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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27016/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che le censure formulate non fossero tra quelle consentite contro la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. Il primo ricorrente ha censurato la mancata applicazione del minimo edittale della pena; il secondo ha dedotto l'omessa verifica da parte del giudice della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che, trattandosi di sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che le doglianze proposte non rientravano in tali categorie.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, avverso la quale opera il regime speciale di impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    stabilisce un catalogo tassativo di motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    è stato invocato dal ricorrente, ma la doglianza relativa all'omessa verifica di una causa di proscioglimento non è ritenuta deducibile nel ricorso avverso il patteggiamento fuori dai casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103

    la disciplina limitativa dei motivi di ricorso contro il patteggiamento si applica dal 3 agosto 2017 anche alle richieste di applicazione pena formulate successivamente a tale data.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • La doglianza sulla mancata applicazione del minimo edittale non è, di per sé, un motivo deducibile avverso il patteggiamento se non si traduce in una deduzione di illegalità della pena nei limiti consentiti dalla norma.
  • L'omessa verifica di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non integra un motivo autonomo di ricorso contro il patteggiamento, salvo che rientri nelle specifiche ipotesi di impugnazione consentite.
  • La disciplina restrittiva introdotta dalla L. n. 103/2017 si applica alle richieste di patteggiamento presentate dopo la sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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