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Sentenza

Sentenza n. 12361/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento della delibera del Plenum del CSM con la quale il ricorrente è stato ritenuto inidoneo allo svolgimento dell'incarico di Giudice Onorario di Pace;

Giustizia amministrativa202307179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio, ritenendo venuto meno l'interesse alla definizione del merito. La rinuncia è stata considerata validamente formalizzata perché notificata almeno dieci giorni prima dell'udienza. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.

TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura che ha ritenuto il ricorrente inidoneo allo svolgimento dell'incarico di Giudice Onorario di Pace

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente aveva proposto domanda di annullamento della delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura con cui era stato ritenuto inidoneo allo svolgimento dell'incarico di Giudice Onorario di Pace. Prima dell'udienza, il ricorrente ha depositato e notificato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo contestualmente la dichiarazione di estinzione del giudizio. La rinuncia è stata notificata almeno dieci giorni prima dell'udienza, nel rispetto dell'art. 84, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio mediante estinzione.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, notificata almeno dieci giorni prima dell'udienza, consente la dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato nel quadro delle disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso notificata almeno dieci giorni prima dell'udienza, nel rispetto dell'art. 84, comma 3, c.p.a., consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il giudizio per rinuncia.
  • La rinuncia al ricorso determina il venir meno dell'interesse alla definizione del merito e comporta la chiusura del giudizio senza esame della legittimità dell'atto impugnato.
  • In presenza di giusti motivi, la dichiarazione di estinzione per rinuncia può essere accompagnata dalla compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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