Cassazione Penale, Sentenza n. 16455/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Longhi impugnava la convalida, disposta dal Gip, di una diffida ex art. 6 legge 401/1989 con prescrizione accessoria di presentazione periodica presso la Stazione dei CC. I motivi: 1) omessa considerazione da parte del Gip della memoria difensiva prodotta via PEC nei termini; 2) vizio di violazione di legge e difetto di motivazione sulle prescrizioni accessorie (obbligo di presentazione); 3) ineseguibilità/indeterminatezza dell'obbligo di presentazione (non indicate le partite/occasioni concrete); 4) mancata indicazione, nella motivazione, delle ragioni di necessità e urgenza che giustificano l'obbligo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida del Gip e ha dichiarato inefficace, nei limiti indicati, il provvedimento del Questore del 14 marzo 2023 per quanto concerne l'obbligo di presentazione periodica. La Corte ha chiarito che la memoria inviata via PEC all'indirizzo istituzionale del Tribunale, ricevuta entro i termini, è valida e doveva essere valutata; inoltre la motivazione del Gip è risultata meramente apparente perché non ha esaminato rilievi decisivi (in particolare la rilevanza temporale del precedente daspo risalente a molti anni prima) e pertanto la convalida non poteva reggere.
Norme richiamate
legge n. 401 del 1989, art. 6 (e comma 2-bis)
L'art. 6 disciplina la diffida/daspo con prescrizioni accessorie e il relativo procedimento di convalida: la convalida del Gip deve intervenire entro 96 ore dalla notificazione; il destinatario ha 48 ore per prendere visione degli atti e depositare memorie difensive; la presentazione delle memorie tramite PEC, se inviata all'indirizzo istituzionale abilitato, è ammissibile.
Costituzione, art. 13, comma terzo
Richiamata per sottolineare il limite temporale della tutela giurisdizionale della libertà personale: i termini (in particolare le 96 ore) sono finalizzati a non privare la persona di tutela oltre i limiti costituzionalmente consentiti.
Provvedimento del Ministero della Giustizia del 9 novembre 2020 (indirizzo PEC abilitato)
L'indirizzo PEC indicato dal Ministero costituisce recapito istituzionale per la ricezione degli atti del Tribunale; comunicazioni e memorie inviate a tale indirizzo sono ricevute validamente dall'ufficio giudiziario.
Massime di principio
- La trasmissione di memorie difensive via PEC all'indirizzo istituzionale abilitato del Tribunale, se ricevuta nei termini, è modalità legittima e produce effetti ai fini del procedimento di convalida del daspo.
- Il Gip non può convalidare il provvedimento prima del decorso del termine di 48 ore dalla notificazione della diffida, perché il destinatario ha diritto a quel termine per esercitare la difesa; inoltre la convalida deve comunque intervenire entro 96 ore dalla notificazione.
- L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina automaticamente nullità, ma può viziare la motivazione e portare all'annullamento quando la memoria conteneva rilievi specifici e potenzialmente decisivi (l'onere della parte che impugna è indicare chiaramente gli argomenti decisivi non valutati).
- La motivazione del Gip deve valutare concretamente la necessità e l'urgenza della misura e la rilevanza di precedenti analoghi, tenendo conto della loro attualità temporale; riferimenti a precedenti remoti senza verifica della loro attualità possono rendere la motivazione insufficiente.
- Le prescrizioni accessorie (es. obbligo di presentazione periodica) devono essere formulate in modo preciso e concretamente eseguibile; se indeterminate o non giustificate nella motivazione, possono essere dichiarate inefficaci.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16400/2024 del 19/04/2024
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16401/2024 del 19/04/2024
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16402/2024 del 19/04/2024
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16405/2024 del 19/04/2024
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16406/2024 del 19/04/2024
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16407/2024 del 19/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →