Sentenza n. 38/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento della Deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.RE.M. n. 1245 del 2/10/2025, pubblicato sull’Albo on line del sito Aziendale del 13/10/2025 al 23/10/2025, con la quale è stato modificato l’Atto Aziendale nella parte in cui la Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) Coordinamento Medicina Legale è stata rinominata in SSD Medicina Legale e trasferita dal Dipartimento di Staff, al Dipartimento Unico Regionale di Prevenzione, con integrazione e modifica delle relative competenze; - il D.C.A. n. 181 del 25/11/2025 con il quale è stata approvata la suddetta modifica dell’Atto Aziendale dell’A.S.RE.M.; - la nota prot. n. 170883/2025 del 2/12/2025 con la quale è stata disattesa la domanda di annullamento in autotutela avanzata dall’interessato in data 27/11/2025; - nonché di tutti gli atti preordinati, conseguenziali e connessi, anche se non espressamente indicati e non conosciuti, allo stato, dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: modifica dell'atto aziendale dell'A.S.RE.M. che ha rinominato la Struttura Semplice Dipartimentale Coordinamento Medicina Legale, trasferendola dal Dipartimento di Staff al Dipartimento Unico Regionale di Prevenzione e modificandone le competenze, nonché l'atto commissariale di approvazione e il diniego di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria e amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dirigente medico della Struttura Semplice Dipartimentale Coordinamento Medicina Legale dal 2018, ha impugnato la deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.RE.M. n. 1245/2025, il provvedimento del Commissario ad acta n. 181/2025 che ne ha approvato le modifiche e la nota con cui è stata respinta la richiesta di annullamento in autotutela. Ha dedotto un unico articolato motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/1990, degli artt. 3 e 7 e seguenti d.lgs. 502/1992, dell'art. 21 dell'atto aziendale vigente, del d.P.R. 285/1990, degli artt. 21-octies e 21-nonies l. 241/1990, dell'art. 2, comma 88, l. 191/2009 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, contraddittorietà e illogicità manifesta. In particolare, ha sostenuto che la modifica avrebbe sottratto alla struttura da lui diretta parte delle competenze precedentemente attribuitele, alterato gli organigrammi aziendali e violato l'atto aziendale vigente e la disciplina del servizio sanitario nazionale. Ha prospettato l'illegittimità derivata dell'atto commissariale di approvazione e del diniego di autotutela.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Gli atti impugnati riguardano infatti l'organizzazione interna dell'A.S.RE.M. e, in particolare, l'individuazione e la modifica delle strutture operative aziendali. Ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992, l'organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati dall'atto aziendale di diritto privato; ne consegue che anche gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie, diversamente da quelli delle amministrazioni pubbliche in generale, sono soggetti al diritto privato e la loro impugnazione spetta al giudice ordinario. Il TAR ha richiamato la giurisprudenza amministrativa e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ritenendo tale principio applicabile anche alle modifiche delle strutture semplici e all'articolazione dei dipartimenti. È stata riconosciuta la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario mediante traslatio iudicii, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la decisione in rito.
Norme richiamate
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992
In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il loro funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei princìpi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.
La norma qualifica come atti di diritto privato gli atti aziendali concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie, compresi gli atti di macro-organizzazione che individuano o modificano le strutture operative; le relative controversie spettano al giudice ordinario.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato entro il termine stabilito, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali; nel caso concreto il termine è di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, applicata dal TAR nella camera di consiglio.
artt. 3, 7 e seguenti d.lgs. 502/1992
Richiamati dal ricorrente quali parametri di legittimità degli atti organizzativi sanitari, ma non esaminati nel merito dal TAR per il difetto di giurisdizione.
artt. 21-octies e 21-nonies l. 241/1990
Richiamati dal ricorrente in relazione ai vizi dell'atto e all'autotutela, senza esame di merito da parte del TAR.
art. 2, comma 88, l. 191/2009
Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità, ma non esaminato nel merito.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza esame di merito per il difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Gli atti con cui un'azienda sanitaria individua, modifica, accorpa, sopprime o trasferisce le proprie strutture operative costituiscono atti di macro-organizzazione disciplinati dal diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992.
- La controversia sull'impugnazione degli atti di macro-organizzazione interna di un'azienda sanitaria appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando l'atto incide sull'articolazione di strutture semplici, sui dipartimenti o sulle competenze delle unità operative.
- La qualificazione privatistica degli atti organizzativi delle aziende sanitarie prevale, ai fini del riparto di giurisdizione, sulla regola generale secondo cui le controversie relative agli atti di macro-organizzazione delle pubbliche amministrazioni restano devolute al giudice amministrativo.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la parte può riassumere il giudizio davanti a quest'ultimo mediante traslatio iudicii, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda se la riassunzione avviene entro il termine previsto dall'art. 11 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 73/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 74/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 79/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 83/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 88/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 90/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →