Cassazione Penale, Sentenza n. 37095/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per presunta incongrua determinazione della pena: il ricorrente contestava che la Corte di merito avesse ritenuto contemporaneamente la gravità della condotta e l'intensità del dolo per aumentare la pena rispetto al minimo edittale, pur riconoscendo circostanze attenuanti (confessione, incensuratezza e ragioni che lo avevano indotto ad agire), provocando una contraddizione e aporia motivazionale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sentenza di rinvio avesse adeguatamente motivato la determinazione della pena, valutando la gravità della condotta, l'allarme sociale e l'intensità del dolo e bilanciando tali elementi con le circostanze attenuanti. La pena fissata in primo e successivamente rideterminata dalla Corte di merito è stata così articolata: pena base per i reati di cui agli artt. 12 e 14 I. 497/1974 pari a 2 anni 6 mesi di reclusione e €9.000 di multa; ridotta a 1 anno 8 mesi e €6.000 per le attenuanti generiche; aumentata per continuazione di 3 mesi e €1.000; poi ridotta per il rito a 1 anno 3 mesi e 10 giorni di reclusione ed €4.666 di multa. Entrambe le pene (detentiva e pecuniaria) sono state sospese ai sensi dell'art. 163 cod. pen. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta e proporzionata la motivazione adottata per discostarsi dal minimo edittale, con logico bilanciamento degli elementi aggravanti e attenuanti
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di censura in cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); il ricorso invocava tali vizi ma la Corte ha ritenuto che non ricorressero aporie motivazionali tali da giustificare l'accoglimento
art. 163 cod. pen.
Sospensione condizionale della pena; la Corte ha confermato la sospensione sia della pena detentiva sia di quella pecuniaria, ritenendola compatibile con la determinazione complessiva della pena
artt. 12 e 14 I. 497/1974
artt. 12 e 14 I. 497/1974
Norme incriminatrici relative alla normativa sulle armi; la Corte ha determinato la pena sulla base di tali disposizioni tenendo conto della gravità della condotta
art. 13 I. 497/1974
Norma sulla continuazione tra reati della medesima legge sulle armi; la Corte ha applicato un aumento per continuazione
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti all'enunciazione dei motivi di ricorso; il motivo è stato enunciato nei limiti previsti
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e misura a favore della Cassa delle Ammende
art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 (conv. legge n. 176/2020) e art. 16 d.l. 228/2021
art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020, conv. legge n. 176 del 2020 e art. 16 d.l. 228 del 2021
Riferimenti normativi citati nelle conclusioni del Pubblico Ministero in ordine alla richiesta di inammissibilità del ricorso; non hanno inciso sul merito della decisione sostanziale della Corte
Massime di principio
- La contestazione della congruità della pena in Cassazione richiede la dimostrazione di una reale aporia motivazionale o di una violazione di legge; il semplice dissenso sulla valutazione degli elementi non è sufficiente.
- Se la Corte di rinvio (o di merito) fornisce una progressione logica che bilancia aggravanti e attenuanti e motiva il discostamento dal minimo edittale, la decisione è difficilmente annullabile per vizio di motivazione.
- Elementi favorevoli come confessione, incensuratezza o legittima detenzione dell'arma possono essere valutati come attenuanti, ma se già considerati ai fini delle attenuanti generiche non giustificano autonomamente una rideterminazione favorevole della pena.
- La sospensione condizionale delle pene (art. 163 cod. pen.) può essere concessa anche se la pena è stata determinata al di sopra del minimo, purché la motivazione complessiva lo giustifichi.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento di somme alla Cassa delle Ammende; è quindi essenziale valutare realisticamente la fondatezza del motivo prima di impugnare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36936/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36938/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36939/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36940/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36942/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36943/2022 del 30/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →