Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21341/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (attori)

La controversia

La controversia nasce da un’azione risarcitoria proposta da soggetti coinvolti in una vicenda concorsuale contro alcuni organi delle procedure fallimentari e concordatarie. Gli attori sostenevano che errori valutativi e condotte scorrette del commissario giudiziale e del curatore fallimentare avessero inciso sulla corretta considerazione di un credito di una società terza, con riflessi sulla mancata approvazione di un concordato preventivo e sul successivo fallimento della società attrice. In appello chiedevano ingenti somme a titolo di danno patrimoniale, all’immagine, alla reputazione e per perdita di chance. La Corte d’appello aveva respinto il gravame principale, confermando il rigetto della domanda risarcitoria, ma aveva anche accolto, in parte, l’appello incidentale, pronunciando una condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. a carico degli appellanti. In cassazione i ricorrenti deducevano, in sintesi: 1) nullità per motivazione apparente quanto all’omesso esame degli addebiti mossi ai professionisti nominati dall’autorità giudiziaria; 2) nullità per motivazione apparente in ordine all’esclusione del nesso causale tra le condotte denunciate e il danno; 3) violazione dell’art. 105 c.p.c. per l’intervento della curatela fallimentare, motivo poi rinunciato; 4) nullità e violazione di legge per la condanna ex art. 96 c.p.c., assumendo mancanza dei presupposti, carenza di prova del danno, extrapetizione e indebito cumulo tra primo grado e appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il quarto motivo, dichiarando inammissibili il primo e il secondo e rinunciato il terzo. Ha cassato la sentenza d’appello limitatamente alla statuizione sulla responsabilità aggravata, perché la Corte territoriale non aveva chiarito se la condanna fosse pronunciata ai sensi dell’art. 96, comma 1, o comma 3, c.p.c. Tuttavia, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., ha comunque ritenuto integrati i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., per abuso dello strumento processuale, e ha condannato gli appellanti al pagamento di euro 5.000,00 in favore degli eredi dell’ex commissario e del curatore fallimentare, per il giudizio d’appello. Ha inoltre confermato nel resto la sentenza impugnata, comprese le spese del grado d’appello, e ha condannato i ricorrenti anche alle spese del giudizio di legittimità e a ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. per il presente giudizio.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare la nullità della motivazione, ma la Corte ha escluso che vi fosse motivazione apparente sui motivi di merito; il vizio è stato ravvisato solo sulla mancata individuazione del comma dell’art. 96 c.p.c.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di motivazione apparente.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come norma di riferimento dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per la riproposizione delle eccezioni già sollevate in primo grado.

  • art. 105 c.p.c.

    norma oggetto del terzo motivo, poi rinunciato.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte ha distinto i diversi commi: il comma 1 richiede mala fede o colpa grave e presuppone la prova del danno; il comma 3 ha natura sanzionatoria e prescinde dalla prova di uno specifico danno, ma il giudice deve indicare chiaramente quale fattispecie applica.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la condanna ex art. 96 c.p.c. per asserita mancanza di prova del danno.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti a supporto della censura sulla valutazione delle prove e sulla prova del danno.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per dedurre extrapetizione nella pronuncia ex art. 96 c.p.c.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    utilizzato dalla Corte per cassare la statuizione viziata e decidere nel merito senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di ricorso respinto o parzialmente respinto.

  • art. 172 L.F.

    richiamato nel percorso motivazionale per la relazione del commissario giudiziale sulla stima prudenziale del credito.

  • art. 176 L.F.

    richiamato con riferimento al provvedimento di ammissione provvisoria al voto sul credito della procedura.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l’apparente denuncia di motivazione apparente o nullità processuale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
  • La motivazione non è apparente quando il giudice individui una ratio decidendi assorbente, idonea a escludere il nesso causale tra la condotta denunciata e l’evento di danno; in tal caso le ulteriori contestazioni sui singoli addebiti possono risultare irrilevanti.
  • La condanna ex art. 96 c.p.c. deve rendere riconoscibile la fattispecie applicata: il giudice deve chiarire se intenda applicare il comma 1 o il comma 3, poiché i presupposti e gli effetti delle due ipotesi sono diversi.
  • Se il titolo della condanna per responsabilità aggravata non è chiaramente individuabile dalla motivazione, la statuizione è viziata perché non consente il controllo sulla corretta applicazione della norma né una difesa mirata in impugnazione.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. ha natura risarcitoria e richiede allegazione e prova del danno; quella ex comma 3 ha natura sanzionatoria e prescinde dalla prova di un danno specifico, ma presuppone l’abuso dello strumento processuale.
  • La coltivazione in appello di una pretesa risarcitoria manifestamente priva di concreto fondamento causale, specie se già smentita da decisioni di merito e da fatti decisivi non contestati, può integrare abuso del processo sanzionabile ex art. 96, comma 3, c.p.c.
  • La liquidazione della somma dovuta per responsabilità aggravata può essere effettuata equitativamente anche parametrandola alle spese di lite, ma tale criterio non basta da solo a identificare quale comma dell’art. 96 c.p.c. sia stato applicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.