 99 c.p.a.
Il richiamo alla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria riguarda l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato in caso di rigetto del ricorso principale.
Massime di principio
- Ai fini del requisito temporale per l'accesso a una selezione riservata a magistrati tributari, il periodo svolto come componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria è computabile quando la legislazione primaria lo equipara a servizi o funzioni giurisdizionali rilevanti; tale equiparazione non è limitata agli effetti economici, salvo una specifica previsione normativa contraria.
- Nelle procedure selettive, le valutazioni della commissione sui titoli, sulle pubblicazioni e sulle attività formative costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, travisamento o errore su dati di fatto non opinabili; il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della commissione.
- La collaborazione informale nella raccolta o selezione di provvedimenti non è necessariamente equiparabile a un incarico formale di massimazione o di delegato, quando il criterio selettivo richieda un'attività formalmente attribuita o certificata.
- Nelle procedure selettive il candidato ha l'onere di indicare e descrivere analiticamente nella domanda i titoli e le esperienze rilevanti; l'omessa o incompleta indicazione non può essere integrata dopo la scadenza del termine mediante soccorso istruttorio, se ciò comporta un'integrazione sostanziale della domanda e una lesione della par condicio.
- Il ricorso incidentale espressamente subordinato all'accoglimento del ricorso principale è assorbito quando il ricorso principale viene respinto, perché viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione della domanda incidentale.
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