Cassazione Civile, Ordinanza n. 15648/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un assicurato ha agito per ottenere dall'assicuratore l'indennizzo dovuto in base a una polizza contro i danni per il furto del proprio motociclo. Il Tribunale ha accolto solo parzialmente la domanda, liquidando una somma inferiore a quella richiesta; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare una sequenza di fatti e circostanze rilevanti e avrebbe omesso di spiegare perché tali elementi fossero stati ignorati, contestando in sostanza la valutazione delle prove e l'attendibilità dei testimoni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., si risolvevano nella contestazione della ricostruzione in fatto compiuta dai giudici di merito e nella richiesta di una nuova valutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. La motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta non apparente e logicamente sufficiente, poiché fondata su accertamenti di fatto specifici circa il valore effettivo del motociclo al momento del furto e sull'attendibilità dei testi. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, poiché la società intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto
Il motivo era formalmente incardinato nel vizio di violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a un riesame del merito e della valutazione delle prove.
art. 2697 c.c.
La dedotta violazione dell'onere della prova non era specificamente articolata nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità e si traduceva in una critica alla valutazione del compendio istruttorio.
art. 115 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito alle prove un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia disapplicato la regola di giudizio; non è consentito lamentare semplicemente un cattivo apprezzamento delle prove.
artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione accelerata in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.
- La censura ex art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia attribuito alla prova un valore giuridico diverso da quello previsto dall'ordinamento; non basta contestare che il giudice abbia male apprezzato il materiale istruttorio.
- La dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. richiede di indicare specificamente quale fatto decisivo sia stato erroneamente posto a carico della parte onerata della prova; in mancanza, la doglianza si risolve in una critica alla ricostruzione fattuale.
- La motivazione della sentenza di merito non è sindacabile in cassazione quando sia effettiva, coerente e non meramente apparente, anche se la parte ricorrente vi contrapponga una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la preferenza accordata ad alcune deposizioni rispetto ad altre appartengono al giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità.
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