Cassazione Penale, Sentenza n. 10633/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 30/06/2022 che dichiarava inammissibile l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra: 1) sentenza Corte d'appello Torino 23/04/2010 (irrev. 27/09/2011) per due reati di esercizio di gioco d'azzardo commessi dal febbraio 2007 (processo "gioco duro"); 2) sentenza 17/07/2018 Corte d'appello Torino (irrev. 25/06/2019) per reati tra cui partecipazione ad associazione mafiosa (2014-2016), esercizio di gioco d'azzardo (2015), estorsione e usura aggravata (processo "Big Bang"). Il ricorrente deduceva errata applicazione di legge e produceva come "fatto nuovo" l'ordinanza del 07/03/2022 della medesima Corte che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione nei confronti del coimputato Genovese Natale, sostenendo che Genovese avesse svolto il medesimo ruolo economico nel settore del gioco d'azzardo e denunciando una disparità di trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'istanza era reiterativa di una precedente già respinta (ordinanza del 24/03/2021) e contro la quale un analogo ricorso in cassazione era stato dichiarato inammissibile il 10/11/2021. La Corte ha ritenuto che il provvedimento favorevole a Genovese non costituisse, di per sé, un "fatto nuovo" idoneo a superare la preclusione processuale, poiché le considerazioni dell'ordinanza riguardavano la sola posizione di Genovese e il ricorrente non aveva indicato i passaggi delle sentenze da cui ricavare l'identità di posizione né prodotto ulteriori documenti a sostegno. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
Principio di preclusione processuale: l'istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata è inammissibile, salvo l'introduzione di un fatto nuovo che giustifichi la riapertura.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Conseguenze processuali della decisione: la Corte può condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e disporre il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in via equitativa.
Sez. U, Sentenza n. 40151 del 19/04/2018 (Avignone)
Sez. U, Sentenza n. 40151 del 19/04/2018, Rv. 273650
Giurisprudenza consolidata che autorizza la Corte di cassazione a rilevare d'ufficio la preclusione per istanza reiterativa e a dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando mancano elementi nuovi rispetto a istanze già respinte.
Massime di principio
- Una istanza per ottenere l'applicazione della continuazione gia' respinta non puo' essere riproposta senza l'allegazione e dimostrazione di un "fatto nuovo" rilevante.
- Un provvedimento favorevole a un coimputato non produce automaticamente effetti sul procedimento esecutivo di un altro condannato: occorre mostrare con documenti e argomentazioni specifiche l'identita' della posizione (ruolo, tempus commissi delicti, contestazioni) tra i soggetti.
- La Corte puo' rilevare d'ufficio la preclusione processuale: cioe', se la questione e' meramente reiterativa, il ricorso sara' dichiarato inammissibile anche senza che la parte avversaria lo eccepisca.
- Per superare la preclusione e' necessario indicare esattamente i passaggi delle sentenze o produrre nuovi elementi probatori che modifichino la valutazione precedente; la mera produzione dell'ordinanza relativa a un terzo e' insufficiente.
- In caso di inammissibilita' per reiterazione, il ricorrente rischia condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.).
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