Cassazione Penale, Sentenza n. 39191/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) i primi tre motivi deducono erronea qualificazione del fatto, sostenendo che l'atto doveva essere riqualificato in furto tentato o, al più, in rapina impropria tentata (permanente difetto del requisito di "immediatezza" tra sottrazione e violenza) con conseguente estinzione del reato per prescrizione; la difesa sottolinea che l'imputato aveva restituito le bottiglie senza usare violenza, era fuggito e solo molto dopo era tornato nelle vicinanze per recuperare l'auto e che il tentativo di investimento era scollegato dalla sottrazione. 2) il quarto motivo censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p., lamentando motivazione insufficiente e mancata considerazione dell'atteggiamento collaborativo e del ravvedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso tempestivo e lo ha rigettato in tutte le parti. Sulla qualificazione del reato ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che ha qualificato il fatto come rapina impropria consumata: la sottrazione è stata riconosciuta come "apprensione" della cosa (bottiglie messe nello zaino e oltrepassamento della barriera casse) e il successivo tentativo di investimento, avvenuto dopo circa 10-15 minuti, è stato ritenuto un atto violento funzionalmente collegato alla sottrazione e finalizzato ad assicurare l'impunità, integrando i requisiti di "quasi-flagranza" e l'unitarietà dell'azione. Ne consegue che non sussiste la prescrizione invocata. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto legittima la motivazione della Corte territoriale: l'assenza di elementi positivi e la presenza di elementi di segno negativo (entità del fatto e precedenti) giustificano il diniego in base all'orientamento consolidato e alla modifica dell'art. 62-bis. Per conseguenza la condanna di merito è confermata.
Norme richiamate
art. 157 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa tra le norme invocate; la sentenza non precisa applicazioni particolari ma tratta le censure processuali con riferimento agli artt. 606 c.p.p. e criteri di motivazione.
art. 159 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa nell'ambito delle doglianze su vizio di motivazione e riqualificazione del fatto; la Corte valuta complessivamente la motivazione di merito e la coerenza delle risultanze probatorie.
art. 161 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa; la Corte di Cassazione verifica la regolarità della motivazione e la corretta applicazione delle norme procedurali invocate.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); i motivi del ricorrente sono stati esaminati nei termini di questa disposizione e ritenuti infondati.
art. 62 n. 4 cod. pen.
La circostanza attenuante riconosciuta in primo grado è richiamata come fatto storico; non è oggetto di riforma nella sentenza di cassazione.
art. 62-bis cod. pen.
La Corte conferma che, dopo la modifica normativa, per il riconoscimento delle attenuanti generiche non è più sufficiente l'assenza di precedenti: occorrono elementi positivi che giustifichino la diminuente; la mera collaborazione o ravvedimento non è automaticamente risolutiva se sussistono elementi negativi quali la gravità del fatto e precedenti.
d.lgs. n. 150/2022, art. 87 comma 6-bis e art. 87-bis comma 1
Norme sul deposito telematico degli atti: la Corte ha ritenuto tempestivo il deposito telematico rilevando che l'atto è stato "accettato" dal sistema entro le 24.00 del giorno utile; rilevanza della ricevuta di accettazione ministeriale.
art. 172 comma 6 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai termini di deposito e chiusura degli uffici; la Corte precisa che per il deposito telematico vale la regola della ricevuta d'accettazione entro le 24.00 e non la chiusura fisica dell'ufficio.
Sentenza Sezioni Unite n. 34952 del 19/04/2012 (Reina)
Principio richiamato dalla Corte: la rapina impropria si consuma con la sola sottrazione/apprensione della cosa e la configurazione del tentativo è riservata al caso in cui la sottrazione non venga portata a compimento per cause indipendenti dalla volontà dell'agente; la successiva violenza ad assicurare l'impunità può determinare la consumazione.
Giurisprudenza di legittimità su "immediatezza" (es. Scalvini, Zappalà, Mitrovic, Belegrouh, Spagnuolo)
Orientamento consolidato secondo cui il requisito dell'immediatezza nella rapina impropria va valutato in relazione allo scopo di assicurarsi la cosa o l'impunità; non è necessaria contemporaneità stretta se tra i fatti sussiste nesso eziologico e situazione di quasi-flagranza.
Massime di principio
- La nozione di "immediatezza" nella rapina impropria non richiede contemporaneità assoluta: atti violenti compiuti anche dopo alcuni minuti possono integrare la rapina impropria se funzionalmente collegati alla sottrazione e finalizzati ad assicurare l'impunità (nexus eziologico/quasi-flagranza).
- La sottrazione ai fini della rapina impropria si configura anche come semplice "apprensione" della cosa (occultamento e oltrepassamento delle barriere), e l'intervento del personale di vigilanza può impedire l'impossessamento ma non esclude necessariamente la consumazione del reato.
- Quando la violenza è posta in essere per garantire l'impunità dopo la sottrazione, la fattispecie tende a qualificarsi come rapina impropria consumata e non come tentata; ciò impedisce l'estinzione per prescrizione se i termini non sono maturati.
- Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) è necessario riscontrare elementi di segno positivo: la sola assenza di precedenti o un generico ravvedimento non obbligano il giudice a concedere la diminuente se sussistono elementi negativi (gravità del fatto, precedenti).
- In materia di termini processuali telematici conta la ricevuta di accettazione del sistema ministeriale e il deposito si considera tempestivo se avvenuto entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile, indipendentemente dalla chiusura fisica della cancelleria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39123/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39124/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39128/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39129/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39131/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39133/2024 del 25/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →