Sentenza n. 9460/2026 - Roma, Sezione 3B
per la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento, previa sospensiva, - del decreto ministeriale n. 255 del 22.12.2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 34 del 10.2.2024, avente ad oggetto “Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nei limiti dell''interesse di parte ricorrente”; - della Tabella A allegata al Decreto Ministeriale per quanto di interesse di parte ricorrente; - del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione del 23.11.2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto dai ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023, limitatamente alla revisione delle classi di concorso e alle previsioni riguardanti la classe A-20 (Fisica), nonché la relativa Tabella A e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale n. 255/2023, chiedendone la nullità o l'annullamento, anche in via cautelare, nella parte ritenuta lesiva della posizione dei docenti della classe A-20. Hanno dedotto, in primo luogo, l'elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 6539/2020, sostenendo che il decreto avrebbe formalmente richiamato tale pronuncia, ma avrebbe attuato un aggiornamento straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, d.lgs. 59/2017, anziché l'aggiornamento periodico previsto dal comma 1. In secondo luogo, hanno denunciato la mancata acquisizione dei pareri obbligatori del Consiglio Universitario Nazionale e del Consiglio Nazionale AFAM, ritenendo violato l'art. 4, comma 2, d.lgs. 59/2017. Con il terzo motivo hanno censurato la violazione dei principi di multidisciplinarità e interdisciplinarità, nonché illogicità, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, lamentando che ai docenti A-20 non fosse consentito insegnare fisica in alcuni licei e matematica negli istituti tecnici e professionali, mentre tali insegnamenti sarebbero stati attribuiti ai docenti delle classi A-27 e A-50. Con il quarto motivo hanno dedotto il contrasto con il d.P.R. 19/2016, sostenendo che l'eliminazione dell'annotazione "ad esaurimento" per la classe A-27 avrebbe ampliato stabilmente l'accesso di tale classe all'insegnamento della fisica negli istituti tecnici agrari e agroalimentari, comprimendo gli spazi occupazionali della classe A-20. La domanda cautelare è stata rinunciata nel corso del giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha compensato le spese. Ha ritenuto infondata la richiesta dell'Amministrazione di ulteriore integrazione del contraddittorio e di applicazione del rito PNRR, perché formulata in un rapporto informativo anziché in una difesa tecnica e comunque priva di prova quanto alla riconducibilità del provvedimento a interventi finanziati dal PNRR. Nel merito, ha escluso l'elusione del giudicato: la sentenza del 2020 richiamava il comma 1 dell'art. 4 d.lgs. 59/2017 perché il comma 2-bis è stato introdotto solo nel 2022, ma entrambe le disposizioni perseguono la revisione e l'aggiornamento delle classi di concorso. Inoltre, la successiva ordinanza del TAR Lazio n. 4734/2025, pronunciata nel giudizio relativo all'esecuzione della sentenza n. 6539/2020, aveva ritenuto che l'Amministrazione avesse operato nei limiti indicati dal giudicato. Il giudicato, peraltro, imponeva l'adozione di un atto espresso, senza vincolare il contenuto delle modifiche, degli inserimenti, delle estensioni dei titoli o dei requisiti in termini di CFU/CFA. Ha poi respinto la censura sui pareri, rilevando che erano stati acquisiti sia il parere CUN del 19 dicembre 2023 sia quello CNAM del 18 dicembre 2023, oltre al parere del CSPI. Quanto alle scelte sostanziali sulle classi di concorso, il Collegio ha ritenuto che esse rientrino nella discrezionalità amministrativa e che, trattandosi di un regolamento o di un atto amministrativo generale, non fosse necessaria una puntuale esplicitazione delle ragioni di ogni previsione. Il sindacato giudiziale è quindi limitato alla verifica della manifesta irragionevolezza, che non è stata dimostrata. La scelta di riservare l'insegnamento della fisica in determinati licei anche o principalmente alla classe A-27 è stata ritenuta non manifestamente irragionevole, in ragione dell'insegnamento congiunto di matematica e fisica e dell'esigenza di coordinamento. Analogamente, è stata ritenuta non irragionevole l'attribuzione dell'insegnamento di "scienze integrate - fisica" anche alla classe A-50, con rimessione all'autonomia scolastica nei casi di concorrenza tra classi. È stata respinta anche la pretesa dei docenti A-20 di accedere all'insegnamento della matematica, già affidato alle classi A-26 e A-27; l'estensione avrebbe potuto determinare una duplicazione della classe A-27 e riguardava una scelta di opportunità non sostituibile dal giudice. Infine, l'eliminazione dell'annotazione "ad esaurimento" per la classe A-27 non contrasta con il d.P.R. 19/2016, poiché il decreto impugnato trova fondamento in una successiva previsione normativa primaria, idonea a modificare l'atto regolamentare nel rispetto della gerarchia delle fonti. Il TAR ha concluso che non erano stati forniti elementi tecnico-scientifici oggettivi o profili di manifesta irragionevolezza tali da consentire l'annullamento delle scelte amministrative.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.lgs. 59/2017
aggiornamento periodico delle classi di concorso
La sentenza del 2020 aveva ordinato all'Amministrazione di provvedere con un atto espresso; non imponeva uno specifico contenuto delle modifiche, degli inserimenti o delle estensioni dei titoli di studio.
art. 4, comma 2, d.lgs. 59/2017
La disposizione richiede l'acquisizione dei pareri rilevanti per la revisione delle classi di concorso; il TAR ha ritenuto che i pareri CUN e CNAM fossero stati acquisiti.
art. 4, comma 2-bis, d.lgs. 59/2017
aggiornamento straordinario finalizzato alla multidisciplinarità
La disposizione, introdotta dopo la sentenza del 2020, persegue comunque la revisione e l'aggiornamento delle classi di concorso e non rende di per sé elusivo il decreto adottato sulla sua base.
d.l. 36/2022, convertito dalla l. 79/2022
Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 4 d.lgs. 59/2017, successivamente alla sentenza del TAR Lazio del 2020.
d.P.R. 19/2016
La disciplina regolamentare previgente sulle classi di concorso non impediva l'intervento successivo fondato su una previsione normativa primaria; non è stato ravvisato contrasto con il decreto impugnato.
d.i. 221/2023
La revisione ha ridotto il numero dei CFU integrativi nel settore MAT richiesti ai laureati in Fisica per l'accesso alla classe A-26; il dato è stato valorizzato nel giudizio sulla ragionevolezza dell'assetto complessivo.
art. 99 c.p.a.
Non applicato come disciplina decisoria della causa; il riferimento al rito PNRR e alle questioni processuali è stato respinto perché la richiesta dell'Amministrazione era stata formulata in un rapporto informativo e comunque risultava infondata.
Massime di principio
- Quando un giudicato impone all'amministrazione di provvedere con un atto espresso senza predeterminare il contenuto delle modifiche da adottare, non ricorre elusione del giudicato per il solo fatto che l'amministrazione eserciti il potere sulla base di una diversa disposizione sopravvenuta, purché la disposizione persegua la medesima finalità di revisione e aggiornamento e l'attività amministrativa rispetti il comando giudiziale.
- Le scelte di revisione delle classi di concorso e di attribuzione degli insegnamenti, contenute in un regolamento o in un atto amministrativo generale, rientrano nella discrezionalità amministrativa e non sono sindacabili dal giudice in base a una diversa valutazione di opportunità, salvo che siano manifestamente irragionevoli o arbitrarie.
- Per gli atti regolamentari o generali non è richiesta una motivazione analitica delle singole previsioni; è sufficiente che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli rispetto agli interessi pubblici perseguiti e alla funzione di coordinamento e razionalizzazione del sistema.
- La scelta di attribuire un insegnamento a una classe di concorso abilitata all'insegnamento congiunto di più discipline può essere ritenuta non manifestamente irragionevole quando persegua finalità di integrazione e coordinamento didattico, anche se l'insegnamento potrebbe essere affidato a una classe più specialistica.
- Una previsione regolamentare previgente può essere modificata da un successivo atto regolamentare quando quest'ultimo trovi fondamento in una norma primaria sopravvenuta o comunque prevalente, nel rispetto della gerarchia delle fonti.
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