Ordinanza n. 110/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del DECRETO N°52059 DEL 13.10.2025 del MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO inviato al ricorrente in pari data 13 OTTOBRE 2025, nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero per la classe di concorso sostegno ADSS (all.1), emanato in adempimento alla sentenza del TAR LAZIO Sezione Quarta Bis, n. 23505/2024, intervenuta a seguito di ricorso per silenzio inadempimento; del PREAVVISO DI DINIEGO dell'istanza di riconoscimento ai sensi dell'art 10 bis L. n°241/1990 inviato al ricorrente in data 25/02/2025; di ogni altro atto presupposto e conseguenziale ancorchè non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento di un titolo estero di specializzazione per la classe di concorso sostegno ADSS, nonché il relativo preavviso di diniego
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto adottato in esecuzione di una precedente sentenza resa su un ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione, deducendo l'illegittimità del diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero. Sono stati altresì impugnati il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e gli atti presupposti e conseguenziali. Nella fase cautelare, la ricorrente ha chiesto la sospensione degli effetti del provvedimento, rappresentando il pregiudizio derivante dal rigetto, anche in relazione al rapporto di lavoro in essere.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti del decreto di rigetto, anche ai fini del riesame dell'istanza. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato, a un primo e sommario esame, che l'Amministrazione non sembrava avere adeguatamente valutato la documentazione prodotta dalla ricorrente e l'esperienza professionale maturata nel settore. Ha inoltre osservato che le eventuali differenze formative tra gli ordinamenti possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che il rigetto fosse suscettibile di determinare la risoluzione del contratto individuale di lavoro in essere. L'Amministrazione dovrà quindi procedere al riesame dell'istanza. La fissazione dell'udienza di merito è stata rimessa a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina il preavviso di diniego impugnato dalla ricorrente.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare e della sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di riconoscimento di un titolo estero può essere sospeso quando l'Amministrazione non abbia adeguatamente valutato la documentazione prodotta dall'interessato e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Le differenze formative tra l'ordinamento estero e quello nazionale non impongono necessariamente il rigetto dell'istanza di riconoscimento, potendo essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative.
- Sussiste il periculum in mora quando il diniego di riconoscimento del titolo estero sia idoneo a determinare la risoluzione del contratto individuale di lavoro in essere.
- La sospensione cautelare del diniego può essere disposta anche con finalità conformativa, imponendo all'Amministrazione il riesame dell'istanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 26/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 27/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 28/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 29/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 30/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 31/2026 - Roma, Sezione 4Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →