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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10980/2025 del 26/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un pensionato, iscritto alla cassa professionale, che aveva chiesto l'accertamento del diritto a non vedere incisa, dal regolamento della cassa del 14 luglio 2004, la quota A del trattamento pensionistico maturata prima del 2007 e calcolata con il metodo retributivo, in applicazione del principio del pro rata. La Corte d'appello aveva accolto la domanda sul rilievo che per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 dovesse applicarsi il testo originario dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 e non le successive modifiche peggiorative; inoltre aveva escluso la prescrizione quinquennale, ritenendo operante quella decennale. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme sul riordino delle casse privatizzate e sul regime del pro rata, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato una violazione del principio del pro rata per effetto dell'applicazione del regolamento interno; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme sulla prescrizione dei ratei pensionistici e sulla disciplina speciale richiamata, sostenendo che dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale e non quella decennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, per le prestazioni pensionistiche maturate prima del 1 gennaio 2007 dagli enti privatizzati ex d.lgs. n. 509/1994, resta applicabile il regime originario dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, senza possibilità di applicare in peius le modifiche successive introdotte dagli enti prima dell'attenuazione del principio del pro rata. Sul secondo motivo ha ribadito che la prescrizione quinquennale riguarda i crediti pensionistici liquidi ed esigibili già posti a disposizione dell'assicurato, mentre quando è contestato l'ammontare del trattamento e si domanda la riliquidazione degli importi opera la prescrizione decennale ordinaria; la stessa conclusione vale per la norma speciale invocata dalla cassa, mentre l'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 non si applica perché qui non si discute di semplice riliquidazione, ma di trattenute indebite derivanti da una misura patrimoniale illegittima. Conseguentemente la cassa è stata condannata alle spese di cassazione, al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, al pagamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    richiamato come norma sul riordino delle casse privatizzate, senza escludere l'applicazione del regime originario del pro rata per i trattamenti maturati prima del 2007

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1 gennaio 2007 continua a costituire il parametro di riferimento nella formulazione originaria

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    ha attenuato il principio del pro rata solo per il futuro, non per i trattamenti già maturati prima del 2007

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    richiamato come norma interpretativa delle modifiche al regime del pro rata

  • art. 10, comma 8, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa Commercialisti approvato con decreto ministeriale del 14.07.2004

    atto interno della cassa non idoneo a incidere in peius sui trattamenti maturati prima del 2007 in contrasto con il regime originario del pro rata

  • artt. 2, 3 e 38 Cost.

    richiamati a sostegno delle censure della cassa, senza che il ricorso superi il vaglio di inammissibilità

  • art. 19, comma 3, l. n. 21/1986

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale, ma ritenuto presupporre comunque liquidità ed esigibilità del credito

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale si applica ai crediti pensionistici liquidi ed esigibili, non quando è controverso l'ammontare della prestazione

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947

    non si applica alla fattispecie, perché riguarda la riliquidazione della pensione e non l'indebita trattenuta derivante da misura patrimoniale illegittima

  • art. 2946 c.c.

    applicazione della prescrizione ordinaria decennale per la domanda di riliquidazione dell'importo pensionistico

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    usato come base dell'inammissibilità dei motivi perché contrastanti con orientamenti giurisprudenziali consolidati senza argomenti per mutarli

  • art. 380-bis c.p.c.

    la definizione conforme alla proposta non accettata consente l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento di somme equitativamente determinate in favore della controparte e della Cassa delle Ammende

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente

  • art. 2946 c.c.

    ordinaria prescrizione decennale in presenza di contestazione sull'ammontare del trattamento

Massime di principio

  • Per le prestazioni pensionistiche maturate prima del 1 gennaio 2007 dagli enti previdenziali privatizzati, il parametro applicabile resta l'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 nel testo originario, non potendo gli atti regolamentari interni incidere in peius sui diritti già maturati.
  • L'attenuazione del principio del pro rata introdotta dalla legislazione successiva non si estende ai trattamenti già maturati prima della sua efficacia temporale.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo quando il credito sia già liquido ed esigibile; se è contestato l'ammontare della pensione e si chiede la riliquidazione, il diritto soggiace alla prescrizione ordinaria decennale.
  • Le disposizioni speciali sulla prescrizione dei crediti previdenziali non possono essere estese a ipotesi diverse da quelle espressamente contemplate, come l'indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima rispetto al semplice rateo pensionistico.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre censure già risolte da un orientamento consolidato senza offrire argomenti idonei a giustificare un mutamento di indirizzo.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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