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Circolare

Circolare n. 8/E del 28/04/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il credito introdotto dall’art. 1 del d.l. 66/2014 per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, riconosciuto automaticamente dai sostituti d’imposta per il solo anno 2014. Spiega i requisiti soggettivi e reddituali, le modalità di determinazione e ripartizione del credito, gli adempimenti dei sostituti, il recupero in caso di incapienza delle ritenute, nonché le regole per i contribuenti senza sostituto e per i casi in cui il credito non spetta. Chiarisce inoltre che il credito non concorre alla formazione del reddito e non rileva ai fini IRAP per l’erogante.

Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati: credito IRPEF 2014

Art. 1 del d.l. 66/2014: riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

La circolare chiarisce il funzionamento del credito introdotto per il solo anno d’imposta 2014 dall’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. La misura è finalizzata a ridurre in tempi rapidi la pressione fiscale e contributiva sul lavoro, in attesa di un intervento strutturale previsto per il 2015.

Finalità, importo e fascia di reddito

Il credito è riconosciuto ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, qualora l’imposta lorda su tali redditi sia superiore alle detrazioni per lavoro spettanti ai sensi dell’art. 13, comma 1, del TUIR. L’importo pieno è pari a 640 euro per chi ha un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro. Per i redditi complessivi superiori a 24.000 euro ma non oltre 26.000 euro, il credito si riduce progressivamente secondo il rapporto tra 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 2.000 euro, fino ad azzerarsi al superamento di 26.000 euro.

Soggetti beneficiari

La circolare individua come potenziali beneficiari i contribuenti il cui reddito complessivo è formato da:

  • redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del TUIR;
  • specifici redditi assimilati di cui all’art. 50, comma 1, del TUIR, e in particolare:
    • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
    • indennità e compensi per incarichi svolti in relazione alla qualità di lavoratore dipendente;
    • somme corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per studio o addestramento professionale;
    • redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
    • remunerazioni dei sacerdoti;
    • prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate;
    • compensi per lavori socialmente utili.

Per il diritto al credito è inoltre necessario che l’imposta lorda derivante da tali redditi sia superiore alle detrazioni per lavoro spettanti. La circolare precisa che rilevano solo le detrazioni di cui all’art. 13, comma 1, del TUIR e che non assumono rilievo eventuali altre detrazioni, ad esempio quelle per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR. Anche il reddito complessivo da considerare va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Sono quindi esclusi:

  • i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi sopra indicati;
  • i contribuenti per i quali l’imposta lorda sui redditi agevolati non supera le detrazioni per lavoro;
  • i contribuenti con reddito complessivo superiore a 26.000 euro.

Sostituti d’imposta obbligati al riconoscimento

Il credito deve essere riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta di cui agli artt. 23 e 29 del DPR n. 600/1973. La circolare ricorda che sono inclusi, tra gli altri, enti e società indicati nell’art. 73, comma 1, del TUIR, società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, imprese commerciali, imprese agricole, persone fisiche esercenti arti e professioni, curatore fallimentare, commissario liquidatore e condominio, nonché le amministrazioni dello Stato e alcune altre amministrazioni pubbliche.

Il riconoscimento non richiede alcuna domanda del lavoratore e deve avvenire sulle retribuzioni erogate successivamente all’entrata in vigore del decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. In concreto, la circolare indica maggio 2014 come primo mese utile, salvo impossibilità tecnica, nel qual caso il credito può essere riconosciuto da giugno, sempre entro il limite di ripartizione sull’intero anno 2014.

Determinazione del credito e riproporzionamento

Il sostituto deve verificare spettanza e importo del credito sulla base dei dati reddituali disponibili, utilizzando il reddito previsionale e le detrazioni riferiti alle somme che corrisponderà nel corso dell’anno, nonché eventuali informazioni fornite dal lavoratore su altri rapporti di lavoro attivi nel 2014.

La circolare sottolinea che il credito va rapportato al periodo di lavoro nell’anno. Ne deriva che l’importo di 640 euro, o quello ridotto per la fascia 24.000-26.000 euro, deve essere proporzionato alla durata del rapporto, tenendo conto dei giorni lavorati nel 2014 secondo le regole ordinarie applicabili alla specifica tipologia di reddito.

Adempimenti del sostituto e meccanismo di recupero

Il decreto prevede che il credito sia attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Per finanziare l’erogazione, il sostituto utilizza anzitutto le ritenute disponibili nel periodo di paga; tra queste rientrano, a titolo esemplificativo, IRPEF, addizionali regionale e comunale, imposta sostitutiva sui premi di produttività e contributo di solidarietà.

Se il monte ritenute è insufficiente, il sostituto impiega anche i contributi previdenziali dovuti per quel periodo, che non devono essere versati per la quota necessaria al riconoscimento del credito. Tali contributi vengono poi recuperati dall’INPS, che si rivale sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella qualità di sostituto d’imposta.

Certificazione e modelli dichiarativi

La circolare stabilisce che l’importo del credito riconosciuto deve essere indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD). Inoltre, gli importi non versati per effetto dell’utilizzo dei contributi previdenziali devono essere indicati nel modello 770.

Contribuenti senza sostituto o con credito solo parzialmente riconosciuto

I soggetti titolari nel 2014 dei redditi agevolati, ma erogati da un soggetto che non è sostituto d’imposta tenuto al riconoscimento automatico, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al 2014. In tale sede potranno utilizzarlo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 oppure chiederlo a rimborso.

La stessa possibilità è prevista anche per i contribuenti ai quali il credito non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d’imposta, ad esempio perché il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio.

Ipotesi di credito non spettante e recupero

La circolare precisa che, se il contribuente non ha i presupposti per il beneficio ma il credito è stato comunque riconosciuto dal sostituto, egli deve comunicarlo al sostituto stesso. Quest’ultimo può recuperare le somme erogate nei periodi di paga successivi alla comunicazione e comunque entro i termini del conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Se il credito non spettante è già stato percepito, il contribuente deve restituirlo in sede di dichiarazione dei redditi. A tal fine viene richiamato anche il principio secondo cui il reddito complessivo va considerato al netto dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Natura del credito e effetti fiscali

Il credito non concorre alla formazione del reddito e quindi non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le addizionali regionale e comunale. Poiché non costituisce retribuzione per il percettore, non incide neppure sulla base imponibile IRAP del soggetto erogante.

Vigilanza amministrativa

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni e i principi contenuti nella circolare siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

Punti principali

Finalità e misura del credito

Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 introduce per il 2014 un credito destinato a ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro. Il credito è pari a 640 euro per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 24.000 euro e si riduce progressivamente tra 24.000 e 26.000 euro, fino ad azzerarsi oltre tale soglia.

Beneficiari e requisiti

Possono accedere al credito i titolari di redditi di lavoro dipendente e di specifici redditi assimilati indicati nell’art. 50, comma 1, del TUIR. È necessario che l’imposta lorda sui redditi agevolati sia superiore alle detrazioni per lavoro spettanti ai sensi dell’art. 13, comma 1, del TUIR e che il reddito complessivo 2014 non superi 26.000 euro, entrambi calcolati al netto dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Sostituti d’imposta tenuti al riconoscimento

Il credito deve essere riconosciuto automaticamente dai sostituti d’imposta di cui agli artt. 23 e 29 del DPR 600/1973, inclusi enti, società, imprese, professionisti, curatore fallimentare, commissario liquidatore, condominio e alcune amministrazioni pubbliche. Il riconoscimento avviene senza domanda del lavoratore e a partire dal primo periodo di paga utile successivo all’entrata in vigore del decreto, quindi in linea generale dalle retribuzioni di maggio 2014, o da giugno in caso di impedimenti tecnici.

Determinazione del credito

Il sostituto deve calcolare spettanza e importo sulla base dei dati reddituali e delle informazioni disponibili, anche fornite dal lavoratore su altri rapporti di lavoro. Il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno: l’importo pieno o ridotto va quindi riproporzionato in funzione dei giorni lavorati nel 2014, secondo le regole ordinarie applicabili alla specifica tipologia di reddito.

Modalità di erogazione e incapienza

Per erogare il credito, il sostituto utilizza in ciascun periodo di paga l’ammontare complessivo delle ritenute disponibili; se queste non bastano, impiega anche i contributi previdenziali dovuti per quel periodo, che non vengono versati limitatamente alla quota necessaria. L’INPS recupera tali contributi compensandoli con le ritenute da versare all’Erario.

Adempimenti dichiarativi e certificativi

L’importo del credito riconosciuto deve essere indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD). Gli importi non versati per effetto dell’utilizzo dei contributi previdenziali devono essere riportati nel modello 770.

Contribuenti senza sostituto o con credito non riconosciuto

I lavoratori i cui redditi sono erogati da soggetti non tenuti al riconoscimento automatico possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi 2014, utilizzandolo in compensazione o chiedendone il rimborso. La stessa possibilità è prevista per i casi in cui il credito non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dal sostituto, ad esempio per cessazione del rapporto prima di maggio.

Credito non spettante e restituzione

Se il contribuente, pur avendo ricevuto il credito, non possiede i requisiti, deve comunicarlo al sostituto, che recupera le somme nei periodi di paga successivi e comunque entro il conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Se il credito non spettante è già stato percepito, il contribuente deve restituirlo in dichiarazione dei redditi.

Rilevanza fiscale del credito

Il credito non concorre alla formazione del reddito e non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le addizionali regionale e comunale. Non avendo natura retributiva, non incide neppure sulla base IRAP del soggetto erogante.

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