Cassazione Civile, Ordinanza n. 19263/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio in materia previdenziale deciso dalla Corte d'appello di Messina, la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS contro una sentenza resa in sede di procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e, nel contempo, aveva compensato le spese di lite per ragioni di equità. Il soccombente sul capo spese ha proposto ricorso per cassazione limitatamente alla statuizione di compensazione, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la formula dell'equità, non meglio specificata, non rientra tra le ipotesi che consentono la compensazione delle spese, la quale richiede soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la compensazione delle spese disposta dalla Corte d'appello sulla base della sola ragione di equità, perché tale formula è generica e non soddisfa l'onere di esplicitare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. Ha quindi cassato la sentenza limitatamente al capo impugnato e rinviato la causa alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come norma violata insieme all'art. 92 c.p.c. in tema di regolazione delle spese di lite
art. 92, comma 2, c.p.c.
la compensazione delle spese è ammessa, fuori dalla soccombenza reciproca, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 445-bis c.p.c.
menzionato per qualificare il procedimento da cui originava la sentenza d'appello, rilevante ai fini dell'inappellabilità richiamata dalla corte territoriale
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta definitoria in camera di consiglio
legge 28 dicembre 2005, n. 263
richiamata nel testo dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione applicata dalla Corte
L. n. 69 del 2009
richiamata come fonte della riformulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite, fuori dai casi di soccombenza reciproca, è legittima solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni, specificamente indicate nella motivazione.
- La formula generica dell"equità" non è di per sé sufficiente a giustificare la compensazione delle spese, perché non integra una concreta e verificabile ragione eccezionale.
- La nozione di gravi ed eccezionali ragioni è elastica, ma deve essere concretizzata dal giudice mediante elementi specifici del caso, non mediante clausole meramente apparenti o tautologiche.
- In sede di legittimità è censurabile la statuizione sulle spese quando il giudice di merito ometta di rispettare i presupposti legali della compensazione stabiliti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
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