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Sentenza

Sentenza n. 28/2026 - Bolzano, Sezione 1

für die Aufhebung nach vorheriger Aussetzung der Rechtswirksamkeit, mit Bezug auf den einleitenden Rekurs: 1) der Verfügung der Bürgermeisterin der Gemeinde Tscherms vom 9.5.2024, Prot. Nr. 0005418 vom 14.5.2024, zum Abbruch und zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes im Sinne des Art. 86 und ff. des L.G. vom 10.7.2018. Nr. 9, betreffend Durchführung von Arbeiten teilweise in Abweichung von der Baukonzession Nr. 41/02 vom 31.10.2002 und Variante Nr. 41/02/1 vom 23.11.2005 und teilweise ohne Baugenehmigung und ohne landschaftsrechtliche Genehmigung auf der Bp. 506 KG Tscherms; 2) des Schreibens der Gemeinde Tscherms vom 11.3.2024, Prot. Nr. 0004076 vom 12.3.2024 – Mitteilung über die Einleitung des Verwaltungsverfahrens zur Feststellung eines Bauvergehens; 3) der allfälligen vorbereitenden Akte, darunter Bericht vom 22.4.2024 über den am 18.3.2024 beim Gebäude Bp. 506 KG Tscherms durchgeführten Lokalaugenschein; 4) sowie aller allfälligen anderen der genannten Maßnahme vorausgesetzten, vorausgehenden, nachfolgenden bzw. mit ihnen verbundenen und/oder zusammenhängenden Verwaltungsakte, auch wenn nicht bekannt. Mit Bezug auf die zusätzlichen Gründe, die am 21.7.2025 eingereicht wurden: 5) der Mitteilung der Bürgermeisterin der Gemeinde Tscherms vom 6. Mai 2025, digitale Unterschrift 9. Mai 2025 (Ablehnung des Antrags auf Baugenehmigung); 6) des Gutachtens der Gemeindekommission für Raum und Landschaft vom 28. April 2025; 7) aller anderen in der Ablehnung erwähnten Zwischenbescheide; 8) sowie allfälliger anderer der genannten Maßnahme vorausgesetzte, vorausgehende, nachfolgende bzw. mit ihnen verbundene und/oder zusammenhängende Verwaltungsakte, auch wenn nicht bekannt.

Giustizia amministrativa202400160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Trentino-Alto Adige - Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato autorizzato relativa a opere edilizie realizzate in difformità o senza titolo, nonché diniego dell'istanza di sanatoria edilizia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino riguardante una struttura ricettiva con spazi ricreativi e piscina, contestando opere eseguite in difformità dai titoli edilizi o senza autorizzazione edilizia e paesaggistica. Hanno dedotto: violazione delle norme sulla comunicazione di avvio del procedimento, ritenuta generica; erronea qualificazione come opera edilizia soggetta a titolo della struttura vetrata realizzata sulla terrazza; mancata o insufficiente individuazione delle difformità relative alla piscina e al locale spogliatoio/doccia; applicabilità delle tolleranze costruttive; riconducibilità delle attrezzature ludiche all'attività edilizia libera; necessità di una specifica motivazione sull'interesse pubblico, considerato il lungo tempo trascorso dalla realizzazione degli interventi. Con motivi aggiunti hanno impugnato il diniego dell'istanza di sanatoria, deducendo difetto di motivazione, mancata considerazione delle osservazioni presentate e aggravamento irragionevole del procedimento, poiché l'amministrazione avrebbe indicato in modo generico l'incompletezza della documentazione senza precisare gli ulteriori documenti necessari.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato respinto. Il giudice ha ritenuto che l'ordine di demolizione di opere abusive costituisca atto vincolato e non richieda, in via generale, la preventiva comunicazione di avvio del procedimento; in ogni caso, la comunicazione effettuata aveva individuato sufficientemente l'oggetto dell'accertamento e i proprietari erano stati invitati al sopralluogo, al quale non avevano partecipato. La struttura vetrata sulla terrazza è stata qualificata come costruzione stabilmente ancorata al suolo, di dimensioni rilevanti e non prevista dai titoli edilizi, quindi soggetta a titolo e legittimamente demolibile. Le difformità relative a piscina e locale spogliatoio/doccia risultavano adeguatamente documentate dal sopralluogo e dal confronto planimetrico; le tolleranze costruttive non erano applicabili alla realizzazione di organismi edilizi funzionalmente e tipologicamente diversi, né a piscina e locali accessori considerati rispetto a una singola unità immobiliare. La piscina è stata inoltre ritenuta opera autonoma e non pertinenza edilizia. Le attrezzature ludiche, collocate anche oltre l'area autorizzata e stabilmente ancorate, non potevano beneficiare della disciplina dell'attività edilizia libera prevista per aree pertinenziali di edifici privati, non estensibile a strutture ricettive. È stata infine esclusa la necessità di una specifica motivazione sull'interesse pubblico, anche a distanza di molti anni dalla realizzazione degli abusi e nei confronti dell'attuale proprietario non coincidente con l'autore dell'illecito. Sono stati invece accolti i motivi aggiunti ed è stato annullato il diniego di sanatoria. Il Comune aveva richiamato genericamente l'incompletezza e l'inidoneità della documentazione, senza precisare quali documenti o informazioni ulteriori fossero necessari per l'esame sostanziale dell'istanza e per quali ragioni quelli prodotti fossero insufficienti. Il giudice ha affermato che il dovere di soccorso istruttorio dell'amministrazione opera anche nei procedimenti edilizi di sanatoria e durante il loro intero svolgimento. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 14 l.p. 17/1993

    La comunicazione di avvio non era comunque necessaria per l'ordine di demolizione, quale atto vincolato; nel caso concreto, la comunicazione effettuata è stata ritenuta sufficientemente chiara e idonea a garantire la partecipazione.

  • artt. 86 e seguenti l.p. 9/2018

    Fondano il potere repressivo edilizio e l'ordine di demolizione e ripristino delle opere abusive o realizzate in difformità dal titolo.

  • art. 89 l.p. 9/2018

    Impone la rimozione o demolizione, a spese dei responsabili, degli interventi eseguiti in difformità dal titolo edilizio.

  • art. 89-bis l.p. 9/2018

    Disciplina le tolleranze costruttive nella Provincia di Bolzano; tali tolleranze riguardano modeste difformità nell'ambito dello stesso intervento autorizzato e non la realizzazione di un organismo edilizio diverso.

  • art. 71 l.p. 9/2018

    La disciplina delle attività edilizie libere per aree ludiche non è stata ritenuta applicabile alle opere realizzate presso un'attività ricettiva oltre l'area autorizzata.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    Non trova diretta applicazione nella Provincia di Bolzano, ove le tolleranze edilizie sono disciplinate dalla normativa provinciale; in ogni caso, non copre difformità funzionali e tipologiche consistenti.

  • art. 74, comma 6, l.p. 9/2018

    Impone al Comune di verificare la completezza formale della domanda edilizia e, in caso di incompletezza, di chiedere al richiedente di integrare o correggere la documentazione entro un termine.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento sostiene il dovere dell'amministrazione di rendere conoscibili gli adempimenti necessari e di prestare assistenza istruttoria al privato nel procedimento edilizio.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità non rende inefficace l'ordine di demolizione già adottato, ma ne sospende temporaneamente l'efficacia; in caso di rigetto dell'istanza, l'ordine riacquista efficacia senza che l'amministrazione debba adottare un nuovo ordine demolitorio.
  • L'ordine di demolizione di un'opera edilizia abusiva è un atto vincolato e, quando siano adeguatamente individuati i presupposti di fatto e di diritto dell'abuso, non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico, anche se è stato adottato molto tempo dopo la realizzazione dell'opera o nei confronti di un proprietario diverso dall'autore dell'abuso.
  • Le tolleranze costruttive operano per modeste difformità riferibili allo stesso intervento edilizio autorizzato e alla singola unità immobiliare; non possono legittimare la realizzazione di un organismo edilizio funzionalmente o tipologicamente diverso, né opere autonome come piscine e relativi locali accessori quando non siano semplici scostamenti dell'opera autorizzata.
  • Nel procedimento per il rilascio di un titolo edilizio, compresa la sanatoria, l'amministrazione ha un dovere di soccorso istruttorio e di collaborazione che permane per tutta la durata del procedimento. Se ritiene ancora incompleta o inutilizzabile la documentazione integrata, deve indicare concretamente quali ulteriori documenti o informazioni siano necessari e per quali ragioni quelli presentati non consentano l'esame della domanda; il generico richiamo a un elenco regolamentare non è sufficiente.
  • La disciplina dell'attività edilizia libera relativa alle aree ludiche e agli elementi di arredo delle pertinenze degli edifici privati non è estensibile, senza una specifica previsione, alle opere realizzate presso strutture ricettive o alberghiere.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSoccorso istruttorioDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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