Salta al contenuto
Circolare

Circolare n. 12/E del 23/05/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull’ACE introdotta dall’art. 1 del DL n. 201/2011 e disciplinata dal DM 14 marzo 2012. Vengono esaminati l’ambito soggettivo, il meccanismo di calcolo del beneficio, le regole per i periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare, alcune fattispecie particolari (delega agli amministratori, first time adoption, imprese familiari, consolidato) e la disciplina antielusiva, con indicazioni operative su disapplicazione e casi in cui l’agevolazione va sterilizzata.

Chiarimenti sull’ACE (Aiuto alla crescita economica)

Chiarimenti in tema di Aiuto alla crescita economica (ACE)

La circolare fornisce un insieme organico di chiarimenti sull’applicazione dell’ACE, istituto introdotto dall’art. 1 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214/2011, e attuato dal DM 14 marzo 2012. L’obiettivo dell’agevolazione è incentivare la capitalizzazione delle imprese, riducendo la pressione fiscale sul rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

Finalità e quadro generale dell’agevolazione

L’ACE consente di dedurre dal reddito complessivo netto un importo pari al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. La misura nasce per riequilibrare il trattamento fiscale tra imprese finanziate con debito e imprese finanziate con capitale proprio, promuovendo il rafforzamento patrimoniale del sistema produttivo.

Per i primi tre periodi d’imposta di applicazione il rendimento nozionale è fissato al 3 per cento; successivamente, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 137, della legge n. 147/2013, l’aliquota è pari:

  • al 4 per cento per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014;
  • al 4,5 per cento per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015;
  • al 4,75 per cento per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016.

La circolare richiama inoltre i precedenti chiarimenti resi in tema di DIT, ritenendoli ancora attuali per le fattispecie analoghe.

Ambito soggettivo di applicazione

L’ACE si applica:

  • alle società e agli enti residenti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR;
  • alle società e agli enti non residenti di cui alla lett. d) del medesimo comma, limitatamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato;
  • ai soggetti IRPEF in contabilità ordinaria, per natura o per opzione, che esercitano attività d’impresa.

Per tali ultimi soggetti la circolare precisa che i chiarimenti forniti riguardano, in particolare, le imprese familiari.

Trasferimento della residenza fiscale in Italia

Una società estera che trasferisce la residenza fiscale in Italia rientra nell’ambito soggettivo dell’ACE dal momento in cui assume la qualifica di soggetto residente ai sensi dell’art. 73 TUIR. Da quel periodo d’imposta può applicare l’intera disciplina ACE, comprese le regole antielusive dell’art. 10 del DM ACE, considerando tutti gli incrementi e decrementi di capitale proprio realizzati a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2011.

Resta esclusa la possibilità di fruire dell’agevolazione per i periodi d’imposta precedenti alla residenza fiscale italiana.

Società in amministrazione straordinaria e procedure concorsuali

L’art. 9 del DM ACE esclude dall’agevolazione le società assoggettate a:

  • fallimento;
  • liquidazione coatta;
  • amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

La circolare spiega che l’esclusione opera per le procedure concorsuali non finalizzate alla prosecuzione dell’attività economica. Per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l’ACE resta fruibile quando la procedura sia finalizzata al risanamento della società con continuazione dell’impresa; l’esclusione si applica solo nell’ipotesi in cui la procedura sfoci nella liquidazione.

Viene inoltre chiarito che non è preclusa l’ACE per l’amministrazione straordinaria bancaria disciplinata dagli artt. 70 e seguenti del TUB, poiché tale procedura è orientata al ritorno alla normale attività d’impresa e non all’estinzione dell’attività economica.

Società di comodo e reddito minimo

Per i soggetti assoggettati alla disciplina delle società di comodo, la circolare conferma che il reddito minimo presunto, ai sensi dell’art. 30, comma 3, della legge n. 724/1994, deve essere ridotto delle agevolazioni fiscali spettanti. Di conseguenza, se una società di comodo realizza una variazione patrimoniale rilevante ai fini dell’ACE, il reddito minimo dichiarato deve essere abbattuto del rendimento nozionale del capitale proprio.

Controlled Foreign Companies e tax rate domestico

Ai fini dell’art. 167 TUIR, la circolare afferma che non occorre considerare l’ACE nel calcolo del tax rate virtuale domestico delle società estere controllate. Il calcolo deve essere effettuato secondo le ordinarie regole del TUIR in materia di reddito d’impresa, senza tener conto della deduzione ACE.

Tale impostazione viene ritenuta coerente con la relazione illustrativa del decreto ACE, che esclude l’applicazione dell’agevolazione con riferimento alle imprese estere controllate tassate per trasparenza.

Meccanismo di determinazione dell’incremento di capitale proprio

Per i soggetti IRES, l’incremento rilevante ai fini ACE è la variazione in aumento del capitale proprio rispetto al patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, escluso l’utile di esercizio. Ai fini del calcolo si considerano:

  • tra gli incrementi, i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva, con esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
  • tra i decrementi, le riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci, a qualsiasi titolo effettuate.

Il beneficio si determina sommando algebricamente tali variazioni, senza attribuire rilievo al dato statico del patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2010 se non come base di confronto.

Momento di rilevanza di incrementi e decrementi

La circolare distingue tra i diversi elementi rilevanti:

  • i conferimenti in denaro rilevano dalla data del versamento, purché riferiti a delibere di aumento di capitale assunte dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2010;
  • gli utili accantonati a riserva rilevano dall’inizio dell’esercizio in cui la riserva è formata, cioè dall’inizio del periodo d’imposta in cui l’assemblea delibera la destinazione dell’utile a riserva;
  • i decrementi patrimoniali si considerano dall’inizio dell’esercizio in cui si verificano e per l’intero ammontare, senza ragguaglio temporale.

È evidenziato che la distribuzione di riserve di utili rileva come diminuzione del capitale proprio a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui la delibera viene assunta, anche se la materiale erogazione ai soci avviene in un esercizio successivo.

Utilizzo dell’ACE e riportabilità delle eccedenze

L’ACE opera dopo la determinazione del reddito complessivo netto, già eventualmente ridotto delle perdite pregresse. Se il rendimento nozionale supera il reddito del periodo, l’eccedenza è riportabile ai periodi d’imposta successivi senza limiti quantitativi o temporali.

La circolare precisa però che l’uso dell’ACE è obbligatorio fino a concorrenza del reddito complessivo netto del periodo; le quote non utilizzate entro tale limite non possono essere rinviate agli esercizi successivi.

Periodi d’imposta superiori o inferiori all’anno solare

La disciplina si applica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, indipendentemente dalla durata del periodo. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, l’incremento di capitale proprio va ragguagliato alla durata del periodo d’imposta.

La circolare fornisce anche il criterio di ragguaglio per i conferimenti in denaro, considerando il tempo intercorrente tra la data del versamento e la chiusura dell’esercizio.

Conferimenti a fronte di delega agli amministratori

Con riferimento ai conferimenti in denaro, viene chiarito che la rilevanza ACE non dipende dalla sola sottoscrizione dell’aumento di capitale, ma dalla sua effettiva esecuzione. In caso di delega al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione, l’agevolazione spetta quando il processo deliberativo si considera completato, ossia nel momento in cui l’organo delegato definisce concretamente le caratteristiche dell’aumento di capitale, come numero di azioni, prezzo e termini di sottoscrizione.

Riserve da indisponibili a disponibili e first time adoption

La circolare conferma che costituiscono incrementi di capitale proprio anche gli accantonamenti a riserve disponibili derivanti dalla riclassificazione di riserve indisponibili, purché le riserve originarie si siano formate dal periodo d’imposta 2011.

Per contro, la quota di riserve da first time adoption che si "libera" non rileva ai fini ACE, poiché deriva da una diversa rappresentazione contabile del patrimonio e non da utili generati dall’attività d’impresa.

Disciplina antielusiva: finalità e struttura

L’art. 10 del DM ACE introduce una disciplina antielusiva specifica per evitare effetti moltiplicativi del beneficio, soprattutto nei gruppi societari. La circolare sottolinea che il legislatore ha ritenuto insufficienti le sole regole generali antielusive degli artt. 37, comma 3, e 37-bis del DPR n. 600/1973, e ha quindi previsto meccanismi automatici di sterilizzazione della base ACE.

Le operazioni che possono determinare la neutralizzazione automatica dell’agevolazione sono, in sintesi:

  • conferimenti in denaro effettuati in favore di soggetti residenti;
  • acquisizioni o incrementi di partecipazioni di controllo;
  • acquisti di aziende o rami d’azienda;
  • conferimenti in denaro provenienti da soggetti esteri in determinate condizioni;
  • incrementi dei crediti da finanziamento rispetto al bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

La ratio è impedire che una sola immissione di denaro generi una moltiplicazione della base ACE tramite una catena di apporti infragruppo.

Disapplicazione della sterilizzazione: utili non distribuiti e conversione obbligazionaria

La circolare ammette la possibilità di interpello disapplicativo quando il contribuente dimostri che l’incremento di patrimonio netto rilevante ai fini ACE deriva esclusivamente da utili non distribuiti e non è stato preceduto da:

  • conferimenti in denaro provenienti da altri soggetti del gruppo;
  • finanziamenti da soggetti del gruppo che abbiano a loro volta ricevuto conferimenti in denaro.

In tali casi, non si verifica il rischio di duplicazione del beneficio che la norma intende contrastare.

La conversione di prestiti obbligazionari è assimilata a un conferimento in denaro. La circolare ricorda che, ai fini ACE, rileva sostanzialmente il momento della scelta di conversione; per i soggetti IAS/IFRS, l’incremento derivante dall’emissione di obbligazioni convertibili rileva dall’esercizio in cui viene esercitata l’opzione.

Conferimenti in denaro da soggetti non residenti

La circolare chiarisce che i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Paesi che consentono lo scambio di informazioni fiscali, se controllati da soggetti residenti, e quelli provenienti da soggetti domiciliati in Paesi che non consentono tale scambio, sono oggetto di sterilizzazione della base ACE.

Il legislatore ha introdotto una presunzione assoluta di elusività per i conferimenti provenienti da Stati senza scambio di informazioni, in quanto non è possibile verificare se rappresentino nuova ricchezza o il rientro di precedenti finanziamenti. In assenza del decreto attuativo dell’art. 168-bis TUIR, per individuare i Paesi rilevanti occorre fare riferimento al DM 4 settembre 1996.

Le istanze di disapplicazione sono ritenute inammissibili su tale profilo.

Incremento dei crediti da finanziamento

Un’altra ipotesi di sterilizzazione riguarda l’incremento dei crediti da finanziamento rispetto al bilancio 2010. La circolare spiega che i movimenti di tali crediti possono essere usati per moltiplicare la base ACE, in quanto un soggetto potrebbe ricevere un conferimento, incrementare la propria agevolazione e successivamente reimpiegare le somme per finanziare altri soggetti del gruppo, che a loro volta effettuano nuovi conferimenti.

La nozione di credito da finanziamento va definita secondo la sua natura intrinseca, non sulla base della collocazione contabile. Sono crediti di finanziamento, ad esempio, quelli derivanti da erogazioni in denaro a scopo di mutuo con durata superiore a 18 mesi; sono invece esclusi i crediti di funzionamento e quelli derivanti dalla sottoscrizione di titoli di debito.

Il monitoraggio deve essere effettuato per singola impresa del gruppo finanziata, non per masse, in modo da evitare compensazioni tra posizioni creditorie diverse che potrebbero occultare la duplicazione del beneficio.

Interpello e controlli sui crediti da finanziamento

La disapplicazione è possibile se il contribuente dimostra che, nonostante l’incremento dei crediti da finanziamento, il soggetto finanziato non ha posto in essere:

  • conferimenti in denaro che abbiano aumentato il capitale proprio di altri soggetti del gruppo;
  • ulteriori finanziamenti ad altri soggetti del gruppo che abbiano poi effettuato conferimenti.

Se invece gli incrementi di capitale proprio delle società del gruppo derivano da conferimenti in denaro, l’istanza non può essere accolta. La circolare evidenzia anche che la documentazione prodotta può essere oggetto di controllo e che eventuali incoerenze consentono la rettifica dell’agevolazione indebitamente fruita.

Acquisto di partecipazioni di controllo

La sterilizzazione dell’incremento di capitale proprio opera anche per i corrispettivi pagati per l’acquisto o l’incremento di partecipazioni di controllo. La circolare precisa tuttavia che la norma si riferisce solo ad acquisti infragruppo e che il cedente deve essere un soggetto residente appartenente al gruppo, rientrante tra i soggetti indicati agli artt. 2 e 8 del DM ACE.

Pertanto, sono rilevanti solo le partecipazioni trasferite da cedenti fiscalmente residenti in Italia; il rinvio operato dal decreto esclude l’operatività della norma per cessioni da soggetti esteri estranei al perimetro indicato.

Impresa familiare e attribuzione del beneficio

Per l’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c., l’importo corrispondente al rendimento nozionale che supera il reddito d’impresa deve essere attribuito all’imprenditore e ai collaboratori familiari, o al coniuge nell’azienda coniugale, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito.

La circolare interpreta la norma nel senso che il rendimento nozionale ACE va ripartito tra imprenditore e familiari secondo le stesse quote di partecipazione al reddito, garantendo parità di trattamento rispetto all’imprenditore individuale.

Ai fini dichiarativi, la quota ceduta ai familiari va indicata nel modello Unico PF 2014, rigo RS37, colonna 9, mentre nella colonna 11 va esposto il rendimento nozionale spettante all’imprenditore, determinato per differenza rispetto al rendimento complessivo.

Le eventuali eccedenze si formano direttamente in capo all’imprenditore e ai familiari e sono riportabili negli esercizi successivi secondo le regole ordinarie dell’ACE.

ACE nel consolidato nazionale

Per i soggetti che partecipano al consolidato nazionale, l’eventuale eccedenza di agevolazione ACE rispetto all’importo determinato dalla singola società viene trasferita alla fiscal unit nei limiti della capienza del reddito complessivo globale netto di gruppo ed è dedotta fino a concorrenza dello stesso.

La circolare precisa che:

  • il trasferimento alla fiscal unit è obbligatorio nei limiti di capienza del gruppo;
  • le eccedenze non trasferite, se il gruppo ha capienza, non possono essere riportate dalle società partecipanti nei periodi successivi;
  • le eccedenze maturate prima dell’opzione per il consolidato restano escluse dal meccanismo di attribuzione al gruppo.

L’impostazione è finalizzata a garantire parità di trattamento tra soggetti in consolidato e soggetti esterni, evitando utilizzi strumentali del riporto delle eccedenze ACE.

Conclusione operativa

La circolare, nel complesso, fornisce chiarimenti applicativi puntuali sia sulla determinazione del beneficio ACE sia sulle principali ipotesi di sterilizzazione automatica o disapplicazione della disciplina antielusiva. Le indicazioni riguardano in modo particolare la gestione delle operazioni infragruppo, i criteri di decorrenza e rilevanza temporale degli incrementi patrimoniali, nonché la corretta imputazione del beneficio nei casi particolari di impresa familiare e consolidato fiscale.

Punti principali

Ambito soggettivo dell’ACE

Rientrano nell’ACE le società e gli enti residenti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR, nonché i soggetti non residenti limitatamente alle stabili organizzazioni in Italia. Sono compresi anche i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria che esercitano attività d’impresa, con specifici chiarimenti per le imprese familiari.

Trasferimento di residenza in Italia e procedure concorsuali

Una società estera che trasferisce la residenza fiscale in Italia può beneficiare dell’ACE dal periodo d’imposta in cui acquista la qualifica di residente, considerando gli incrementi e decrementi di capitale proprio dal 2011. Restano esclusi i soggetti assoggettati a fallimento, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, salvo il caso in cui l’amministrazione straordinaria sia finalizzata al risanamento e non alla liquidazione; è ammessa l’ACE anche per l’amministrazione straordinaria bancaria ex artt. 70 e ss. TUB.

Società di comodo e CFC

Per le società di comodo, il reddito minimo presunto va ridotto delle agevolazioni spettanti, quindi anche del rendimento nozionale ACE. Ai fini del tax rate domestico delle Controlled Foreign Companies non si tiene conto dell’ACE, in coerenza con il criterio di calcolo basato sulle ordinarie regole TUIR e con la disciplina dell’art. 167 TUIR.

Meccanismo di calcolo dell’agevolazione

L’ACE si determina applicando il rendimento nozionale all’incremento di capitale proprio rispetto al patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2010, escluso l’utile di esercizio. Rilevano i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva disponibile; come decrementi contano le riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci. Il beneficio si applica dopo aver determinato il reddito complessivo netto, già al netto delle eventuali perdite pregresse, ed eventuali eccedenze di rendimento nozionale sono riportabili senza limiti, con utilizzo obbligatorio fino a concorrenza del reddito del periodo.

Decorrenza, periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare e delibere di aumento capitale

La disciplina si applica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. Per i periodi superiori o inferiori a dodici mesi, l’incremento di capitale proprio va ragguagliato alla durata effettiva del periodo. I conferimenti in denaro rilevano dalla data del versamento, con riferimento a delibere di aumento capitale assunte dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2010; per le delibere di delega agli amministratori, rileva il momento in cui il consiglio determina concretamente le caratteristiche dell’aumento.

Riclassificazione di riserve e first time adoption

Sono incrementi ACE anche le riserve disponibili derivanti dalla riclassificazione di riserve indisponibili formatesi dal periodo d’imposta 2011. Viceversa, le riserve first time adoption che si "liberano" non rilevano come incremento ACE, perché non derivano da utili gestionali accantonati nell’impresa.

Disciplina antielusiva

L’art. 10 del DM ACE introduce regole automatiche di sterilizzazione per evitare duplicazioni del beneficio, in particolare nei gruppi. Sono colpiti: conferimenti in denaro infragruppo, acquisti di partecipazioni di controllo o di aziende/rami d’azienda, conferimenti provenienti da soggetti esteri in determinate condizioni, e incrementi dei crediti da finanziamento rispetto al bilancio 2010. La circolare chiarisce quando è possibile presentare interpello disapplicativo e quando invece non è ammesso.

Conferimenti, utili non distribuiti e conversione di obbligazioni

La sterilizzazione può essere disapplicata se l’incremento ACE deriva esclusivamente da utili non distribuiti e non è stato preceduto da conferimenti o finanziamenti infragruppo che abbiano già accresciuto la base ACE di altri soggetti del gruppo. La conversione di prestiti obbligazionari è assimilata a un conferimento in denaro e quindi può generare effetti antielusivi se le somme sono trasferite ad altri soggetti del gruppo.

Crediti da finanziamento e conferimenti da soggetti non residenti

Per i crediti da finanziamento l’incremento va monitorato per singola impresa del gruppo, non per masse, e può sterilizzare l’ACE. Sono inammissibili istanze che contestino la natura di finanziamento o funzionamento del credito, trattandosi di valutazioni di fatto. I conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni, o in determinate ipotesi da soggetti esteri controllati da residenti, sono sempre sterilizzati; per l’individuazione dei Paesi rileva il DM 4 settembre 1996, in attesa del decreto ex art. 168-bis TUIR.

Acquisto di partecipazioni di controllo, impresa familiare e consolidato

La sterilizzazione per acquisto di partecipazioni di controllo opera solo per acquisti infragruppo e richiede che il cedente sia un soggetto residente appartenente al gruppo. Nell’impresa familiare il rendimento nozionale va ripartito tra imprenditore e collaboratori in proporzione alle quote di partecipazione al reddito. Nel consolidato nazionale l’eccedenza ACE va trasferita obbligatoriamente alla fiscal unit nei limiti di capienza del gruppo; le eccedenze non trasferite sono riportabili dalle singole società, salvo quelle maturate prima dell’opzione per il consolidato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.