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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09662/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente impugnava in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2003, emesso con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973. L'ufficio aveva rideterminato il reddito sulla base della disponibilità di beni e della compravendita di un terreno con complesso immobiliare per euro 800.000, ritenendo la capacità di spesa incompatibile con i redditi dichiarati. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 53 Cost., per avere la CTR negato rilievo alla provenienza delle somme dal coniuge e per avere imputato alla contribuente indici riferibili ad altri soggetti; ulteriore violazione delle stesse norme per non aver riconosciuto almeno una prova contraria parziale, dato che il coniuge disponeva di redditi sufficienti a coprire una parte del prezzo; violazione degli artt. 37, comma 3, e 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR richiesto la prova della tassazione integrale delle somme ricevute dal coniuge; omesso esame di un fatto decisivo, ossia la lunga attività imprenditoriale del coniuge, che avrebbe reso plausibile una maggiore capacità di risparmio; omessa pronuncia e motivazione apparente sulle sanzioni, che non avrebbero potuto essere irrogate alla contribuente per eventuali fatti fiscali del coniuge.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse mal governato i principi in tema di accertamento sintetico e prova contraria, non avendo esaminato compiutamente la dedotta donazione indiretta del marito, i redditi da questi percepiti e la documentazione bancaria indicata. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    commi 4, 5 e 6; quarto comma e ss.

    Nel redditometro l'accertamento sintetico è ammesso sulla base di indici di capacità contributiva, ma il contribuente può fornire prova contraria della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta; la prova può riguardare anche la posizione del nucleo familiare e richiede elementi documentali sintomatici della disponibilità delle somme e della loro idoneità a sostenere la spesa contestata.

  • art. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'imputazione di redditi del coniuge alla propria posizione fiscale; la Corte non esamina specificamente il motivo perché assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la disponibilità, l'entità e la durata delle risorse non reddituali dedotte a giustificazione della spesa grava sul contribuente che invoca la prova contraria.

  • art. 2729 c.c.

    Le circostanze dedotte dal contribuente devono essere idonee a sorreggere la prova presuntiva contraria all'accertamento sintetico.

  • art. 53 Cost.

    Invocato per sostenere il principio di personalità della capacità contributiva, in base al quale non possono essere imputati a un soggetto indici reddituali riferibili ad altri senza adeguata prova del suo effettivo apporto economico.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sull'omessa pronuncia sulle sanzioni; il motivo è assorbito e non affrontato nel merito.

  • art. 36, comma primo, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per denunciare motivazione apparente o inesistente della sentenza tributaria; il motivo è assorbito.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza nel processo tributario; motivo assorbito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il vizio motivazionale dedotto; motivo assorbito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente; motivo assorbito.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo ad accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, il contribuente può superare la presunzione di maggiore capacità contributiva provando, con documenti e elementi sintomatici, che le spese sono state sostenute con redditi esenti, soggetti a ritenuta o comunque con risorse effettivamente disponibili nel proprio nucleo familiare.
  • La prova contraria non si esaurisce nell'allegazione di rapporti familiari o di liberalità, ma richiede la dimostrazione della concreta disponibilità, dell'entità e della durata delle risorse da cui si assume provenisse la spesa contestata.
  • Quando si deduce che una spesa è stata finanziata dal coniuge, il giudice deve valutare in modo complessivo la posizione economica del nucleo familiare e non arrestarsi a un dato aritmetico isolato e limitato a un breve arco temporale, se ciò impedisce di apprezzare la reale capacità di risparmio del soggetto erogante.
  • Il giudice di merito incorre in vizio di motivazione o di violazione di legge se omette di esaminare documenti e circostanze decisive allegati per dimostrare l'effettiva provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto contestato.
  • L'eventuale accoglimento della prova contraria sul merito dell'accertamento comporta l'assorbimento delle censure ulteriori relative alle sanzioni e al vizio di omessa pronuncia su di esse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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