Cassazione Penale, Sentenza n. 43146/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per quattro motivi principali: 1) la querela sarebbe stata irregolarmente proposta da un socio e non dal liquidatore (violazione art. 336 c.p.p. e art. 606 c.p.p.); 2) mancata sussistenza dell'elemento oggettivo dell'infedeltà patrimoniale: la modifica della clausola 7.3 del contratto di management del 1/4/2014 non sarebbe un atto di disposizione né peggiorativo per la società, bensì meramente lessicale; 3) assenza del dolo specifico richiesto dall'art. 2634 c.c.: le scelte della liquidatrice (recesso anticipato) e i contratti successivi con Sony ed Etihad non proverebbero intento di procurare un ingiusto profitto al ricorrente; 4) vizio nella liquidazione del risarcimento non patrimoniale (pretium doloris vs danno all'immagine) e mancata pronuncia della Corte territoriale su specifiche doglianze in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i principali motivi di impugnazione relativi all'ammissibilità della querela, all'elemento oggettivo e all'elemento soggettivo: ha confermato che il singolo socio può essere persona offesa e che la modifica contrattuale del 1/4/2014 era peggiorativa per la Rentor, sussistendo conflitto d'interessi e danno collegabile alle condotte del ricorrente; ha ritenuto congrua la valutazione sul dolo (sia intenzionale sia specifico) fondata sugli elementi probatori. Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente il ricorso in relazione alla mancata pronuncia della Corte territoriale su una specifica doglianza relativa alla liquidazione del danno non patrimoniale (pretium doloris) in favore di ELIO CESARI: su quel punto la sentenza è stata annullata e la decisione è stata rimessa al giudice competente per valore in grado d'appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2634 cod. civ.
Norma sull'infedeltà patrimoniale dell'amministratore: la sentenza richiama che per la configurabilità occorrono conflitto d'interessi, atto di disposizione di beni sociali, danno intenzionalmente cagionato e dolo specifico di procurare un ingiusto profitto.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente l'ha invocata per censurare la violazione dell'art. 336 c.p.p. sull'ammissibilità della querela.
art. 336 cod. proc. pen.
Richiamata rispetto all'ammissibilità della querela: la Corte di Cassazione conferma che la querela può essere proposta anche dal singolo socio, non solo dal liquidatore o dalla società.
art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
Norma citata sul principio che, in presenza di una causa di estinzione del reato (prescrizione), l'assoluzione nel merito può essere pronunciata solo se l'inesistenza del fatto o la non rilevanza penale emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile.
artt. 78 e 539 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione alle statuizioni civili e alla loro liquidazione: la Corte ha ritenuto che la mancata pronuncia della Corte territoriale su specifiche doglianze circa il risarcimento giustificasse l'annullamento limitato del provvedimento.
art. 622 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rimessione per nuovo esame al giudice competente: la Cassazione ha disposto la rimessione al giudice d'appello per decidere sulla specifica questione del risarcimento non patrimoniale di ELIO CESARI.
Massime di principio
- Il singolo socio è legittimato a proporre querela per il reato di infedeltà patrimoniale dell'amministratore; non è necessaria la sola iniziativa del liquidatore o della società.
- Per l'art. 2634 c.c. vanno dimostrati in concreto: conflitto d'interessi dell'amministratore, atto di disposizione che incide sul patrimonio sociale, danno patrimoniale e dolo specifico volto a procurare un ingiusto profitto.
- La valutazione se una modifica contrattuale costituisca un 'atto di disposizione' si basa sull'effetto sostanziale sulla posizione della società: anche variazioni apparentemente formali possono essere considerate peggiorative se limitano o restringono diritti patrimoniali della società.
- Il dolo specifico può essere desunto dal quadro probatorio complessivo (esperienza del soggetto, stipula di contratti con entità riconducibili all'agente, occultamento/omissioni rese all'organo sociale), non solo da dichiarazioni esplicite.
- Quando il reato è estinto per prescrizione, il giudice può assolvere nel merito solo se l'inesistenza del fatto o la non rilevanza penale risultano in modo incontestabile dagli atti; altrimenti il giudizio di merito resta rilevante per l'accertamento delle responsabilità civili.
- Se il giudice d'appello omette di decidere su specifiche doglianze in materia di responsabilità civile e liquidazione del danno, la Cassazione può annullare limitatamente a quel punto e rimandare la decisione al giudice competente.
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