Circolare n. 10/E del 14/05/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su numerosi quesiti posti dalla stampa specializzata, toccando accertamento, mediazione tributaria, società di comodo, perdite su crediti, rivalutazioni, reddito d’impresa, IMU, compensazioni, rimborsi, indagini finanziarie, redditometro e monitoraggio delle attività estere. I chiarimenti riguardano soprattutto ambiti applicativi, limiti di deducibilità/detraibilità, termini di efficacia delle nuove norme introdotte dalla legge di stabilità 2014 e regole operative per contribuenti, intermediari e uffici.
Chiarimenti interpretativi su vari temi fiscali e contenzioso
Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata
La circolare raccoglie una serie di chiarimenti interpretativi dell’Agenzia delle Entrate su questioni applicative di interesse operativo per contribuenti, professionisti e uffici. I temi affrontati spaziano dal contenzioso tributario alla determinazione del reddito, dalle agevolazioni sugli immobili ai controlli sui rimborsi, fino agli obblighi di monitoraggio fiscale delle attività estere.
Accertamento, mediazione e contenzioso
In materia di accertamenti esecutivi, la circolare chiarisce che la riscossione delle somme dovute a seguito di sentenza avviene mediante intimazione di pagamento, la quale può essere impugnata per vizi propri davanti alla Commissione tributaria provinciale, previa mediazione nelle controversie di valore non superiore a 20.000 euro. Resta possibile chiedere l’autotutela all’Ufficio.
Per la cartella di pagamento impugnata per vizi imputabili sia all’Agente della riscossione sia all’Agenzia delle Entrate, viene confermato che la costituzione in giudizio non è tardiva se effettuata al termine della fase di mediazione, in linea con quanto già affermato dalla circolare 9/E del 2012.
La circolare ribadisce inoltre che la mediazione tributaria è obbligatoria per tutte le controversie fino a 20.000 euro, indipendentemente dal fatto che l’atto impugnato sia stato o meno preceduto da contraddittorio con il contribuente. Ciò vale anche nelle ipotesi in cui l’impugnazione può trovare fondamento in profili non già esaminati in sede di precedente adesione, in vizi formali o in mutamenti normativi e giurisprudenziali successivi.
Società di comodo e IVA
Per le società e gli enti non operativi, nonché per i soggetti in perdita sistematica, l’eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale non può essere chiesta a rimborso, né utilizzata in compensazione orizzontale, né ceduta. L’adeguamento al reddito minimo non incide su tali limitazioni. La circolare precisa inoltre che la perdita dell’eccedenza di credito IVA si verifica quando, per tre periodi d’imposta consecutivi, il soggetto non effettua operazioni rilevanti ai fini IVA per un importo almeno pari ai ricavi presunti determinati ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994.
Perdite su crediti
Con riferimento ai crediti prescritti, viene confermato che la deduzione della perdita è corretta anche nei periodi precedenti alla modifica normativa, poiché la prescrizione costituiva già un elemento certo e preciso ai fini dell’articolo 101, comma 5, del TUIR. La nuova formulazione ha effetto dal periodo d’imposta in corso al 12 agosto 2012, ma non ha natura innovativa in senso assoluto. Resta comunque salvo il potere dell’Amministrazione di contestare che l’inattività del creditore integri una rinuncia liberale.
Rivalutazioni
Per la rivalutazione dei beni prevista dalla legge di stabilità 2014, la circolare esclude che sia possibile una rivalutazione con sola rilevanza civilistica e senza imposta sostitutiva. Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto fiscalmente solo attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva, in coerenza con quanto già affermato per precedenti discipline analoghe.
Reddito d’impresa: IRAP, rimanenze e leasing
Sul versante IRAP, la circolare considera imponibili le sopravvenienze attive e passive derivanti dalla perdita totale di beni strumentali per eventi calamitosi, in quanto assimilabili, anche contabilmente, alla cessione dei beni stessi. Tale impostazione si collega al principio di correlazione con i costi che hanno contribuito alla base imponibile negli esercizi precedenti tramite gli ammortamenti.
In tema di rimanenze, viene affermata l’irrilevanza fiscale delle svalutazioni di beni merce valutati a costo specifico; per coerenza, sono irrilevanti anche eventuali maggiori valori imputati in aumento del costo di tali beni.
Quanto al leasing, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, la deduzione dei canoni relativi ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2014 avviene in un periodo minimo pari alla metà del periodo di ammortamento. Non si applica la maggiorazione prevista per le auto aziendali di cui alla lettera b) dell’articolo 164 del TUIR.
Detrazioni per mobili e grandi elettrodomestici
La circolare precisa che gli interventi per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi consentono la detrazione per mobili e grandi elettrodomestici solo quando, per le loro caratteristiche, siano anche qualificabili come interventi edilizi agevolati ai sensi dell’articolo 3 del DPR 380/2001. Le sole misure di sicurezza non bastano; la verifica va svolta caso per caso. Gli interventi di manutenzione ordinaria rilevano solo se effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale.
Fiscalità degli immobili: deducibilità IMU e versamenti tardivi
La legge di stabilità 2014 consente la deduzione dell’IMU relativa agli immobili strumentali nella misura del 20%, elevata al 30% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. La deduzione non spetta per gli immobili ad uso promiscuo, poiché la nozione di immobile strumentale richiede l’utilizzo esclusivo per l’attività d’impresa o professionale. Inoltre, l’IMU resta indeducibile ai fini IRAP.
Quanto al momento di deduzione, per le imprese vale il principio di competenza coordinato con la necessità del pagamento: un’IMU 2012 versata tardivamente nel 2013 non è deducibile, mentre l’IMU 2013 pagata nel 2014 è deducibile nel periodo di pagamento mediante variazione in diminuzione. Per i professionisti, invece, opera il criterio di cassa: l’IMU è deducibile nell’anno del pagamento, anche se tardivo, ma solo a partire dall’IMU dovuta per il 2013.
Compensazioni e crediti d’imposta
Le nuove restrizioni introdotte dalla legge di stabilità 2014 si applicano esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti relativi a imposte sui redditi, addizionali, ritenute, imposte sostitutive e IRAP, non a quella verticale. Per i crediti superiori a 15.000 euro è richiesto il visto di conformità e il limite va verificato per singola tipologia di credito emergente dalla dichiarazione.
La circolare chiarisce anche che la presentazione preventiva della dichiarazione non è espressamente richiesta per poter utilizzare in compensazione tali crediti, a differenza di quanto avviene per il credito IVA. Inoltre, il credito maturato nel 2012 e non ancora utilizzato al 1° gennaio 2014 può essere compensato senza le nuove limitazioni fino a quando non confluisce nella dichiarazione 2014 relativa al 2013, momento in cui si “rigenera” sommando il credito dell’anno precedente e quello maturato nel 2013.
Controlli preventivi sui rimborsi 730
La legge di stabilità 2014 introduce controlli preventivi, anche documentali, sui rimborsi complessivamente superiori a 4.000 euro quando essi derivano da detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze di imposta da precedenti dichiarazioni. La verifica non è limitata ai soli carichi di famiglia: basta la presenza di una delle due condizioni. L’importo rilevante è sempre quello complessivo del rimborso.
Se il rimborso superiore a 4.000 euro non deriva da tali elementi, esso è erogato dal sostituto d’imposta con i consueti conguagli. Viceversa, quando il rimborso è sottoposto a controllo e non emergono anomalie, l’Agenzia delle Entrate procede direttamente all’erogazione dell’intera somma indicata a rimborso nel modello 730-3. Le compensazioni già effettuate con F24 per il pagamento di altri tributi non rilevano ai fini del superamento della soglia.
Indagini finanziarie e presunzioni sui prelevamenti
La presunzione sui prelevamenti continua ad applicarsi ai soggetti che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo, anche se operano in regimi contabili agevolati, mentre non si estende alla generalità dei privati. La presunzione sui versamenti, invece, ha portata generale. La circolare conferma quindi la lettura restrittiva già espressa in precedenza in ordine ai prelevamenti.
Redditometro
In materia di accertamento sintetico, la circolare conferma che le spese per elementi certi possono essere calcolate con i valori medi ISTAT nei casi indicati, come manutenzione ordinaria, acqua e condominio e utilizzo degli autoveicoli, parametricamente collegati a dati oggettivi quali metri quadrati o kilowatt. Per le spese per beni e servizi di uso corrente, invece, il contenuto induttivo è considerato solo se gli importi sono puntualmente individuati dall’ufficio.
Concorre inoltre alla ricostruzione sintetica del reddito la quota di risparmio formata nell’anno e non utilizzata per spese di investimento o consumi. In caso di mancata presentazione all’invito dell’ufficio, si applica la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera c), del d.lgs. 471/1997, fermo restando il secondo momento di confronto previsto dalla procedura del redditometro, nel quale il contribuente può presentare elementi giustificativi anche non forniti nella prima fase.
La circolare chiarisce infine che il principio secondo cui il CUD equivale a dichiarazione presentata non ha portata generale: se il contribuente era obbligato a presentare la dichiarazione per altri redditi e non lo ha fatto, la decadenza del potere di accertamento si verifica il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Attività finanziarie detenute all’estero e quadro RW
Per il monitoraggio fiscale, le attività detenute all’estero tramite una società italiana non vanno indicate nel quadro RW; se il tramite è una società estera in Paese collaborativo, il contribuente indica solo il valore della partecipazione. L’approccio look through si applica alle partecipazioni superiori al 25% in società localizzate in Paesi non collaborativi, nel qual caso devono essere indicate le attività patrimoniali e finanziarie sottostanti. La stessa logica vale per i trust rilevanti, anche se residenti in Italia, quando detengono attività estere.
Gli amministratori con mero potere di firma sui conti di società estere, se non sono beneficiari dei relativi redditi, non devono compilare il quadro RW per tali disponibilità. In materia di bollo speciale dei conti scudati, la mancata provvista per il pagamento comporta la perdita della riservatezza dall’inizio dell’anno di riferimento; l’intermediario deve segnalarne il nominativo nel modello 770. Infine, per le attività detenute all’estero al 1° gennaio, il cambio da utilizzare è quello medio del mese di dicembre dell’anno precedente.
Punti principali
Accertamento esecutivo e tutela del contribuente
Nei giudizi relativi ad accertamenti esecutivi, quando l’Ufficio riscuote le somme dovute a seguito di sentenza, notifica al contribuente un’intimazione di pagamento. Tale atto può essere impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale per vizi propri, dopo l’eventuale mediazione tributaria se la controversia non supera 20.000 euro. Resta sempre possibile chiedere all’Ufficio l’autotutela.
Mediazione tributaria e costituzione in giudizio
Si conferma che, per le controversie soggette a mediazione, la costituzione in giudizio non è tardiva anche se avviene dopo la fase di mediazione, in coerenza con la circolare 9/E del 2012 e con il chiarimento condiviso da Equitalia. Inoltre, la mediazione è obbligatoria per tutte le controversie tributarie di valore non superiore a 20.000 euro, anche quando l’atto impugnato sia stato preceduto da contraddittorio o da tentativo obbligatorio di adesione.
Società di comodo e limiti IVA
Per le società e gli enti non operativi e per i soggetti in perdita sistematica, l’eccedenza di credito IVA non può essere chiesta a rimborso, né utilizzata in compensazione orizzontale ex articolo 17 del d.lgs. 241/1997, né ceduta. L’adeguamento al reddito minimo non fa venir meno tali limitazioni. La perdita dell’eccedenza a credito dipende dal mancato raggiungimento, per tre periodi d’imposta consecutivi, di operazioni rilevanti IVA almeno pari ai ricavi presunti.
Perdite su crediti prescritti
È corretto il comportamento di chi, anche prima della modifica normativa, ha dedotto la perdita su crediti nel periodo in cui il credito è andato in prescrizione. La nuova formulazione dell’articolo 101, comma 5, del TUIR si applica dal periodo d’imposta in corso al 12 agosto 2012, ma la prescrizione era già considerata elemento certo e preciso. Resta fermo il potere dell’Amministrazione di contestare eventuali liberalità mascherate da inattività del creditore.
Rivalutazioni e imposta sostitutiva
La rivalutazione dei beni prevista dalla legge di stabilità 2014 non può avere sola rilevanza civilistica: il maggior valore attribuito ai beni è fiscalmente riconosciuto solo tramite il versamento dell’imposta sostitutiva. La circolare richiama la coerenza con la disciplina della rivalutazione della legge finanziaria 2006, mentre segnala che una rivalutazione solo contabile era stata espressamente ammessa in un differente intervento normativo del 2008.
Reddito d’impresa: IRAP, rimanenze e leasing
Le sopravvenienze attive e passive derivanti dalla perdita totale di beni strumentali per eventi calamitosi concorrono alla base imponibile IRAP, in quanto assimilabili contabilmente alla cessione dei beni. Le svalutazioni delle rimanenze di beni valutati a costo specifico sono fiscalmente irrilevanti e, per coerenza, lo sono anche gli eventuali maggiori valori imputati a tali beni. Per i canoni di leasing dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, la deduzione avviene in un periodo minimo pari a metà del periodo di ammortamento, senza applicare la maggiorazione prevista per le auto aziendali.
Detrazione per mobili e grandi elettrodomestici
Gli interventi per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi consentono la detrazione solo se, per le loro caratteristiche, sono anche qualificabili come interventi edilizi rilevanti ai sensi dell’articolo 3 del DPR 380/2001. In tal caso è possibile fruire anche della detrazione per mobili e grandi elettrodomestici, ma la verifica va compiuta caso per caso. Le sole misure di sicurezza che non rientrano in tali categorie non bastano a fondare il bonus mobili.
IMU su immobili strumentali e immobili promiscui
L’IMU sugli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo nella misura del 20%, elevata al 30% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, ed è indeducibile ai fini IRAP. La deducibilità riguarda solo gli immobili strumentali in senso tecnico; sono esclusi gli immobili ad uso promiscuo, sia per imprese sia per professionisti. Per l’IMU versata tardivamente, ai fini dell’impresa vale il principio di competenza con necessità del pagamento, mentre per i professionisti opera il criterio di cassa; l’IMU 2012 versata nel 2013 resta indeducibile.
Compensazioni e visto di conformità
Le limitazioni introdotte dalla legge di stabilità 2014 riguardano solo la compensazione orizzontale dei crediti relativi a IRPEF, IRES, addizionali, ritenute, imposte sostitutive e IRAP, non le compensazioni verticali. Il visto di conformità è richiesto per crediti superiori a 15.000 euro e il limite va verificato per singola tipologia di credito. Per i crediti da dichiarazione 2012 ancora inutilizzati al 1° gennaio 2014, le nuove limitazioni non si applicano fino alla loro “rigenerazione” nella dichiarazione relativa al 2013.
Controlli preventivi sui rimborsi 730
I controlli preventivi sui rimborsi superiori a 4.000 euro si applicano quando il rimborso deriva anche da detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze di imposta da precedenti dichiarazioni. L’importo rilevante è il rimborso complessivo, non la sola quota riferibile ai carichi familiari. Le somme già utilizzate in compensazione con F24 per il pagamento di altri tributi non si conteggiano come eccedenze nel quadro F del 730.
Indagini finanziarie e prelevamenti
La presunzione sui prelevamenti si applica ai soggetti che svolgono attività economica, anche in regime contabile agevolato, e non alla generalità dei privati. La presunzione sui versamenti, invece, riguarda tutti i contribuenti. La circolare conferma quindi l’orientamento restrittivo già espresso nel 2006 con riferimento ai prelevamenti.
Redditometro: spese, risparmio, sanzioni e CUD
Le spese per elementi certi possono essere calcolate anche con valori medi ISTAT, nei casi di spese per manutenzione ordinaria, acqua e condominio e utilizzo di autoveicoli; per le spese per beni e servizi di uso corrente l’imputazione avviene solo se gli importi sono puntualmente individuati dall’ufficio. Concorre inoltre alla ricostruzione sintetica del reddito la quota di risparmio formata nell’anno e non utilizzata. La mancata presentazione all’invito dell’ufficio comporta la sanzione dell’articolo 11, comma 1, lettera c), del d.lgs. 471/1997, ferma la possibilità di fornire chiarimenti nella fase successiva. Quanto al CUD, la circolare esclude una valenza generale del principio secondo cui la dichiarazione si considera presentata: in caso di omessa dichiarazione dovuta, la decadenza del potere di accertamento segue il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Attività finanziarie estere e quadro RW
Le attività detenute all’estero per il tramite di una società italiana non si indicano nel quadro RW; se detenute tramite una società estera in Paese collaborativo, si indica solo il valore della partecipazione. L’approccio look through si applica alle partecipazioni superiori al 25% in società localizzate in Paesi non collaborativi e, per i trust, anche se residenti in Italia quando detengono attività estere. Gli amministratori con mero potere di firma sui conti esteri della società non devono indicare tali conti nel proprio RW se non sono beneficiari dei redditi. Sul bollo speciale del conto scudato, la mancata provvista fa perdere la riservatezza dall’inizio dell’anno di riferimento; per il cambio da utilizzare nel quadro RW al 1° gennaio va preso il cambio medio del mese di dicembre dell’anno precedente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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