Circolare n. 9/E del 14/05/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce ulteriori chiarimenti operativi sul credito IRPEF riconosciuto nel 2014 ai lavoratori dipendenti e assimilati, dopo la precedente circolare 8/E. I temi trattati riguardano i soggetti beneficiari, il calcolo del credito da parte dei sostituti d’imposta, i casi di rapporti di lavoro successivi o contestuali, il coordinamento con altre agevolazioni e le modalità di recupero delle somme erogate. Vengono inoltre precisati gli effetti per non residenti, eredi, percettori di prestazioni sostitutive del reddito di lavoro, soggetti con redditi assoggettati a cedolare secca o a imposta sostitutiva per produttività.
Chiarimenti sul credito 2014 per lavoratori dipendenti e assimilati ex art. 1 DL 66/2014
Credito 2014 per lavoratori dipendenti e assimilati ex art. 1 DL 66/2014
La circolare fornisce ulteriori istruzioni applicative sul credito riconosciuto per il solo periodo d’imposta 2014 ai lavoratori dipendenti e ad alcuni soggetti assimilati, introdotto dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Il documento integra i chiarimenti già resi con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 e si concentra sui profili soggettivi, sul calcolo del beneficio, sulla sua erogazione da parte dei sostituti d’imposta, nonché sul coordinamento con altre misure agevolative e sulle modalità di recupero delle somme indebitamente erogate.
Soggetti beneficiari
La circolare ribadisce che il credito spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati quando l’imposta lorda calcolata su tali redditi risulti superiore alle detrazioni per lavoro spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR.
Per i non residenti, viene precisato che il credito può spettare anche a chi è fiscalmente non residente in Italia, purché percepisca redditi di lavoro imponibili nel territorio dello Stato e ricorrano i presupposti dell’art. 13, comma 1-bis, TUIR. Il beneficio non spetta invece se il reddito di lavoro non è imponibile in Italia per effetto di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali. Il reddito complessivo dei non residenti si determina secondo le regole ordinarie dell’art. 3 TUIR, ossia considerando i soli redditi prodotti in Italia.
Quanto alle prestazioni a sostegno del reddito, la circolare qualifica cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione come redditi sostitutivi del lavoro dipendente, e quindi come redditi della medesima categoria. Ne deriva che i percettori hanno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente e, per il 2014, al credito in esame, da calcolarsi con riferimento ai giorni che danno diritto alle indennità. Il riconoscimento è effettuato dall’ente erogatore in qualità di sostituto d’imposta, sulla base dei dati reddituali disponibili. Resta fermo l’obbligo del contribuente di comunicare al sostituto l’assenza dei presupposti, con conseguente possibilità di recupero del credito erogato.
Per gli eredi del lavoratore deceduto, la circolare afferma che il credito spetta in relazione al periodo di lavoro svolto nel 2014 e può essere determinato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto, presentata da uno degli eredi secondo le modalità previste dal relativo modello. Se il decesso avviene dopo l’avvio dell’erogazione del credito da parte del sostituto, la quota maturata nel periodo di paga in cui è avvenuto il decesso e percepita dagli eredi conserva la propria qualificazione fiscale e non costituisce reddito per gli eredi stessi.
Infine, per gli interessi e il maggior danno su crediti di lavoro ex art. 429, ultimo comma, c.p.c., la circolare precisa che tali somme rientrano tra i redditi di lavoro dipendente e devono pertanto essere assoggettate alla verifica delle condizioni di spettanza del credito, compresa quella relativa alle detrazioni per lavoro.
Computo del periodo di lavoro e incidendi particolari
La circolare chiarisce che il credito va rapportato al periodo di lavoro nell’anno, inteso come numero di giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro. In questo ambito, si richiama la prassi già consolidata:
- i giorni di aspettativa senza corresponsione di assegni non vanno computati;
- il part-time verticale o orizzontale non comporta riduzione delle detrazioni;
- per i premi di risultato erogati in anni successivi alla cessazione del rapporto, se il periodo originario ha già consentito la fruizione delle detrazioni, il credito normalmente non spetta.
Nei rapporti di durata infrannuale, il credito annuo va quindi riproporzionato in funzione dei giorni di lavoro effettivi secondo le regole applicabili alle detrazioni dell’art. 13 TUIR.
Calcolo del credito e criteri di erogazione
Il credito annuo è determinato secondo le soglie previste dall’art. 13, comma 1-bis, TUIR:
- fino a 24.000 euro di reddito complessivo, il credito è pari a 640 euro;
- tra 24.000 e 26.000 euro, il credito si riduce progressivamente secondo la formula prevista dalla norma;
- al raggiungimento di 26.000 euro il credito si azzera.
La circolare propone esempi numerici di applicazione della formula e del riproporzionamento per periodi inferiori all’anno. In particolare, il credito annuo deve essere ulteriormente rapportato ai giorni di lavoro nel 2014. Vengono anche indicati criteri operativi di ripartizione mensile del credito da parte del sostituto d’imposta, da maggio a dicembre 2014, oppure da giugno nei casi in cui l’erogazione non sia stata tecnicamente possibile nel mese di maggio.
Per i rapporti a tempo pieno sull’intero 2014, la circolare ammette il criterio semplice di ripartire il credito annuo in otto quote mensili da 80 euro ciascuna, oppure, in caso di avvio da giugno, in sette quote mensili di importo maggiore. È invece escluso il criterio di suddivisione del credito su 12 mensilità con recupero della differenza solo a conguaglio, poiché ciò non rispetta la logica di erogazione progressiva prevista dal decreto.
Rapporti di lavoro precedenti e contestuali
Nel caso di nuova assunzione nel corso del 2014 dopo un precedente rapporto di lavoro, il sostituto deve acquisire il CUD relativo al rapporto precedente, nel quale vanno indicati, con codice ZZ nelle annotazioni, il credito già erogato e quello maturato ma non erogato. Se il lavoratore consegna il CUD, il nuovo datore tiene conto dei dati in esso contenuti sia per verificare la capienza sia per determinare il reddito complessivo e l’importo residuo del credito. Dall’importo spettante va sottratto quanto già riconosciuto dal precedente sostituto. Se il CUD non viene prodotto, il nuovo sostituto calcola il credito sulla base dei soli dati a sua disposizione, ma il lavoratore deve comunicare l’eventuale mancanza dei presupposti.
Per i rapporti di lavoro contestuali, la circolare distingue due ipotesi:
- se il cumulo dei redditi derivanti dai rapporti in essere supera la soglia che consente il beneficio, il lavoratore non ha diritto al credito e deve comunicarlo ai sostituti, che non devono riconoscerlo;
- se il cumulo resta entro la soglia, il credito spetta, ma il lavoratore deve chiedere a uno dei sostituti di non riconoscerlo, affinché venga attribuito da un solo soggetto.
Ricalcolo delle condizioni di spettanza
La circolare ammette il ricalcolo del credito già erogato in presenza di variazioni del reddito o delle detrazioni di cui il sostituto venga a conoscenza nel corso dell’anno. In tal caso, il recupero dell’eventuale credito non spettante può avvenire nei periodi di paga successivi, anche prima del conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
Sono richiamati esempi di variazioni che possono far venir meno il diritto al credito, come:
- un aumento di retribuzione che porti il reddito a 26.000 euro o oltre;
- una riduzione dell’orario di lavoro che renda incapiente l’imposta lorda rispetto alle detrazioni.
La circolare chiarisce anche il caso inverso: se le variazioni retributive determinano la maturazione del diritto al credito in un momento successivo, il sostituto deve riconoscerlo automaticamente dal primo periodo di paga utile o, se necessario, in sede di conguaglio.
Coordinamento con altre misure agevolative
Per i redditi assoggettati a cedolare secca, la circolare stabilisce che essi devono essere considerati nel reddito complessivo rilevante per la verifica del limite di 26.000 euro, in applicazione dell’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 23 del 2011.
Per l’imposta sostitutiva sugli incrementi di produttività, viene precisato che i redditi assoggettati a tale imposta non concorrono al reddito complessivo ai fini del superamento della soglia dei 26.000 euro, ma devono essere sommati ai redditi tassati ordinariamente ai fini della verifica della capienza tra imposta lorda e detrazioni. Resta comunque ferma la possibilità del contribuente di optare per la tassazione ordinaria.
Quanto alle retribuzioni convenzionali dell’art. 51, comma 8-bis, TUIR, la circolare afferma che, salvo diverse disposizioni speciali, la verifica del credito segue le regole generali e il beneficio spetta anche a chi determina il reddito in base a tali modalità, purché ricorrano i requisiti dell’art. 13, comma 1-bis, TUIR. Per i frontalieri, la verifica va effettuata considerando il solo reddito eccedente 6.700 euro, ai sensi dell’art. 1, comma 175, della legge n. 147 del 2013.
Recupero del credito da parte dei sostituti d’imposta
La circolare richiama la risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014, con cui è stato istituito il codice tributo 1655 per il recupero, tramite compensazione ex art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, delle somme erogate ai sensi dell’art. 1 del DL n. 66/2014. Per tali compensazioni non si applica il limite di cui all’art. 34 della legge n. 388/2000.
Il recupero avviene mediante modello F24. La circolare precisa che la medesima modalità è utilizzabile anche dai sostituti tenuti al modello F24 enti pubblici, con indicazioni operative per il saldo zero e per le eventuali somme da versare. Per le Amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici è confermata la possibilità di recuperare il bonus anche mediante scomputo dalle ritenute e dai contributi dovuti.
Profili conclusivi
La circolare si chiude richiamando l’attività di vigilanza delle Direzioni regionali affinché le istruzioni e i principi forniti siano applicati uniformemente dagli uffici dipendenti.
Punti principali
Soggetti beneficiari
Il credito spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati se l’imposta lorda supera le detrazioni per lavoro. La circolare chiarisce che può spettare anche ai non residenti con redditi imponibili in Italia, salvo esclusione per effetto di convenzioni internazionali; ai percettori di CIG, mobilità e disoccupazione, considerati redditi della stessa categoria di quelli sostituiti; agli eredi del lavoratore deceduto, per la quota maturata nel 2014; e alle somme per interessi e rivalutazione su crediti di lavoro di cui all’art. 429 c.p.c., previa verifica delle condizioni di spettanza.
Computo del periodo di lavoro e riproporzionamento
Il credito va rapportato ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro. In caso di aspettativa non retribuita i giorni privi di reddito vanno sottratti; il part-time verticale o orizzontale non riduce le detrazioni; i premi corrisposti dopo la cessazione del rapporto, se riferiti a periodi già utilizzati per le detrazioni, non danno normalmente diritto al credito. Per rapporti inferiori all’anno il credito annuo va riparametrato ai giorni di lavoro effettivi.
Calcolo del credito e soglie reddituali
Per redditi complessivi fino a 24.000 euro il credito è pari a 640 euro; tra 24.000 e 26.000 euro si riduce progressivamente secondo la formula prevista dall’art. 13, comma 1-bis, TUIR; oltre 26.000 euro si azzera. Il sostituto deve prima verificare la capienza tra imposta lorda e detrazioni e poi erogare il credito in ciascun periodo di paga, secondo criteri oggettivi e costanti, fermo restando che l’intero importo annuale deve essere ripartito sulle retribuzioni del 2014.
Rapporti di lavoro precedenti o contestuali
Se il lavoratore ha avuto un precedente rapporto nello stesso anno, il nuovo sostituto deve tener conto del CUD del precedente datore, che indica importo del credito erogato o maturato e non erogato con codice ZZ. Se il CUD non viene prodotto, il nuovo sostituto calcola il credito sui soli dati disponibili, ma il lavoratore deve comunicare l’eventuale mancanza dei requisiti. In caso di rapporti contemporanei, il credito può spettare solo se il reddito complessivo resta entro i limiti; se il cumulo supera la soglia, il lavoratore deve comunicarlo ai sostituti, che non devono riconoscere il credito.
Ricalcolo, coordinamento con altre agevolazioni e recupero
Il sostituto può ricalcolare il credito già erogato se sopravvengono variazioni retributive o di detrazione, recuperandolo anche prima del conguaglio finale; viceversa deve riconoscerlo in via automatica quando i nuovi dati ne fanno emergere il diritto. Ai fini della soglia di 26.000 euro non si considerano i redditi assoggettati a imposta sostitutiva per incrementi di produttività, ma essi rilevano per la verifica della capienza; si considerano invece i redditi soggetti a cedolare secca. I lavoratori in retribuzione convenzionale e i frontalieri seguono regole specifiche sul reddito da considerare. Il recupero delle somme erogate avviene tramite compensazione con modello F24 usando il codice tributo 1655, senza applicazione del limite annuale di compensazione.
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