Cassazione Penale, Sentenza n. 11671/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.: si deduce che la Corte di appello ha erroneamente celebrato il giudizio in assenza dell'imputato detenuto nonostante fosse pervenuto un certificato medico dalla Casa circondariale di Brindisi attestante l'impedimento per "malessere generalizzato". Il ricorrente ha sostenuto che tale certificato avrebbe dovuto impedire la celebrazione in sua assenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo evidenziando che all'udienza l'imputato aveva espresso rinuncia a comparire (collegamento in videoconferenza dalla Casa circondariale di Lecce), e che il certificato medico pervenuto alle ore 10:47 è successivo alla conclusione dell'udienza (aperta alle ore 10:04) e si limitava a prendere atto di un "malessere generalizzato" riferito dallo stesso detenuto. La Corte ha confermato che la rinuncia espressa esclude la possibilità di invocare successivamente il legittimo impedimento; ha confermato la condanna per il reato di evasione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c)
La norma disciplina la celebrazione del giudizio in assenza dell'imputato. La Corte ha ritenuto che la rinuncia espressa dell'imputato a comparire impedisca di invocare successivamente il legittimo impedimento previsto dalla normativa
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. con modificazioni dalla L. n. 176 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. L. n. 176/2020
Norma richiamata per la trattazione scritta in Cassazione (procedura di trattazione scritta in mancanza di richiesta di discussione orale); qui rilevante per la modalità di svolgimento del giudizio di cassazione, non per la questione di presenza dell'imputato
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 5, n. 1129 del 04/10/2021, Sez. 6, n. 17137 dell'11/04/2013
Principio consolidato: l'imputato che in modo espresso rinuncia a comparire non può poi invocare il legittimo impedimento; occorre una rigorosa scansione delle attività processuali per ragioni di certezza, e la prova di un impedimento assoluto (es. incapacità a partecipare anche in videoconferenza) è necessaria per giustificare l'assenza
Massime di principio
- La rinuncia espressa dell'imputato a comparire in udienza esclude la possibilità di invocare successivamente il legittimo impedimento: la volontà di non partecipare ha effetto vincolante se manifestata prima o durante l'udienza.
- Un certificato medico pervenuto dopo la conclusione dell'udienza non retroagisce per sospendere o annullare gli atti già compiuti: la tempestività e la data di ricezione della documentazione medica sono determinanti.
- Per poter validamente invocare un impedimento legittimo occorre una attestazione chiara e specifica dell'assoluta impossibilità a partecipare, in particolare quando la partecipazione può avvenire in videoconferenza.
- Nelle udienze svolte in videoconferenza è richiesta particolare attenzione alla prova dell'impossibilità tecnica o sanitaria a partecipare telematicamente; generiche dichiarazioni di "malessere" sono insufficienti.
- Il rispetto della scansione procedurale e della certezza degli atti processuali prevale quando la documentazione probatoria arriva con ritardo o è priva di specificità sul grado di impedimento.
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