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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25663/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso della Procura contestava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal GIP a carico di Bello per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso. I fatti contestati riguardano il coinvolgimento dell'imprenditore, tramite la sua società, in operazioni volte a sottrarre e vendere sotto banco mezzi sequestrati e a costituire società 'parallele' per eludere sequestri, con l'intermediazione e l'ausilio di esponenti della cosca "Papaniciari" (tra cui Megna Mario e Cervinaro Salvatore). La Procura ha dedotto che il Tribunale del riesame non abbia adeguatamente motivato il suo dissenso rispetto alle conclusioni del GIP e non si sia confrontato con la mole delle intercettazioni e con gli elementi indiziari che configurano un rapporto di reciproci vantaggi e un contributo consapevole di Bello al rafforzamento patrimoniale e territoriale della cosca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame. La Corte ha accolto le osservazioni del Pubblico Ministero secondo cui il Tribunale del riesame non si è confrontato adeguatamente con l'ordinanza del GIP e con le intercettazioni e prove che dimostrerebbero rapporti continuativi, vantaggi reciproci e concorso di Bello nell'attività della cosca. In sede di rinvio il Tribunale dovrà integrare la motivazione e valutare, se del caso, la sussistenza delle esigenze cautelari tenendo conto della presunzione prevista per i reati di tipo mafioso.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen., comma 3

    La Corte richiama la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di tipo mafioso: tale presunzione rende implicite le esigenze cautelari quando la misura è stata richiesta per delitti soggetti alla disciplina di cui al comma 3.

  • Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021 (Marcus Steven)

    Principio secondo cui il Pubblico Ministero ha interesse concreto a ricorrere in cassazione relativamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza se detta statuizione è strumentale alla costituzione o al mantenimento dello stato di privazione della libertà; la Corte richiama però che l'interesse sussiste in casi come l'attuale, quando opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3.

  • Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014 (Ragosta)

    Giurisprudenza che conferma che la presunzione di necessità cautelare opera anche con riguardo alla fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa.

  • Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019 (Putrino)

    Orientamento che distingue il "concorso esterno" dall'effettiva partecipazione: il concorso esterno si configura quando un soggetto esterno instaura rapporti di reciproci vantaggi con il sodalizio senza essere inserito stabilmente nella sua struttura, mentre la partecipazione implica messa a disposizione consapevole dell'impresa per gli obiettivi del sodalizio.

Massime di principio

  • Quando il Tribunale del riesame discorda dal GIP deve confrontarsi espressamente con le argomentazioni e le fonti probatorie (intercettazioni, rapporti formali, elementi patrimoniali) poste a fondamento dell'ordinanza originaria: la mera diversa valutazione senza confronto motivato è insufficiente.
  • Per i reati di tipo mafioso opera una presunzione di necessità delle misure cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.), perciò in processi analoghi il giudice del riesame deve motivare chiaramente se e perché ritiene che i gravi indizi o le esigenze cautelari non sussistano.
  • La linea di demarcazione tra interesse economico privato e concorso esterno si valuta sulla base di elementi che dimostrino rapporti continuativi, vantaggi reciproci e un concreto apporto funzionale all'organizzazione (es. assistenza legale, occultamento o ricollocazione di beni, finanziamenti in nero): operazioni isolate o motivate solo da intento di salvare il proprio patrimonio risultano meno idonee a configurare concorso esterno.
  • Le intercettazioni, i riscontri documentali (es. flussi finanziari, fatture, relazioni del curatore fallimentare) e la prova di soggetti terzi che agiscono su incarico del sodalizio hanno elevato peso indiziario nelle fattispecie di concorso esterno.
  • Il Pubblico Ministero può ricorrere in Cassazione quando ritiene che il Tribunale del riesame non abbia dato una motivazione adeguata rispetto alle conclusioni del GIP; la Cassazione può annullare e rinviare per integrare la motivazione e rivalutare esigenze cautelari.
  • In casi di rinvio il giudice dovrà, se del caso, verificare sia la sussistenza dei gravi indizi sia l'effettiva necessità delle misure cautelari, tenendo conto delle garanzie procedurali e della presunzione prevista per i reati associativi di stampo mafioso.

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