Ordinanza n. 1605/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota della Regione Lazio prot. n. U.1216369 del 10.12.2025, comunicata a mezzo pec in pari data, con cui è stato avviato il procedimento amministrativo di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale del Centro di Dialisi Ambulatoriale Dialeur S.r.l., nella parte in cui ha disposto il “divieto di presa in carico di ulteriori pazienti”; - della nota della ASL Roma 2 prot. n. 248130 del 11.12.2025, con cui è stato comunicato il “blocco dei nuovi accessi, con divieto, quindi, di presa in carico di ulteriori pazienti da sottoporre a dialisi” e, ove occorrer possa, delle note della Regione Lazio prot. n. U.0043347 del 16.01.2026 e prot. n. U.0045230 del 19.01.2026, con cui è stata confermata la permanenza del “divieto di presa in carico di ulteriori pazienti”, nonché del Regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 20, ove l’art. 17 venisse interpretato nel senso di ritenere legittimo il divieto imposto, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Società, nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa, anche in via equitativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di presa in carico di ulteriori pazienti sottoposti a dialisi, disposto nell’ambito dell’avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria privata ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la nota regionale con cui era stato avviato il procedimento di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale, nella parte recante il divieto di presa in carico di ulteriori pazienti. Sono stati inoltre impugnati il successivo provvedimento della ASL Roma 2 relativo al blocco dei nuovi accessi e le note regionali che avevano confermato la permanenza del divieto, nonché, ove interpretato in senso ostativo, il regolamento regionale in materia. È stata proposta anche domanda risarcitoria per i danni subiti e subendi. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti dalla ricorrente; emerge tuttavia la contestazione cautelare della legittimità del divieto e la prospettazione di un danno economico derivante dalla mancata acquisizione di nuovi pazienti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il rapporto tra amministrazione e strutture sanitarie private abbia natura sostanzialmente concessoria di attività di servizio pubblico, con conseguente permanenza del potere regionale di programmazione, vigilanza e controllo sull’esercizio delle attività sanitarie. Nell’ambito di tali poteri di vigilanza, la Regione dispone anche di un potere cautelare e temporaneo. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio prospettato dalla struttura è stato qualificato come meramente economico, poiché il divieto riguarda soltanto la presa in carico di nuovi pazienti e non incide sui pazienti già assistiti. Nel bilanciamento degli interessi ha inoltre attribuito prevalenza alla tutela dei pazienti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
previsione non riportata nel testo
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; la richiesta è stata respinta in ragione della valutazione dei poteri amministrativi, del carattere economico del danno e della prevalenza dell’interesse alla tutela dei pazienti.
Regolamento regionale Lazio 6 novembre 2019, n. 20, art. 17
divieto di presa in carico di ulteriori pazienti
La disposizione è stata impugnata in via subordinata, ove interpretata nel senso di legittimare il divieto contestato; l’ordinanza non ne esamina specificamente la legittimità.
Massime di principio
- Nel rapporto tra amministrazione e strutture sanitarie private autorizzate e accreditate, qualificato come concessorio di attività di servizio pubblico, permangono in capo alla Regione i poteri di programmazione, vigilanza e controllo sull’espletamento delle attività sanitarie.
- Nell’esercizio dei poteri regionali di vigilanza sulle strutture sanitarie private che svolgono attività di servizio pubblico, è ammissibile l’adozione di misure cautelari e temporanee, dirette a prevenire rischi per il corretto svolgimento del servizio.
- Ai fini della tutela cautelare, il divieto di acquisire nuovi utenti, senza interruzione dell’assistenza ai pazienti già presi in carico, determina in linea generale un pregiudizio di natura meramente economica.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi contrapposti, l’interesse economico della struttura sanitaria privata può recedere rispetto all’interesse alla tutela dei pazienti destinatari del servizio sanitario.
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