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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37095/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per presunta incongrua determinazione della pena: il ricorrente contestava che la Corte di merito avesse ritenuto contemporaneamente la gravità della condotta e l'intensità del dolo per aumentare la pena rispetto al minimo edittale, pur riconoscendo circostanze attenuanti (confessione, incensuratezza e ragioni che lo avevano indotto ad agire), provocando una contraddizione e aporia motivazionale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sentenza di rinvio avesse adeguatamente motivato la determinazione della pena, valutando la gravità della condotta, l'allarme sociale e l'intensità del dolo e bilanciando tali elementi con le circostanze attenuanti. La pena fissata in primo e successivamente rideterminata dalla Corte di merito è stata così articolata: pena base per i reati di cui agli artt. 12 e 14 I. 497/1974 pari a 2 anni 6 mesi di reclusione e €9.000 di multa; ridotta a 1 anno 8 mesi e €6.000 per le attenuanti generiche; aumentata per continuazione di 3 mesi e €1.000; poi ridotta per il rito a 1 anno 3 mesi e 10 giorni di reclusione ed €4.666 di multa. Entrambe le pene (detentiva e pecuniaria) sono state sospese ai sensi dell'art. 163 cod. pen. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta e proporzionata la motivazione adottata per discostarsi dal minimo edittale, con logico bilanciamento degli elementi aggravanti e attenuanti

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di censura in cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); il ricorso invocava tali vizi ma la Corte ha ritenuto che non ricorressero aporie motivazionali tali da giustificare l'accoglimento

  • art. 163 cod. pen.

    Sospensione condizionale della pena; la Corte ha confermato la sospensione sia della pena detentiva sia di quella pecuniaria, ritenendola compatibile con la determinazione complessiva della pena

  • artt. 12 e 14 I. 497/1974

    artt. 12 e 14 I. 497/1974

    Norme incriminatrici relative alla normativa sulle armi; la Corte ha determinato la pena sulla base di tali disposizioni tenendo conto della gravità della condotta

  • art. 13 I. 497/1974

    Norma sulla continuazione tra reati della medesima legge sulle armi; la Corte ha applicato un aumento per continuazione

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti all'enunciazione dei motivi di ricorso; il motivo è stato enunciato nei limiti previsti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e misura a favore della Cassa delle Ammende

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 (conv. legge n. 176/2020) e art. 16 d.l. 228/2021

    art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020, conv. legge n. 176 del 2020 e art. 16 d.l. 228 del 2021

    Riferimenti normativi citati nelle conclusioni del Pubblico Ministero in ordine alla richiesta di inammissibilità del ricorso; non hanno inciso sul merito della decisione sostanziale della Corte

Massime di principio

  • La contestazione della congruità della pena in Cassazione richiede la dimostrazione di una reale aporia motivazionale o di una violazione di legge; il semplice dissenso sulla valutazione degli elementi non è sufficiente.
  • Se la Corte di rinvio (o di merito) fornisce una progressione logica che bilancia aggravanti e attenuanti e motiva il discostamento dal minimo edittale, la decisione è difficilmente annullabile per vizio di motivazione.
  • Elementi favorevoli come confessione, incensuratezza o legittima detenzione dell'arma possono essere valutati come attenuanti, ma se già considerati ai fini delle attenuanti generiche non giustificano autonomamente una rideterminazione favorevole della pena.
  • La sospensione condizionale delle pene (art. 163 cod. pen.) può essere concessa anche se la pena è stata determinata al di sopra del minimo, purché la motivazione complessiva lo giustifichi.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento di somme alla Cassa delle Ammende; è quindi essenziale valutare realisticamente la fondatezza del motivo prima di impugnare.

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