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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28301/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza che aveva respinto l'opposizione a cinque ordinanze-ingiunzioni emesse dalla Prefettura per violazioni dell'art. 179, comma 2, C.d.S.: il ricorrente sosteneva che nei giorni e orari contestati alla guida dell'autocarro fosse il secondo conducente (Roberto Di Masi), privo della scheda tachigrafica perché inviata alla Camera di commercio per la scadenza, e quindi che le sanzioni non dovessero gravare su Praticò o dovessero essere trattate diversamente (richiamo all'art. 29 Reg. UE 165/2014, contestazione della pluralità delle violazioni e richiesta di applicazione della disciplina sulla continuazione/concorrente delle violazioni e dell'art. 126-bis C.d.S. sulla decurtazione punti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il giudice di merito ha ritenuto non provato che alla guida fosse Di Masi (fatto decisivo che sorregge la sentenza), pertanto le censure sul piano dell'applicazione dell'art. 29 del Reg. UE 165/2014 sono prive di interesse; la norma UE (art. 29) si applica solo a ipotesi tassative (danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto) e non alla mera scadenza della carta; non sono stati dimostrati in primo grado gli adempimenti necessari per la guida senza carta (documenti stampati/manuali), richiamati anche dalla nota orientativa n. 8 al regolamento; la doglianza relativa all'art. 126-bis C.d.S. non è stata prospettata in grado e il ricorso non può introdurre fatti nuovi; il richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (cause C-870/19 e C-871/19) non è pertinente poiché riguarda un diverso tipo di violazione (mancata presentazione di fogli di registrazione su più giorni, considerata infrazione unica). Non si sono disposte spese in favore della Prefettura in quanto rimasta intimata; si rileva l'eventuale obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte del ricorrente secondo DPR 115/2002 art.13.

Norme richiamate

  • art. 179, comma 2, Codice della Strada

    Norma sanzionatoria della circolazione senza inserire la scheda del conducente nel cronotachigrafo; applicata per accertare le singole violazioni contestate nei diversi momenti temporali.

  • art. 29 Regolamento (UE) n. 165/2014

    la disposizione vale "a condizione che siano rispettate tutte le altre garanzie (come i documenti stampati e registrati manualmente) specifiche per la guida senza carta del conducente" (nota orientativa n. 8)

    La Corte ha condiviso il giudice di merito secondo cui l'art. 29 ammette deroga solo per ipotesi tassative (danneggiamento, malfunzionamento, smarrimento o furto) e che la scadenza della carta non rientra tra queste; inoltre richiede il rispetto di condizioni/adempimenti formali non dimostrati.

  • Regolamento (CEE) n. 3821/85, art. 15, par. 7 e Reg. (CE) n. 561/2006, art. 19

    Richiamati in relazione alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE: tali disposizioni sono state interpretate dalla Corte di giustizia (C-870/19 e C-871/19) nel senso che la mancata presentazione dei fogli di registrazione relativi a più giorni può costituire un'infrazione unica. Tuttavia la Cassazione ha ritenuto che quella decisione si riferisca a fattispecie diverse dalla violazione prevista dall'art. 179 C.d.S.

  • art. 8, legge n. 689/1981

    Disciplina del concorso formale di violazioni: il giudice di merito ha escluso l'applicazione perchè le condotte contestate sono state compiute in diversi momenti temporali e non risultano unitarie, perciò non sussiste il presupposto per ridurre le sanzioni come per concorso formale.

  • art. 126-bis, C.d.S., comma 1-bis

    Prevè la possibilità, in caso di accertamento contemporaneo di più violazioni elencate, di decurtare un massimo di quindici punti. La Corte ha ritenuto che tale fattispecie non è stata prospettata e provata in grado, perciò non può essere invocata per la prima volta in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, Codice di Procedura Civile (come novellato)

    Limiti del sindacato di legittimità in cassazione sulla motivazione: È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione; la doglianza sul difetto di sufficienza della motivazione è in genere inammissibile. Nel caso, la Corte ha ritenuto che non sussista un'omissione di esame di fatto decisivo.

  • DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Disposizione richiamata in ordine all'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato qualora dovuto; la Corte ne prende atto in dispositivo.

Massime di principio

  • Se la decisione di merito si fonda su una valutazione di fatto (chi era il conducente) e tale fatto non è stato dimostrato, in cassazione la contestazione di norme applicative (es. regole UE) può risultare priva di interesse: la prova della conducibilità da parte del diverso conducente deve emergere in primo e secondo grado.
  • Le deroghe per guida senza scheda previste dal regolamento UE (art. 29 Reg. 165/2014) sono tassative (danneggiamento, malfunzionamento, smarrimento o furto) e richiedono il rispetto di adempimenti formali (documenti stampati/manuali). La mera scadenza della carta non è automaticamente equiparabile a quelle ipotesi.
  • I rilievi di diritto europeo (sentenze della Corte di giustizia) vanno valutati rispetto alla fattispecie concreta: decisioni che concernono la mancata presentazione di fogli di registrazione su più giorni possono non estendersi alle violazioni istantanee della mancanza di inserimento della scheda tachigrafica.
  • Per ottenere la riqualificazione delle violazioni come unico fatto o come illecito continuato occorre che tale prospettazione e la relativa prova siano state svolte nei gradi di merito; la Cassazione non ammette l'introduzione di nuovi fatti probatori che non siano stati trattati in giudizio.
  • La normativa processuale (art. 360 c.p.c.) limita il sindacato della Cassazione sulla motivazione: è esperibile solo per omesso esame di fatto decisivo chiaramente individuabile negli atti o nella sentenza.
  • Quando le violazioni sono state contestate in momenti diversi, è necessario provare l'unicità del disegno illecito o che si è proceduto a un unico accertamento per poter applicare meccanismi di cumulazione/mitigazione (art. 8 L. 689/1981, art. 126-bis C.d.S.).

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