Sentenza n. 2113/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di accertamento di conformità edilizia in sanatoria relativo alla parziale difformità di un piccolo bagno esterno
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza del TAR Lombardia n. 841/2023, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001. Con il primo motivo hanno dedotto contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza di primo grado in relazione alla violazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 3.2 delle N.T.A.P.R., sostenendo che il TAR non avesse esaminato adeguatamente la questione della doppia conformità e avesse erroneamente considerato rilevanti, quali autonome ragioni di diniego, opere — gradini di accesso e sistemazione della gronda — mai realizzate. Con il secondo motivo hanno denunciato contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione della sentenza, nonché violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione e istruttoria, sostenendo che l’intervento fosse conforme alla disciplina urbanistica applicabile e che l’aumento volumetrico, pari a 1,93 metri cubi, rientrasse nella soglia di tolleranza prevista dalla normativa. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata contestazione del contrasto dell’opera con la disciplina vigente al momento della domanda di sanatoria e ha sostenuto che l’accertamento dovesse essere compiuto sulla base della disciplina del 1978 e di quella vigente nel 2014, che vietava gli incrementi volumetrici nella zona interessata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado annullando gli atti impugnati. Quanto alle opere ulteriori indicate nella domanda, il Collegio ha ritenuto che il riferimento a interventi mai realizzati costituisse un mero errore materiale, suscettibile di rettifica, e che il Comune non potesse utilizzarlo per motivare il diniego, anche perché in sede di sopralluogo aveva escluso la presenza dei relativi abusi. Quanto alla modifica della copertura del bagno, il Collegio ha valorizzato la natura minimale dell’intervento, realizzato per adeguare l’unità abitativa alle prescrizioni igienico-sanitarie, e ha ritenuto che l’aumento volumetrico fosse inferiore alla soglia percentuale minima di rilevanza prevista dalla disciplina sulle tolleranze costruttive. Pertanto, il diniego non poteva essere fondato sulle prescrizioni che vietavano gli aumenti volumetrici solo oltre tale soglia. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui, ai fini delle tolleranze costruttive o di cantiere, non è necessario che lo scostamento sia stato realizzato contestualmente all’esecuzione dell’intervento assentito, poiché tale requisito non è previsto dalla normativa. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della complessità e novità della controversia.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
La disciplina dell’accertamento di conformità è richiamata con riferimento alla verifica della conformità dell’intervento abusivo alla normativa urbanistico-edilizia applicabile; il Collegio accoglie il ricorso contro il diniego ritenendo illegittima la motivazione fondata su opere mai realizzate e su un incremento volumetrico rientrante nella soglia di tolleranza.
art. 34-bis d.P.R. 380/2001
La disciplina delle tolleranze costruttive consente di non considerare rilevanti gli scostamenti inferiori alla soglia minima prevista; per la sua applicazione non è necessario che lo scostamento sia contestuale all’esecuzione dell’intervento assentito.
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è richiamata quale base della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, senza che il Collegio ne enunci una specifica interpretazione autonoma.
art. 3 l. 241/1990
La censura di violazione dell’obbligo di motivazione è ritenuta fondata in relazione all’illegittima valorizzazione di opere mai realizzate e alla mancata considerazione della natura minimale dell’intervento e della soglia di tolleranza.
Massime di principio
- Nell’ambito di una domanda di sanatoria edilizia, l’indicazione di opere mai realizzate può essere qualificata come errore materiale suscettibile di rettifica e non può costituire autonoma ragione di diniego quando l’amministrazione abbia accertato, in sede di sopralluogo, l’inesistenza dei relativi abusi.
- Nel valutare la sanabilità di una difformità edilizia di minima entità, l’amministrazione deve considerare la natura concreta e funzionale dell’intervento, soprattutto quando esso sia finalizzato all’adeguamento dell’unità abitativa alle prescrizioni igienico-sanitarie.
- Le prescrizioni urbanistiche che vietano incrementi volumetrici non possono essere applicate a scostamenti inferiori alla soglia minima di rilevanza prevista dalla disciplina sulle tolleranze costruttive.
- Ai fini dell’applicazione della disciplina sulle tolleranze costruttive o di cantiere non è necessario che lo scostamento sia stato realizzato contestualmente all’esecuzione dell’intervento edilizio assentito, poiché il requisito della contestualità non è previsto dalla normativa.
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