Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 38/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento della Deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.RE.M. n. 1245 del 2/10/2025, pubblicato sull’Albo on line del sito Aziendale del 13/10/2025 al 23/10/2025, con la quale è stato modificato l’Atto Aziendale nella parte in cui la Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) Coordinamento Medicina Legale è stata rinominata in SSD Medicina Legale e trasferita dal Dipartimento di Staff, al Dipartimento Unico Regionale di Prevenzione, con integrazione e modifica delle relative competenze; - il D.C.A. n. 181 del 25/11/2025 con il quale è stata approvata la suddetta modifica dell’Atto Aziendale dell’A.S.RE.M.; - la nota prot. n. 170883/2025 del 2/12/2025 con la quale è stata disattesa la domanda di annullamento in autotutela avanzata dall’interessato in data 27/11/2025; - nonché di tutti gli atti preordinati, conseguenziali e connessi, anche se non espressamente indicati e non conosciuti, allo stato, dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202500420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: modifica dell'atto aziendale dell'A.S.RE.M. che ha rinominato la Struttura Semplice Dipartimentale Coordinamento Medicina Legale, trasferendola dal Dipartimento di Staff al Dipartimento Unico Regionale di Prevenzione e modificandone le competenze, nonché l'atto commissariale di approvazione e il diniego di autotutela

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria e amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dirigente medico della Struttura Semplice Dipartimentale Coordinamento Medicina Legale dal 2018, ha impugnato la deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.RE.M. n. 1245/2025, il provvedimento del Commissario ad acta n. 181/2025 che ne ha approvato le modifiche e la nota con cui è stata respinta la richiesta di annullamento in autotutela. Ha dedotto un unico articolato motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/1990, degli artt. 3 e 7 e seguenti d.lgs. 502/1992, dell'art. 21 dell'atto aziendale vigente, del d.P.R. 285/1990, degli artt. 21-octies e 21-nonies l. 241/1990, dell'art. 2, comma 88, l. 191/2009 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, contraddittorietà e illogicità manifesta. In particolare, ha sostenuto che la modifica avrebbe sottratto alla struttura da lui diretta parte delle competenze precedentemente attribuitele, alterato gli organigrammi aziendali e violato l'atto aziendale vigente e la disciplina del servizio sanitario nazionale. Ha prospettato l'illegittimità derivata dell'atto commissariale di approvazione e del diniego di autotutela.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Gli atti impugnati riguardano infatti l'organizzazione interna dell'A.S.RE.M. e, in particolare, l'individuazione e la modifica delle strutture operative aziendali. Ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992, l'organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati dall'atto aziendale di diritto privato; ne consegue che anche gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie, diversamente da quelli delle amministrazioni pubbliche in generale, sono soggetti al diritto privato e la loro impugnazione spetta al giudice ordinario. Il TAR ha richiamato la giurisprudenza amministrativa e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ritenendo tale principio applicabile anche alle modifiche delle strutture semplici e all'articolazione dei dipartimenti. È stata riconosciuta la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario mediante traslatio iudicii, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la decisione in rito.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992

    In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il loro funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei princìpi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.

    La norma qualifica come atti di diritto privato gli atti aziendali concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie, compresi gli atti di macro-organizzazione che individuano o modificano le strutture operative; le relative controversie spettano al giudice ordinario.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato entro il termine stabilito, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali; nel caso concreto il termine è di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, applicata dal TAR nella camera di consiglio.

  • artt. 3, 7 e seguenti d.lgs. 502/1992

    Richiamati dal ricorrente quali parametri di legittimità degli atti organizzativi sanitari, ma non esaminati nel merito dal TAR per il difetto di giurisdizione.

  • artt. 21-octies e 21-nonies l. 241/1990

    Richiamati dal ricorrente in relazione ai vizi dell'atto e all'autotutela, senza esame di merito da parte del TAR.

  • art. 2, comma 88, l. 191/2009

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità, ma non esaminato nel merito.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza esame di merito per il difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Gli atti con cui un'azienda sanitaria individua, modifica, accorpa, sopprime o trasferisce le proprie strutture operative costituiscono atti di macro-organizzazione disciplinati dal diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992.
  • La controversia sull'impugnazione degli atti di macro-organizzazione interna di un'azienda sanitaria appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando l'atto incide sull'articolazione di strutture semplici, sui dipartimenti o sulle competenze delle unità operative.
  • La qualificazione privatistica degli atti organizzativi delle aziende sanitarie prevale, ai fini del riparto di giurisdizione, sulla regola generale secondo cui le controversie relative agli atti di macro-organizzazione delle pubbliche amministrazioni restano devolute al giudice amministrativo.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la parte può riassumere il giudizio davanti a quest'ultimo mediante traslatio iudicii, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda se la riassunzione avviene entro il termine previsto dall'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.